VERBALE DI ACCORDO RISERVATO IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLE AGENZIE – PROGETTO S.I.S.
In data 28 aprile 2009
Tra
il Banco di Sicilia S.p.A.,
e
Le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle RR.SS.AA. del Banco di Sicilia
DIRCREDITO,
FABI,
F1BA/CISL,
FISAC/CGIL,
SILCEA,
SINFUB,
UGL CREDITO,
U1LCA,
Premesso che
a) In data 9 giugno (per le OO.SS. Dircredito, Fabi Fìba/CISL, Fisac/CGIL, Sinfub e UILCAJ/5 agosto (per le OO.SS. Silcea ed UGL CREDITO) 2004 è stato sottoscritto un accordo in base al quale, tra l’altro, è stato costituito l’Osservatorio per la sicurezza delle Agenzie, con il compito di monitorare i processi relativi all’introduzione e variazione, anche in vìa sperimentale, delle misure di sicurezza da parte dell’Azienda, nonché di ricognizione sull’andamento degli eventi criminosi;
b) Con l’Accordo generale di armonizzazione dei trattamenti normativi ed economici stipulato il 31.5.2008 in sede di Gruppo parte aziendale ha dichiarato che in via eccezionale – sino a definizione di specifica normativa/accordi (…) – manterranno validità le previsioni degli accordi in essere in tema di sicurezza fisica (ivi compreso quello relativo agli Osservatori di BdR e BdS);
c) L’Azienda intende adottare un sistema di Videosorveglianza (di seguito denominato “VDS – Progetto S.I.S.”) già in uso presso UniCredit Banca ed UniCredit Banca di Roma, con caratteristiche parzialmente diverse rispetto a quelle del sistema adottato in precedenza al Banco di Sicilia e Lab da rendere necessaria la integrazione delle intese di cui al superiore punto
Considerato altresì che
d) l’art. 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300, vieta l’uso di impianti audiovisivi per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori;
e) la medesima norma consente l’installazione di impianti e apparecchiature dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori per finalità legate alla “sicurezza del lavoro”, previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali.
Il presente accordo riguarda esclusivamente misure di prevenzione di eventi criminosi;
f) in conformità con il dettato delle disposizioni sopra richiamale, le Parti dichiarano che il presidio degli sportelli a mezzo del sistema denominato di video sorveglianza risponde unicamente alle finalità individuate all’art. 2 del presente accordo, restando esclusa ogni altra possibilità di utilizzo;
g) l’Azienda dichiara di escludere la possibilità che da detto sistema possa derivare qualunque forma di trattamento di dati personali non necessario in rapporto alle finalità che si intendono perseguire, e più in generale di adempiere agli obblighi imposti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 — “Codice in materia di protezione del dati personali”.
Quanto sopra premesso, si conviene quanto segue:
1. Le premesse formano, dalla lettera a) alla lettera g), parte integrante del presente accordo;
2. Le Parti si danno atto che il sistema di video sorveglianza per poter esplicare con la massima efficacia possibile la funzione di deterrenza nei confronti di eventi criminosi, al verificarsi degli eventi di cui all’allegato documento, può essere facilitato dalla ripresa in video o in audio dei lavoratori coinvolti, da parte Aziendale si conferma che, per quanto tecnicamente fattibile e fermi i profili di sicurezza perseguiti, l’orientamento delle telecamere sarà realizzato in modo da contenere al minimo possibile l’inquadratura dei lavoratori;
3. Solo per le succitate finalità si prevede la possibilità di effettuare la registrazione di immagini e/o suoni presso la Centrale Operativa di Videosorveglianza (COV) e in back up presso il singolo sportello;
4. La funzione di registrazione delle immagini avverrà in modalità “motion detector/attuatoli automatici”. I casi e le circostanze in cui il sistema di videosorveglianza può entrare in funzione devono essere portati a conoscenza dei lavoratori interessati mediante la diffusione di specifiche istruzioni da parte del personale qualificato.
Il sistema VDS – Progetto S.I.S. viene descritto nell’allegata documentazione, che forma parte integrante del presente accordo.
