Accordo per la costituzione del Comitato Aziendale Europeo di Unicredit Group (UEWC)

ACCORDO tra UNICREDIT e i DIPENDENTI di UniCredit Group rappresentati dalla Delegazione Speciale di Negoziazione i cui componenti sono stati nominati o eletti in conformità con le Leggi Nazionali di recepimento della Direttiva 94/45 della Comunità Europea per la costituzione del Comitato Aziendale Europeo di Unicredit Group (“UniCredit Group European Works Council” – UEWC)

Con l’assistenza in qualità di esperti di UNI Europa Finance

Il Presidente del Banking Committee for European Social Affairs della FBE

e

Associazione Bancaria Italiana (ABI)

PREMESSA

Il 18 novembre 2005 (“Day one”), la fusione del Gruppo UniCredito Italiano con il Gruppo HVB ha portato alla creazione dell’attuale UniCredit Group, la “Prima Banca Veramente Europea”, unica nella sua doppia dimensione europea e locale sul territorio.
UniCredit e i Rappresentanti dei Lavoratori concordano sull’importanza di migliorare il diritto ad una autentica informazione e consultazione dei dipendenti del Gruppo a livello europeo, contribuendo a costruirne la cultura distintiva. A questi scopi, UniCredit e i Rappresentanti dei Lavoratori hanno deciso di costituire il Comitato Aziendale Europeo o “UniCredit Group European Works Council” – UEWC, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 6 della Direttiva Comunitaria 94/45 del 22.9.1994, nonchè del Decreto Legislativo Italiano n. 74 del 2.4.2002, quale Legge Nazionale di recepimento nel Paese della Società Capogruppo.
Il Comitato Aziendale Europeo di UniCredit Group sarà costituito ed opererà in coerenza con la cultura, i principi ed i valori connessi alla Responsabilità Sociale dell’Impresa in cui UniCredit ha sempre creduto ed investito.

In particolare:
UniCredit riconosce la “Carta d’Integrità” quale elemento fondante, orientamento e guida nello svolgimento dell’attività lavorativa ai cui valori i Lavoratori possano fare riferimento e condivide, insieme ai Rappresentanti dei Lavoratori, i principi espressi nel documento congiunto sulla Responsabilità Sociale dell’Impresa siglato nel Maggio 2005 dalle parti sociali europee – BCESA, European Savings Banks Group, European Association of Cooperative Banks e UNI Europa Finance -, in particolare sui temi chiave “Training, Learning and Development, Core Labour Standards, Work-life Balance” e “Equal Opportunity”.

Le parti riaffermano nel presente Accordo il ruolo centrale delle risorse umane e l’obiettivo comune della loro valorizzazione quale elemento indispensabile e strategico per lo sviluppo ed il successo dell’impresa; tale scopo presuppone in particolare l’effettiva parità delle opportunità di sviluppo professionale, un’offerta formativa continua, l’adeguatezza dei criteri di valutazione, la qualità delle prestazioni e degli ambienti di lavoro, l’efficacia della prevenzione e degli interventi in materia di salute e di sicurezza.

UniCredit ed i Rappresentanti dei Lavoratori condividono l’importanza di diffondere e stimolare nel Gruppo le buone pratiche sociali compatibilmente con i sistemi socio-economici e normativi locali/nazionali e contribuiscono all’impegno delle parti sociali ad adoperarsi attivamente affinché vengano rispettati, ovunque si esplichi attività imprenditoriale, i diritti umani fondamentali e i diritti del lavoro, contro ogni forma di discriminazione basata su razza, nazionalità, sesso, età, disabilità, fede religiosa, orientamento sessuale, opinioni politiche e sindacali.

UniCredit ed i Rappresentanti dei Lavoratori riconoscono che le imprese, nel perseguire i propri legittimi obiettivi economici, in un mercato globale basato sulla competitività e sulla concorrenza, devono mirare soprattutto all’eccellenza delle performance, in termini di qualità e di convenienza dei prodotti e dei servizi offerti.

In tale contesto le parti condividono infine che vi sono valori etici fondamentali cui devono ispirarsi tutti coloro che, ai diversi livelli, operano nelle imprese e che l’azione delle imprese stesse e dei lavoratori deve mirare ad uno sviluppo sostenibile e compatibile. Ciò comporta anche la costante attenzione agli impatti sociali ed ambientali connessi all’esercizio della propria attività.

