Ferie ed ex festività: ancora improprie forzature

L’Azienda continua, in particolare nelle Direzioni di Territorio, ad esercitare insistenti pressioni, esigendo in modo perentorio la fruizione entro tempi stringenti, delle ferie arretrate e delle ex festività.
Indebite sollecitazioni che violano il diritto soggettivo del singolo lavoratore e contrastano con le norme previste dal CCNL.

Di seguito riepiloghiamo quanto prevedono le norme su queste materie:

Ferie

L’articolo 49 del Contratto Nazionale del credito stabilisce che, una volta predisposta, la programmazione delle ferie deve essere confermata al lavoratore e rispettata. In casi eccezionali, di comune accordo tra Azienda e dipendente, possono essere apportate modifiche, mentre è previsto che solo per particolari esigenze di servizio le ferie possano essere divise in due periodi, di cui comunque uno non deve essere inferiore a 15 giorni lavorativi.

Rammentiamo inoltre che il limite di 18 mesi per la fruizione delle ferie, si riferisce a una disposizione dell’Inps, per cui, trascorso tale termine (fine giugno del 2010 per le ferie del 2008), l’Azienda è sanzionata con un’ammenda e al lavoratore vengono addebitati gli oneri contributivi, come se quelle giornate di ferie fossero state retribuite.

Per il dipendente non vi è però alcuna penalizzazione, in quanto tale somma viene restituita in caso di fruizione successiva del giorno di ferie e stornata dal calcolo degli oneri fiscali a carico del lavoratore, nell’eventualità di una sua retribuzione.

Nel Contratto Nazionale non vi sono specifici riferimenti alle ferie arretrate, pertanto la loro pianificazione non può essere prevista con metodi coercitivi ma deve tenere conto delle necessità organizzative dell’impresa e degli interessi e dei bisogni personali e familiari dei lavoratori.

In ogni caso, come confermato dalla giurisprudenza dalla Corte di Cassazione, le ferie non si perdono mai e l’Azienda non può stabilire il periodo di ferie sostituendosi al lavoratore e tanto meno costringerlo a una fruizione in giorni non graditi.


Ex festività

L’articolo 50 del Contratto Nazionale stabilisce in modo chiaro, come ribadito più volte, che la decisione di fruire delle giornate di ex festività come permessi o che le stesse siano retribuite, attiene a una libera scelta del singolo lavoratore. Pertanto non vi è alcun obbligo di inserirle nel piano ferie, come invece indicato nella comunicazione aziendale.
La segnalazione al momento della predisposizione dei turni di ferie va fatta solo quando il lavoratore decide, quindi sceglie, di usufruire dei permessi previsti in tre o più giornate consecutive.
Il periodo di utilizzo delle giornate di ex festività, secondo il Contratto Nazionale, è quello intercorrente tra il 15 gennaio e il 14 dicembre.
Al lavoratore che decida di non fruire delle ex festività in tale arco temporale, dovrà essere corrisposta la relativa retribuzione, al più tardi con lo stipendio di febbraio dell’anno successivo (in UniCredit è prassi con la suppletoria di Dicembre, emessa nel Gennaio successivo).
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Ribadiamo, pertanto, che la logica restrittiva e coercitiva con cui si vuole applicare la normativa sulle ferie e sulle ex festività è da respingere in modo categorico, perché estremamente penalizzante per il personale, non trovando alcuna coerenza con la motivazione che molti lavoratori hanno accumulato diversi giorni di ferie arretrate.

In questo senso, va ricordato che tale situazione si è venuta a creare a seguito dell’indisponibilità aziendale a concedere le ferie per poter supplire alle continue carenze gestionali e organizzative e alle difficoltà operative cui deve continuamente fare fronte la Rete operativa.
Ciò, anche in quelle zone dove attualmente i vari responsabili chiedono la rigida e perentoria definizione dei turni ferie.

E’, comunque, di tutta evidenza che il metodo aziendale di interpretare sempre in termini penalizzanti per i lavoratori, le norme e gli accordi vigenti, stia producendo disaffezione nel personale, alimentando inutile disagio e diffuso malcontento, palesando, altresì, una netta controtendenza, rispetto alla tanto declamata e strombazzata volontà del Gruppo di valorizzazione del personale, poi estrinsecata in atteggiamenti rigidi ed impositivi.

Invitiamo pertanto tutti i colleghi a non pianificare periodi di ferie imposti, e a segnalare e denunciare alle proprie rappresentanze sindacali, ogni iniziativa impropria, avviata localmente.

Roma, 20 aprile 2010



FABI FIBA/CISL FISAC/CGIL SILCEA SINFUB UGL CREDITO UILCA
Segreteria dell’Organo di Coordinamento
Unicredit Banca di Roma

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