In data 14 luglio e 16 settembre 2009 sono state sottoscritte tra le OO.SS. di Gruppo e l’Azienda le intese atte a consentire l’ingresso nel Fondo Pensione di Gruppo di ciascun dipendente BdS, nonché di tutti i dipendenti di provenienza Banco di Sicilia confluiti nelle diverse società del Gruppo, che risultino iscritti al Fondo Pensione Aperto Pioneer (ex Capitalia Asset Management) “Pensionepiù”.
In applicazione delle suddette intese sono state accese, in favore di tutti i dipendenti iscritti al Fondo Aperto di cui sopra (Pioneer Pensionepiù), correlate posizioni individuali nella sez. II a capitalizzazione individuale del Fondo Pensione di Gruppo.
Pertanto, con decorrenza 1 settembre 2009 la contribuzione, sia a carico del singolo lavoratore/lavoratrice che dell’azienda, affluirà esclusivamente nelle nuove posizioni individuali accese presso il Fondo pensione di Gruppo, con i seguenti criteri:
-> contribuzione a carico dell’iscritto: nella stessa misura e modalità in essere presso il Fondo Aperto (minimo 1%);
-> contribuzione a carico dell’azienda: per gli iscritti cosiddetti “Ante” (1) nella misura del 2%; per i “Post” (2) nella misura del 3%, in applicazione delle previsioni di miglior favore di cui all’accordo (UniCredit) 16/10/2006;
-> conferimento Trattamento di Fine Rapporto (TFR): nella stessa misura eventualmente già devoluta al Fondo Aperto(ex Cam), fermo restando l’obbligo, per coloro che (ai sensi del D.Lgs. 252/2005 e succ. int. e modif.) non l’abbiano conferito o conferito solo parzialmente, in caso di variazione della opzione a suo tempo esercitata di conferimento integrale del TFR maturando.
Ciò significa che le scelte a suo tempo effettuate di non conferire il TFR al Fondo, ovvero di conferirlo, restano valide e quindi mantenute anche nel Fondo di Gruppo; pertanto, chi, a suo tempo, aveva lasciato il TFR in azienda o l’avesse conferito al Fondo solo parzialmente vedrà confermata, in automatico, questa scelta, a meno che non opti adesso per il conferimento nel Fondo di Gruppo del TFR maturando, in questo caso però il conferimento potrà effettuarsi esclusivamente per l’intero TFR maturando; ugualmente ciò avverà per chi (ante) volesse cambiare la percentuale della quota già in precedenza scelta.
Si sottolinea che già dal 1° di settembre le posizioni in essere presso il Fondo aperto Pioneer (ex C.A.M.) non vengono più alimentate e ciascuno potrà richiederne in qualsiasi momento il trasferimento presso il Fondo Pensione di gruppo. Per gli iscritti appartenenti alla categoria dei “Post”, i quali, entro il 30/11/2009, effettuino la richiesta di trasferimento della posizione in essere presso il Fondo Aperto(ex Cam) verso quella accesa presso il Fondo di Gruppo, verrà riconosciuta retroattivamente, a far data dal 01 gennaio 2009, la contribuzione aziendale del 3% .
Si precisa che:
– non c’è alcun obbligo di trasferimento del proprio maturato previdenziale (c.d. “Zainetto”) dal fondo aperto CAM al Fondo di Gruppo, fermo restando che il versamento delle contribuzioni (aziendale e personale) affluirà presso la posizione accesa dal mese di settembre presso il Fondo di Gruppo. Quindi, chi non desidera optare per il trasferimento dello “zainetto” sarà titolare di due distinte posizioni di previdenza complementare, una presso il Fondo di Gruppo (l’unica alimentata dai contributi aziendali e personali) e l’altra presso il Fondo aperto Pioneer Pensionepiù relativa al pregresso maturato previdenziale (zainetto);
– non vige, inoltre, alcun termine ultimo per trasferire individualmente il proprio maturato previdenziale, in quanto la normativa che ha regolamentato la materia ne prevede la piena portabilità (cioè la possibilità di passare da un fondo aperto a un altro ovvero a un piano individuale previdenziale) decorso un anno dall’iscrizione al fondo di provenienza.
Si ricorda, allo scopo di consentire ad ognuno di effettuare le opportune scelte di investimento sulla propria posizione previdenziale aperta presso il Fondo Di Gruppo, che è già attiva dal portale (MY HR, Pensione Integrativa, SQUIK), l’opzione di scelta del c.d. multicomparto, che coinvolge sia i “post” che gli “ante”: è bene sapere che, nel caso non venisse esercitata alcuna opzione, la posizione e le future contribuzioni saranno automaticamente allocate nel comparto finanziario denominato “breve periodo”, con orizzonte temporale di 3 anni e strutturalmente a minore rischiosità. Per maggiori informazioni sull’argomento, sul sito internet del Fondo (www.fpunicredit.eu) – che rappresenta un efficace ed apprezzabile strumento di comunicazione di cui il Fondo Pensione di Gruppo si è dotato – sono stati resi disponibili il Regolamento del multicomparto ed una guida utile a capire come sono costruiti i diversi comparti.
Inoltre, sempre sullo stesso sito è presente un “link” che attiva un particolare software (chiamato per brevità “motore di calcolo”).
Il “motore di calcolo” consente di visualizzare – alla presunta data del pensionamento – una fotografia “stimata” della propria situazione previdenziale, in un quadro complessivo che tenga conto sia del sistema obbligatorio (INPS) sia del sistema complementare. Le simulazioni tengono conto del presumibile effetto delle scelte effettuate relativamente ai tre comparti che, va precisato, si differenziano tra loro per l’orizzonte temporale (breve, medio e lungo periodo). Ricordiamo infine che il trasferimento della propria posizione previdenziale detenuta presso il fondo CAM va effettuata attraverso il previsto modulo cartaceo.
Nei giorni scorsi è stato diffuso un opuscolo della Fisac che illustra caratteristiche, rendimenti e funzionamento del Fondo di Gruppo. Chi non l’avesse ricevuto può richiederlo ai propri rappresentanti sindacali Fisac.
Ottobre 2009
La Segreteria di Gruppo
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IMPORTANTE
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(1) Sono considerati “ANTE” a pieno titolo tutti i lavoratori assunti entro del 31/12/1990 già iscritti al Fondo interno BdS, denominato “Trattamento di quiescenza per il personale del Banco di Sicilia”, ovvero al “Fondo Pensioni per il Personale della Cassa Centrale di Risparmio Vittorio Emanuele II per le Provincie Siciliane (Fondo CCRVE), nonché tutti i lavoratori assunti dopo tale data e fino al 28 aprile 1993 ma che potevano, entro la suddetta data, vantare una iscrizione ad una forma di previdenza complementare. Ai soli fini del conferimento a previdenza complementare del TFR, sono considerati “ANTE” tutti gli assunti prima del 28/04/1993 o che comunque a quella data vantavano periodi contributivi utili ai fini previdenziali.
(2) Sono considerati “POST” tutti i lavoratori assunti dopo il 29/04/1993.
Sono altresì considerati post, ai soli fini del riconoscimento della contribuzione datoriale (3%) i dipendenti, assunti dal 01 gennaio 1991 fino al 28.aprile 1993,che entro la suddetta data non potevano vantare alcuna iscrizione ad una forma di previdenza complementare. Costoro tuttavia,per quanto attiene il conferimento del tfr mantengono inalterate le prerogative riconosciute alla categoria “Ante”.