Art. 1 Obiettivi del CAE

Il presente Accordo ha lo scopo di attuare e di migliorare l’informazione e la consultazione dei dipendenti di UniCredit Group a livello europeo.
Con la costituzione del Comitato Aziendale Europeo, UniCredit e i Rappresentanti dei Lavoratori desiderano rafforzare la dimensione europea e la coesione sociale all’interno del Gruppo, attraverso un dialogo costruttivo e lo scambio di opinioni tra la Direzione Centrale ed i Lavoratori.
Il Comitato Aziendale Europeo e UniCredit fondano il loro dialogo sulla cooperazione e sulla reciproca fiducia.
Il CAE opera a livello transnazionale ed ha carattere complementare rispetto ai sistemi di relazioni industriali nazionali le cui competenze e prerogative rimangono invariate, siano essi regolati da Leggi, Contratti Collettivi Nazionali o da altre prassi a livello locale.
In relazione agli scopi del presente Accordo:
Per “Informazione” si intende la trasmissione di dati al CAE da parte della Direzione Centrale, su materie che riguardano il Gruppo nel suo complesso o almeno due Filiali/Società controllate situate in Paesi europei diversi e che abbiano un significativo impatto sugli interessi dei Lavoratori. L’informazione avverrà in tempo utile e con modalità e contenuti tali da consentire ai Rappresentanti dei Lavoratori di prendere conoscenza della questione trattata, esaminarla, effettuare approfondite valutazioni sul possibile impatto e di preparare la consultazione con la Direzione Centrale.
Per “Consultazione” si intende il dialogo e lo scambio di opinioni tra la Direzione Centrale e i Rappresentanti dei Lavoratori. La consultazione avverrà in tempo utile e con modalità e contenuti tali da consentire ai Rappresentanti dei Lavoratori, sulla base delle informazioni fornite, di esprimere la propria opinione sulle misure intraprese. Tale opinione potrà essere tenuta in considerazione dalla Direzione Centrale, la quale fornirà in ogni caso al CAE le proprie motivate risposte.
Nell’ambito della consultazione, la Direzione Centrale ed il Comitato Aziendale Europeo di UniCredit potranno altresì giungere alla definizione di dichiarazioni congiunte su linee di indirizzo comuni su materie legate alla Responsabilità Sociale dell’impresa, secondo quanto stabilito nel successivo art. 7.2.

Art. 2 Ambito Geografico

Il CAE rappresenta tutti i Lavoratori delle Società di cui UniCredit controlla almeno il 50% del capitale sociale, situate nei Paesi Membri dell’Unione Europea, nonché negli altri Paesi europei.
L’Appendice 1, che include l’elenco dei Lavoratori delle Società di cui al comma che precede ripartiti per Paese alla data del 30.6.2006, costituisce parte integrante del presente Accordo e sarà aggiornata al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 3 Composizione

Il numero dei componenti del CAE per Stato è determinato proporzionalmente ai Lavoratori impiegati in ciascun Paese secondo quanto definito nel precedente articolo. In particolare:

Da 20 a 2.500 => 1 componenti
Da 2.501 a 16.000 => 2 componenti
Da 16.001 a 22.000 => 3 componenti
Da 22.001 a 28.000 => 4 componenti
Da 28.001 a 34.000 => 5 componenti
Oltre 34.000 => 6 componenti

Sono esclusi dal computo gli uffici di rappresentanza e le unità prive di autonomia operativa.
Ai fini del presente articolo, si fa riferimento al numero dei dipendenti del Gruppo alla data del 30.6.2006 (Appendice 1).
La composizione iniziale è riportata nell’
Appendice 2, che costituisce parte integrante del presente Accordo.

Ove si verificassero cambiamenti nella struttura di UniCredit Group tali da comportare la necessità di modificare la composizione, in base a quanto definito nel presente articolo, tali cambiamenti saranno comunicati dalla Direzione Centrale nel primo incontro successivo con il CAE stesso.
I cambiamenti alla composizione e le modifiche all’Appendice 2 dovranno realizzarsi entro 3 mesi dalla data in cui il CAE è stato ufficialmente informato delle variazioni di cui sopra.

