L’INPS ha pubblicato la graduatoria delle aziende ammesse a beneficiare della decontribuzione sui Premi Aziendali pagati nel 2008.
Ricordiamo che il Decreto Legge 93/08 aveva già provveduto a ridurre la tassazione su tali Premi ma solo per chi percepisce retribuzioni entro un determinato limite di reddito. Le Aziende avevano già provveduto, in occasione del pagamento dei premi, ad applicare la tassazione c on aliquota secca del 10% per coloro che avevano un reddito lordo (fiscale) da lavoro dipendente e ntro i 3 0.000 € annui .
Ora, invece in applicazione della Legge 247/07 che ha tramutato in normativa il Protocollo sul Welfare del Luglio 2007, viene riconosciuto su tutti i Premi Aziendali anche il beneficio della decontribuzione previdenziale, senza alcun limite di reddito.
Poiché l’applicazione della decontribuzione, in precedenza automatica al momento del pagamento del premio, ora è invece soggetta all’accoglimento di una domanda che le aziende debbono fare in una fase successiva, il beneficio economico viene inserito nel Bollettino Stipendio di Gennaio 2009.
Pertanto viene restituita ai dipendenti la contribuzione già pagata a Luglio 2008.
=> COSA CAMBIA IN BUSTA PAGA
La decontribuzione interessa tutti, senza limiti di reddito, ed è pari al 9,19% al lordo della tassazione (5,84% per gli apprendisti). Si calcola sul Premio con un limite massimo del 3% del proprio imponibile previdenziale 2008.
A titolo esemplificativo, con un imponibile previdenziale di € 35.000,00 il limite massimo pari al 3% dell’imponibile risulta essere di € 1.050,00 con un beneficio pari a € 96,50 al lordo della tassazione (per chi avesse percepito un Premio inferiore a € 1050,00 il calcolo in questo caso andrebbe fatto sul reale importo del premio).
=> EROGAZIONI LIBERALI
Il DL 93/08 ha altresì soppresso, dal 29 maggio 2008, il favorevole regime fiscale e previdenziale per le erogazioni liberali – non superiori nel periodo di imposta a € 258,23 – concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti.
Le erogazioni concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, e quindi rientrano sia nell’imponibile previdenziale che in quello fiscale.
Nel caso di UniCredit ciò vuol dire che il c.d. Albero di Natale [100 €] – per il 2008 rinviato da Novembre a Gennaio 2009 – (insieme alle c.d Colonie [100 €], inserite nella busta paga di Giugno 2009,
complessivamente sostituisce per i Lavoratori e le Lavoratrici ex Capitalia analoghe erogazioni) perde la caratteristica di non essere tassato e viene assoggettato alle trattenute applicabili alle altre voci della Busta Paga.
Milano, 26 gennaio 2009
La Segreteria di Gruppo