BANCA DELLE ORE E FESTIVITÀ SOPPRESSE 2010

=> Banca delle ore (Art. 100, CCNL 8/12/2007)

Vi ricordiamo che anche per il 2010 i lavoratori e le lavoratrici a Tempo Pieno, appartenenti alle aree professionali, che non abbiano optato per la riduzione dell’orario settimanale di mezz’ora, possono usufruire di 23 ore di riduzione oraria annuale, accantonate da Gennaio in Banca delle Ore.

-> Le ore suddette possono essere utilizzate entro 24 MESI DALLA MATURAZIONE, pertanto ENTRO IL 31 DICEMBRE 2011.

Ricordiamo che le prime 27 ore di straordinario sono riversate obbligatoriamente in B.O., mentre per le successive 50 il Lavoratore può optare fra il pagamento con la maggiorazione prevista per lo straordinario o l’accantonamento in B.O. Le ulteriori 50 ore di prestazione straordinaria danno diritto al solo pagamento con maggiorazione.
Il recupero delle ore accantonate in B.O. deve avvenire entro 24 mesi dall’effettuazione della prestazione
straordinaria.

-> DAL 2008 ANCHE IL PERSONALE A PART TIME, PER IL RECUPERO DELLE EVENTUALI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE,
PUÒ OPTARE PER L’UTILIZZO DELLA BANCA DELLE ORE, CON GLI STESSI MECCANISMI QUI ILLUSTRATI.
I permessi sono frazionabili e l’utilizzo non può essere inferiore alla mezz’ora.

***
Entro 6 mesi dall’accantonamento dei permessi in B.O. la fruizione deve essere concordata con l’Azienda.
Trascorso tale termine l’utilizzo avviene con il seguente preavviso:
=> 1 giorno lavorativo, nel caso di permesso orario;
=> 5 giorni lavorativi, nel caso di permesso tra 1 e 2 giorni;
=> 10 giorni lavorativi, nel caso di permesso superiore a 2 giorni.
***

Resta fermo che il recupero dovrà comunque essere fatto entro 24 mesi dalla effettuazione della prestazione straordinaria immessa in Banca Ore: trascorso tale termine, nei 6 mesi successivi, l’Azienda fisserà, d’accordo con il lavoratore/trice, il recupero delle ore non fruite e in mancanza di accordo l’Azienda medesima indicherà al lavoratore quando usufruirne. Questo meccanismo ha lo scopo, riconosciuto da entrambe le Parti, di impedire la perdita delle ore maturate,

-> ma, per quanto riguarda gli ulteriori 6 mesi, non vale per le 23 ore di riduzione dell’orario,
che pertanto vanno recuperate ENTRO il 31 DICEMBRE 2011

=> Festività Soppresse ( Art. 50 CCNL 8/12/2007 )

Le Festività Soppresse per l’anno 2010 ammontano a cinque (5) e ricorrono nei seguenti giorni:

– 19 marzo S. Giuseppe
– 13 maggio Ascensione
– 3 giugno Corpus Domini
– 29 giugno SS. Pietro e Paolo
– 4 novembre Festa Unità Nazionale

Per la piazza di Roma il 29/6 è giornata festiva e, pertanto, i giorni di permesso sono QUATTRO.

Rimangono immutate le regole contrattuali che disciplinano questo istituto e pertanto:

– per le giornate suddette occorre che il Lavoratore abbia diritto all’intero trattamento economico; perciò è indispensabile non collocare nei giorni succitati né permessi né aspettativa senza o con ridotta retribuzione;
– le ex festività sono fruibili entro il 14 Dicembre e, decorso questo termine, sono monetizzate;
– i permessi possono essere goduti a giornate intere o frazionati in mattinate e pomeriggi;
– se la fruizione dei permessi è collegata a periodi di ferie, o se si utilizzano in tre o più giornate consecutive, occorre programmare le ex festività al momento della predisposizione dei turni di ferie; se la richiesta di fruizione non è stata formulata nel piano ferie occorre avanzare la domanda con un congruo preavviso e verificare la compatibilità della stessa con le esigenze di servizio.

=> ATTENZIONE!!!: Nel 2010 la festività civile del 25 Aprile coincide con la domenica e, pertanto, si ha diritto al compenso aggiuntivo o, in alternativa, ad una giornata di recupero.

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