Lettera UBI sui tempi di viaggio degli RLS

Spett.li
Segreterie Organi di Coordinamento


DIRCREDITO
FABI
FALCRI
FIBA (Cisl)
FISAC (Cgil)
SINFUB
UILCA (Uil)
UGL


Verona, 13 giugno 2007

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

In relazione alle intese intervenute in sede di stipula del Verbale di Accordo del 13 giugno 2007 riguardante i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ed in particolare con riferimento a quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 19 del D.Lvo 626/94 e all’art. 6 dell’Accordo Nazionale di settore 12.3.2007 per quanto riguarda le ore a disposizione dei RLS per lo svolgimento della loro attività, l’Azienda conferma il seguente trattamento:

– nell’ambito delle 50 ore annue previste dal citato accordo viene computato il tempo di spostamento nell’ambito della città ove il RLS ha la propria sede di lavoro;
-per quanto riguarda gli spostamenti verso altre città, nell’ambito delle citate 50 ore viene computato un tempo convenzionale di mezz’ora per il raggiungimento di stazioni, aeroporti ecc. sia all’andata che al ritorno; in tale caso nella sostanza non viene computato il tempo effettivamente passato sul mezzo pubblico di trasporto;
– nel caso di utilizzo del mezzo personale, ferma restando la necessaria autorizzazione preventiva della Direzione Aziendale, nell’ambito delle 50 ore annue saranno computate convenzionalmente mezz’ora per l’andata e mezz’ora per il ritorno, come tempo necessario ad uscire ed a rientrare nella città della propria abitazione o sede di lavoro;
– le 50 ore annuali sono riconosciute per ogni anno solare; nel caso di elezione o di cessazione dell’incarico nell’arco dell’anno solare, le 50 ore saranno riparametrate proporzionalmente sulla frazione dell’anno solare di competenza.

Distinti saluti.


DIREZIONE PERSONALE

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