Il 18 dicembre scorso, a completamento del Protocollo di gestione del processo di integrazione del nuovo Gruppo, sottoscritto a Roma il 3 Agosto 2007, è stato firmato unitariamente un accordo che disciplina l’istituto del distacco di personale. Questo strumento consente, da subito, ad alcune aziende bancarie del Gruppo (in particolare UPB e UBI) di svolgere le proprie attività secondo il modello di specializzazione proprio di UniCredit tenendo conto del nuovo perimetro e omogeneizzando nel più breve tempo possibile l’operatività tra aziende o settori omologhi.
Nei prossimi mesi quindi diverse centinaia di colleghi, principalmente delle aziende ex Capitalia (in particolare addetti alle attività Corporate e Private), verranno distaccati presso le aziende UniCredito con le modalità e garanzie previste dall’accordo suddetto.
L’accordo prevede che il distacco si prolunghi al massimo per 12 mesi (nella gran parte dei casi si concluderà quindi con il passaggio all’azienda distaccataria con le operazioni di scorporo e fusione societarie previste per fine 2008) e che non comporti fenomeni di mobilità territoriale o di mutamenti di mansioni. Ciò sia al momento del distacco che del rientro e che, comunque, siano tenute in considerazione le esigenze personali e professionali di ciascuno.
Una particolare attenzione è stata rivolta alla formazione e alla riqualificazione di colleghi e colleghe, affinché lo sviluppo professionale non perda di continuità e l’ esperienza di ciascuno sia valorizzata e non venga dispersa
Lavoratrici e lavoratori nel corso del periodo avranno garantita la continuità, secondo quanto previsto, tempo per tempo, nell’azienda di origine (c.d. distaccante):
-> del trattamento economico e normativo, del trattamento di previdenza complementare e di assistenza;
-> dell’applicazione degli accordi in materia di mobilità territoriale;
-> del computo del periodo di distacco ai fini del riconoscimento del premio di fedeltà;
-> del mantenimento del rapporto di lavoro part-time e se a scadenza sino a tale data.
Inoltre:
-> percepiranno il Premio Aziendale dell’azienda distaccante e, pro-quota, l’eventuale premio incentivante dall’azienda di destinazione (c.d.distaccataria);
-> riceveranno la valutazione da parte dell’azienda presso la quale hanno svolto, in prevalenza, la loro attività professionale;
-> eserciteranno il diritto di partecipare alle assemblee, in alcuni casi, anche presso l’azienda distaccataria.
In relazione alla maturazione degli inquadramenti, il periodo di distacco è utile al 100% per il riconoscimento di inquadramenti previsti nell’azienda distaccante; apposite Commissioni Tecniche Paritetiche (Azienda-OO.SS.) laddove previste dagli accordi di integrazione, ovvero i tavoli aziendali, lavoreranno per individuare criteri, applicabili a tutti i lavoratori di una stessa azienda di origine, per la validità del periodo di distacco ai fini del percorso professionale nell’azienda distaccataria.
Durante il periodo di distacco su base individuale e con l’esplicito consenso del dipendente interessato, è possibile il trasferimento del rapporto di lavoro del singolo presso l’azienda distaccataria con lo strumento della cessione del contratto ex art. 1406 Cod. Civ. In questo caso al dipendente verranno applicati i trattamenti economici e normativi di UniCredito così come definiti con l’accordo del 28 settembre 2007 (Fusione di Capitalia Holding in UniCredito). Resta comunque inteso che gli effetti di successivi accordi di armonizzazione dei trattamenti economici/normativi riguardanti l’azienda di origine verranno estesi anche ai dipendenti interessati dalle suddette cessioni individuali di contratto.
Il distacco avverrà comunque nel rispetto delle previsioni e con le procedure sindacali di informativa e confronto con le OOSS Aziendali così come previsto dal CCNL ABI (art 15). A livello di gruppo verrà fornita un ulteriore informativa sull’evoluzione più complessiva del fenomeno.
Anche in questo momento di singolare cambiamento che il nuovo Gruppo sta attraversando, lo strumento del distacco è da considerarsi comunque evento “straordinario” e come tale è stato regolato da un apposito accordo.; le OO.SS. , anche sulla scorta delle segnalazioni di eventuali anomalie che lavoratrici e lavoratori faranno pervenire, vigileranno sull’applicazione del medesimo, perché non ne vengano disattese le previsioni né venga fatto del distacco un uso diverso da quello concordato.