Secondo quanto previsto dal CCNL Credito, su questo aspetto non mutato nel recente rinnovo, il numero delle giornate di permesso derivanti dalla soppressione di alcune festività è determinato tenendo conto dei seguenti giorni ex-festivi che, anno per anno, cadono in giornate lavorative. Le cosiddette festività soppresse sono:
– 19/3 S. Giuseppe
– L’Ascensione (trentanovesimo giorno dopo Pasqua)
– Il Corpus Domini (sessantesimo giorno dopo Pasqua)
– 29/6 SS. Pietro e Paolo (per la piazza di Roma giornata festiva a tutti gli effetti)
– 4/11 Festa delle Forze Armate
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Nel 2008 le giornate di permesso fruibili sono 3:
=> 19 marzo S. Giuseppe
=> 22 maggio Corpus Domini
=> 4 novembre Festa delle Forze Armate
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I permessi sono fruibili nel periodo dal 16 gennaio al 14 dicembre 2008 (in alcune aziende le intese sindacali prevedono la possibilità per l’intero anno) e possono collegati anche a periodi di ferie o ad altri permessi (permessi frazionati, banca delle ore), modalità che vanno
esplicitamente segnalate.
II diritto a fruire dei giorni di permesso sostitutivi si esercita solamente se nei giorni delle ex-festività spetta l’intero trattamento economico. Quindi eventuali scioperi anche parziali, permessi, aspettative per motivi personali o di salute, periodo di maternità o permessi parentali non retribuiti, fanno perdere il diritto alla fruizione del permesso per il giorno o i giorni in cui si sono verificati questi eventi.
Se non si utilizzano i permessi o si interrompe il rapporto di lavoro i permessi sono monetizzabili con un pagamento aggiuntivo alla retribuzione annua di 1/360 per giornata nel mese di febbraio dell’anno successivo.
Nell’anno di assunzione spettano tanti giorni di permesso quante sono le ex-festività comprese nel periodo lavorato (a un neoassunto il 1° ottobre spetta un solo giorno, corrispondente al 4 novembre, sempreché tale data corrisponda a una giornata lavorativa).
Per le festività civili per le quali spetta la scelta tra il recupero o il pagamento ovvero il 1° maggio, il 25 aprile e il 2 giugno nel caso di coincidenza con la domenica, quest’anno per nessuna di esse si verifica l’eventualità in questione: tutte e tre cadono in giorni feriali quindi hanno il normale trattamento delle festività infrasettimanali. Per la piazza di Roma il 29 giugno coincide con la domenica.