Il giorno 12 maggio 2010, in Milano
Si è riunita la Commissione Inquadramenti istituita ai sensi dell’art. 9 dell’accordo 31 maggio 2008 formata:
per UniCredit
e per le Organizzazioni Sindacali FABI, FIBA, FISAC, SILCEA, SINFUB, UGL Credit, UILCA
premesso che
nell’Accordo del 28 settembre 2007 è stato previsto che, sino allo scadere del Piano Industriale (31 dicembre 2010), nei confronti del personale proveniente da Aziende dell’ex Gruppo Capitalia avrebbero continuato a produrre effetti le preesistenti normative aziendali in materia di inquadramenti ed automatismi;
in data 31 maggio 2008 è stato sottoscritto l’accordo di armonizzazione dei trattamenti normativi e retributivi applicati alle risorse oggetto dell’integrazione tra il Gruppo Unicredit e l’ex Gruppo Capitalia;
nell’art. 9 del citato accordo di armonizzazione è stato previsto che il sistema inquadramentale e la struttura organizzativa di riferimento saranno quelle in essere presso le relative aziende specializzate dell’originario Gruppo UniCredit ;
le parti hanno inoltre convenuto che la Commissione Tecnica possa valutare nell’ambito dei propri lavori di proporre alle Parti firmatarie l’adozione di diverse previsioni sui temi in argomento, tenuto anche conto delle tempistiche correlate al consolidamento/modifica delle strutture organizzative.
tenuto conto che
le determinazioni raggiunte dalla Commissione tecnica saranno sottoposte alla delegazione di Gruppo per le conseguenti valutazioni e decision
le seguenti conclusioni:
1. Dal 1° gennaio 2011 in favore del personale operante in UniCredit Private Banking proveniente dalle banche dell’ex Gruppo Capitalia avrà decorrenza l’applicazione della vigente normativa UniCredit Private Banking (comprese le intese a latere e le prassi in materia di automatismi vigenti in UniCredit) o in ogni caso della normativa tempo per tempo applicabile e dei relativi effetti;
2. Dalla predetta data del 1° gennaio 2011 cesseranno di produrre effetti tutte le norme in materia di inquadramenti e automatismi già esistenti presso le banche dell’ex Gruppo Capitalia; e quindi fino a tale data continueranno a trovare applicazione le normative in materia dei CIA di provenienza.
3. Ai fini della maturazione degli inquadramenti per i ruoli ricoperti al 1° gennaio 2011,
previsti dalle norme come definite al punto 1, verranno riconosciute, nella misura del
100%, le anzianità maturate nella medesima mansione a far tempo dal 1° novembre 2008.
Norma transitoria
Ai fini della maturazione degli inquadramenti di cui al presente comma, i periodi di adibizione alla mansione di RelationShip Manager, svolti dal 1° novembre 2008 al 30 giugno 2009, saranno assimilati al ruolo di Client Manager.
4. Nel corso del mese di novembre le parti effettueranno un incontro per verificare lo stato di applicazione di quanto previsto nel presente verbale.