A proposito di permessi…

Lunedì 31 marzo u.s. si è svolto l’incontro con il Responsabile Risorse Umane volto a chiarire la gestione dei permessi retribuiti in caso di visita medica. L’incontro è stato richiesto dalle scriventi rappresentanze sindacali in seguito a diverse segnalazioni pervenute dai lavoratori in merito ad una nuova gestione di tali permessi.

In tale occasione il Responsabile della Struttura Risorse Umane ricorda che l’assenza retribuita in orario di lavoro per visita medica rientra nell’ambito di quei permessi per motivi personali o familiari “per i quali l’Azienda si riserva di non richiedere il recupero dell’assenza”*. La concessione di tali permessi rimane a discrezione dell’Ufficio del Personale che comunque ribadisce che “Non sono da recuperare, salvo eccezionali esigenze di servizio, i permessi concessi per impegni che il Dipendente non può delegare o non può espletare al di fuori del normale orario di lavoro. *

La richiesta di autorizzazione per permesso retribuito per motivi personali o familiari va indirizzata, oltre che al proprio responsabile, all’ufficio del personale in via preventiva.

LE RAPPRESENTANZE SINDACALI HANNO IN TALE OCCASIONE MESSO A CONOSCENZA L’UFFICIO DEL PERSONALE DELLA PERCEZIONE DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI IN MERITO AD UN IRRIGIDIMENTO DELL’AZIENDA SU TEMI DI PARTICOLARE DELICATEZZA COME QUELLO DELLA SALUTE.

Riteniamo di fare cosa utile ricordando che la prassi vigente nel Gruppo Unicredit prevede:

per visite mediche, cicli di cure, analisi anche per familiari non autosufficienti: permesso retribuito/non retribuito, in relazione alla natura delle cure ed alla struttura sanitaria (pubblica/privata) che le dispensa;

i lavoratori con figli di età compresa tra i 3 e gli 8 anni, oltre ai 5 gg di permesso non retribuito previsti dalla legge, possono fruire di ulteriori 10 gg all’anno frazionabili con un minimo di 2;

per l’inserimento dei figli all’asilo nido e/o alla scuola materna è possibile usufruire di 10 gg di permesso non retribuito per ogni figlio, frazionabili anche in ore; vanno, su richiesta dell’azienda, prodotti giustificativi da parte della struttura pubblica o privata.

Ricordiamo che nel tipico caso di accompagnamento a visita di figlio minore, l’azienda può richiedere auto-dichiarazione prodotta dall’altro genitore di non aver usufruito di analogo permesso.

INVITIAMO I LAVORATORI A SEGNALARCI COMPORTAMENTI DELL’AZIENDA IN CONTRASTO CON TALE PRASSI.

Milano, 02 Aprile 2008

O.d.C. Fisac CGIL / R.S.A. fabi

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