Permessi giornalieri art. 33 Legge 104/92 – frazionabilità in ore

CGIL – Ufficio Politiche della disabilità –


Con messaggio n. 015995 del 18/06/2007 la Direzione Generale INPS ha ammesso la possibilità di fruire dei PERMESSI GIORNALIERI concessi per assistere parenti ed affini entro il terzo grado anche frazionandoli in permessi orari. Questa norma, già da tempo applicata per i dipendenti del Pubblico Impiego (circ. INPDAP n. 34/2000) , parifica, nelle modalità, il beneficio concesso attraverso l’INPS per i dipendenti di aziende private.

Con messaggio N. 016866 del 28/06/2007, la Direzione Generale INPS chiarisce che il limite delle 18 ore mensili si intendeva in relazione ad un orario settimanale di 36 ore su 6 giornate lavorative, pertanto, in relazione all’orario giornaliero effettuato, il numero delle ore fruibili mensilmente dal beneficiario, sempre in relazione ai permessi giornalieri (3 giorni al mese), si calcola applicando la seguente formula:

(orario normale di lavoro settimanale/numero dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili.
Es: 37,50/5×3=22,50; 30/5×3=18; 25/5×3=15; 20/5×3=12

Riassumendo, il beneficio dovrà essere così concesso:

1. Permessi retribuiti in favore di lavoratore portatore di handicap grave (art. 3 comma 3 Legge 104/92):
PERMESSI GIORNALIERI- tre giorni di permesso retribuito mensile frazionabili in ore fino ad un massimo di (orario normale di lavoro settimanale/numero dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili. (vedere esempi in messaggio INPS allegato),
o in alternativa
PERMESSI ORARI 1 o 2 ore (si fa riferimento alle ore di lavoro + o – di 6 ore al giorno) di permesso retribuito per ogni giornata lavorativa (senza alcuna limitazione , es:26 giorni lavorativi di 8 ore giornaliere il lavoratore ha diritto a = 2 ore x 26 = 52 ore di permesso retribuito mensile suddivise in due ore giornaliere).

2. Permessi retribuiti in favore di lavoratore che assiste parente portatore di handicap grave (art. 3 comma 3 Legge 1 04/92):
PERMESSI GIORNALIERI- tre giorni di permesso retribuito mensile frazionabili in ore fino ad un massimo di ( orario normale di lavoro settimanale/numero dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili. (vedere esempi in messaggio INPS allegato).

Genova, 29 giugno 2007


INPS

Messaggio N. 016866 del 28/06/2007 09.55.15


Oggetto: frazionabilità dei permessi ex articolo 33 comma 3 della legge n.104/1992- Massimale orario mensile- Ulteriori istruzioni.

Si fa seguito al messaggio n. 015995 del 18/06/2007 per fornire ulteriori istruzioni in merito alla determinazione del numero massimo di ore di permesso fruibili nel mese, da parte dei lavoratori beneficiari dei tre permessi giornalieri mensili previsti dall’articolo 33 comma 3 della legge n. 104/1992 per l’assistenza ai disabili in condizione di gravità.
Occorre,innanzitutto, premettere che il limite orario mensile opera esclusivamente laddove i permessi giornalieri vengano utilizzati,anche solo parzialmente, frazionandoli in ore e non quando vengano tutti fruiti per giornate lavorative intere.
E’ necessario, in secondo luogo, precisare che il massimale di diciotto ore mensili,indicato nel messaggio citato in premessa, si applica ai lavoratori con orario normale di lavoro settimanale di trentasei ore articolato su sei giorni lavorativi.
Infatti, l’algoritmo di calcolo, da applicare alla generalità dei lavoratori con orario normale di lavoro determinato su base settimanale, ai fini della quantificazione del massimale orario mensile di permessi, è il seguente:
(orario normale di lavoro settimanale/numero dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili.
A titolo esemplificativo, un lavoratore con orario di lavoro settimanale pari a 40 ore, articolato su 5 giorni, potrà beneficiare mensilmente di 24 ore di permesso. Infatti, in tale caso l’algoritmo di calcolo sarà il seguente:
(40/5) x 3 = 24.
Similmente, l’algoritmo di calcolo, da applicare alla generalità dei lavoratori con orario normale di lavoro determinato dai contratti collettivi di lavoro su base plurisettimanale, ai fini della commisurazione del massimale in argomento, è il seguente:
(orario normale di lavoro medio settimanale /numero medio dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili.
Per tale fattispecie, si riporta come esempio il caso di un lavoratore con orario di lavoro plurisettimanale articolato nella seguente maniera:

8 settimane da 32 ore su 4 giorni lavorativi alla settimana,
4 settimane da 40 ore su 5 giorni lavorativi alla settimana,
4 settimane da 36 ore su 6 giorni lavorativi alla settimana.

Applicando l’algoritmo sopra enunciato, nel caso in esempio, il lavoratore avrà diritto a 22,1 ore mensili.
Infatti, in tale caso l’algoritmo di calcolo sarà il seguente:
(35/4,75) x 3 = 22,10.

IL DIRETTORE CENTRALE
GOLINO

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