Vol.17: RIDUZIONE D’ORARIO, BANCA DELLE ORE ED EX FESTIVITA’

Con l’approssimarsi della fine dell’anno è opportuno che ogni Iscritto ed Iscritta proceda alla verifica sul Portale Intranet ( > My HR > i miei servizi > permessi e straordinari > ferie ed ex festività ) della propria posizione in merito alle seguenti previsioni:

A) RIDUZIONE DI ORARIO, per le Aree Professionali

Per il Personale a tempo pieno è prevista (art.94, comma 6 del CCNL 8.12.07) la fruizione di 1 giornata di riduzione di orario, da usufruire anche in maniera frazionata, con il limite minimo di un’ora, da effettuarsi inderogabilmente entro il 31.12, pena la perdita del diritto. Tale giornata va preavvisata almeno con un giorno di anticipo.

Per il Personale a tempo parziale (art.31, comma 15, lettera d) del CCNL 8.12.07) le ore di recupero sono proporzionate all’orario ridotto effettuato (p.es.15 ore per i part-time orizzontali di 25 ore settimanali, con 5 giornaliere) o al minor numero di giornate mediamente prestate (per i part-time verticali); anche in questi casi la possibilità di godere dei permessi è limitata al 31.12 di ogni anno, pena la perdita del diritto. Tali ore di recupero vanno preavvisate con almeno un giorno di anticipo.

B) BANCA DELLE ORE, per le Aree Professionali

Le ore accantonate in Banca delle Ore (art.100, commi 8 e 9, del CCNL 8.12.07) vanno fruite entro 24 mesi dalla loro maturazione; nei primi sei mesi dallo svolgimento delle prestazioni aggiuntive è possibile recuperarle, concordando le date con l’Azienda, mentre nel periodo successivo è sufficiente un preavviso alla banca (1g. lavorativo per recupero orario; 5 gg. lavorativi per recuperi di 1 o 2 giornate; 10 gg. lavorativi per recuperi superiori).
ATTENZIONE! Mentre il recupero delle prestazioni aggiuntive effettuate viene garantito (è obbligatorio per l’Azienda, entro i 6 mesi successivi ai 24 dall’espletamento, fissarne con l’interessato/a il recupero), le 23 ore accantonate ad inizio d’anno a fronte della scelta d’orario giornaliero di 7 ore e 30 (art.94, comma 6 del CCNL) sono escluse da questo meccanismo. Quindi, se le 23 ore di banca ore scelte come forma di riduzione d’orario annua per il 2007, non sono state ancora effettuate entro la fine 2008, vengono perdute definitivamente.
N.B. Con il CCNL 8.12.07 (art.31 comma15, lettera e), anche i part-time, in presenza di lavoro supplementare effettuato, possono optare, in alternativa alla monetizzazione per la Banca delle Ore, con gli stessi termini di recupero previsti per il Personale a tempo pieno.

C) PERMESSI EX FESTIVITA’, per Tutti (art. 50 CCNL 8.12.07 e art. CCNL 10.01.08)

Le 3 giornate di permesso previste per il 2008 vanno godute, anche in maniera frazionata per un periodo non inferiore alla mezza giornata, entro il 14 dicembre (serve un preavviso di almeno una giornata); i permessi non utilizzati a tale data verranno monetizzati entro la fine del mese di febbraio 2009 sulla base della mensilità percepita a dicembre 2008 (secondo il criterio di 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata).


La Segreteria di Coordinamento

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