5. La visione e/o l’ascolto avverranno esclusivamente:
– in diretta presso la COV di Milano ad opera di personale dipendente di un Istituto di Vigilanza legalmente riconosciuto;
– eccezionalmente da parte degli addetti al Security Operation Center (SOC) per ragioni esclusivamente connesse alla sicurezza delle agenzie ed alla operatività tecnica della centrale, con esclusione di qualunque forma di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. L’accesso ai locali è loro consentito tramite badge;
– in registrazione ad opera di appartenenti alle Forze dell’Ordine o dell’autorità giudiziaria che ne facciano formale richiesta.
6. A richiesta congiunta delle Organizzazioni Sindacali Aziendali firmatarie del presente accordo, è consentito l’accesso alla COV ad un Dirigente, designato unitariamente quadrimestralmente, delle rappresentanze medesime per verificare la corretta applicazione di quanto previsto dal punto precedente;
7. La registrazione delle immagini si avvale di sistemi informatici il cui accesso, protetto da sistemi logici, è consentito solo mediante l’utilizzo congiunto di passwords, di cui una custodita dall’Azienda ed una dal rappresentante designato come sopra dalle Organizzazioni Sindacali firmatane del presente accordo. L’accesso ai sistemi di registrazione é consentito al personale tecnico, preposto ad interventi di manutenzione e revisione. Detto personale disporrà di specìfiche password non abilitate alla visione delle immagini registrate;
8. La conservazione di suoni ed immagini registrati è limitata ad un periodo massimo di 7 giorni;
9. Preventivamente all’installazione dell’impianto di videosorveglianza, una volta identificata l’Agenzia destinataria, l’Azienda, nel corso di una fase di confronto della durata di giorni 15, informa le competenti RR.SS.AA. ovvero, in loro assenza, gli Organi di Coordinamento.
Le predette 00.SS. potranno formulare proposte e osservazioni in merito alle quali l’Azienda illustrerà i motivi delle proprie decisioni prima di darne attuazione.
I rappresentanti dei lavoratori sono tenuti al massimo riserbo verso i terzi in ordine alle informazioni fornite dall’Azienda nel corso del suddetto confronto.
Le previsioni di cui al presente punto permarranno operative anche successivamente alla eventuale introduzione degli RLS di cui al D. Lgs. 81/2008;
10. L’Azienda fornirà ai componenti dell’Osservatorio sulla Sicurezza l’elenco aggiornato delle Agenzie che verranno dotate di impianto di videosorveglianza di cui presente verbale;
11. La funzione di videoregistrazione (VCR/digitale) continuerà ad essere svolta localmente presso ciascuno sportello dotato di impianto TVCC;
12. Le previsioni di cui al presente accordo si applicano unicamente agli impianti di Videosorveglianza S.I.S,, Per ogni altro profilo resta dunque confermato quanto previsto nell’accordo di cui al punto a) in premessa, e segnatamente per gli impianti di videosorveglianza realizzati con il sistema descritto in tale accordo.
13. In ogni caso il presente accordo non intende superare:
a) le competenze proprie dei R.L.S. di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed alla normativa collettiva nazionale dì settore;
b) i precedenti accordi stipulati in Banco di Sicilia S.p.A. per quanto non esplicitamente derogati dal presente accordo, nonché quelli riguardanti in materia gli Sportelli ex UCE ed ex UBdR, ora BdS;
14. Le Parti si impegnano ad incontrarsi per una verifica sull’applicazione del presente verbale entro il mese di dicembre 2009.
RACCOMANDAZIONE delle 00.SS.:
Le Organizzazioni sindacali del Banco di Sicilia, anche in relazione ai preesistenti sistemi del Banco, invitano l’Azienda a farsi interprete presso Capogruppo della opportunità di realizzare anche a Palermo o, in subordine in Sicilia, una centrale di allarme che affianchi quella esistente a Lampugnano e che impieghi personale locale.
L’Azienda preso atto di tale raccomandazione sì impegna a portarne conoscenza le competenti strutture di UniCredit.