Art. 4 Rappresentanti dei Lavoratori

I componenti del CAE – titolari e sostituti – dovranno essere dipendenti di UniCredit Group e saranno nominati in coerenza con le previsioni delle rispettive Leggi e prassi nazionali. Nei Paesi ove manchino specifiche previsioni in tal senso, il/i relativo/i rappresentante/i saranno nominati tramite elezione diretta da parte dei lavoratori del Paese stesso al loro interno.
Fermo quanto sopra, l’attivazione e il supporto dei processi di nomina avverrà a cura della Direzione Centrale con il sostegno delle strutture locali e con la supervisione del Comitato Ristretto (Art.5). La supervisione della prima nomina dopo la costituzione sarà effettuata dai componenti della Delegazione Speciale di Negoziazione.
La durata del mandato è di 4 anni. L’inizio del primo mandato coinciderà con il primo incontro ufficiale del CAE con la Direzione Centrale.
Verrà nominato un sostituto per ciascun componente nel rispetto di quanto stabilito al comma 1. Il sostituto subentrerà in caso di temporaneo impedimento del titolare o qualora quest’ultimo cessi dall’incarico per le cause di cui al successivo punto 6 e sino a nuova nomina. Il sostituto rimarrà in carica al massimo fino alla fine del mandato originario.
Designazioni e modifiche dei componenti saranno comunicate alla Direzione Centrale dai Responsabili Risorse Umane dei singoli Paesi, a conclusione del processo legale/procedurale di nomina.
Il mandato terminerà automaticamente: qualora il componente cessi di essere dipendente di UniCredit Group nel Paese per il quale è stato nominato, in caso di dimissioni dall’incarico, oppure qualora vengano meno i requisiti di nomina/eleggibilità previsti dalle Leggi o dalle prassi nazionali.

Art. 5 Comitato Ristretto

Il CAE nomina tra i suoi componenti un Comitato Ristretto, composto da sei Rappresentanti dei Lavoratori in aggiunta al Presidente.
I componenti del Comitato Ristretto dovranno rappresentare almeno 4 Paesi diversi.
Il Comitato Ristretto:
rappresenterà il punto di contatto del CAE con la Direzione Centrale, ne riceverà le informazioni e potrà comunicare con quest’ultima per conto del CAE stesso;
sarà responsabile degli aspetti pratici e logistici relativi all’organizzazione dei loro incontri interni, pre-meeting e follow up, alla traduzione ed alla distribuzione dei documenti ai componenti del CAE;
assicurerà il continuo e tempestivo flusso di informazioni ai componenti del CAE nel periodo intercorrente tra le riunioni ordinarie e straordinarie.

Art. 6 Direzione Centrale

UniCredit Group sarà rappresentato dalle funzioni Risorse Umane a livello di Direzione Centrale.
La Direzione Centrale designerà un contatto permanente con il CAE.
In relazione agli specifici temi che saranno oggetto di informazione e di consultazione, la composizione della Direzione Centrale negli incontri con il CAE e con il Comitato Ristretto potrà essere opportunamente integrata.
La Direzione Centrale potrà essere assistita da esperti.

Art. 7 Gruppi di lavoro

Il Comitato Ristretto e la Direzione Centrale possono concordare la creazione di gruppi di lavoro, composti da entrambe le parti, che lavoreranno per un periodo predeterminato su temi specifici.

Art. 8 Materie

1.Nel corso delle riunioni ordinarie di cui all’art. 9, il CAE sarà informato e consultato sulla situazione economica del Gruppo e sulle relative prospettive.

2.L’informazione e la consultazione verteranno in particolare sulle seguenti materie, quando esse riguardino almeno due Paesi e nella misura in cui abbiano significativo impatto sugli interessi dei Lavoratori dei Paesi coinvolti:
-> Struttura del Gruppo
-> Situazione economica e finanziaria del Gruppo
-> Probabile evoluzione delle attività
-> Situazione ed evoluzione probabile dell’occupazione
-> Piani industriali
-> Ristrutturazioni, cambiamenti fondamentali riguardanti l’organizzazione, fusioni ed acquisizioni
-> Trasferimenti di attività, delocalizzazioni, outsourcing
-> Fusioni, diminuzione delle dimensioni, chiusura di Società o di Filiali o parti rilevanti delle stesse
-> Licenziamenti collettivi
-> Formazione e sviluppo professionale
-> Salute e Sicurezza
-> Pari opportunità e non discriminazione
-> Tematiche ambientali legate al mondo del lavoro

Sulle seguenti materie legate alla Responsabilità Sociale dell’impresa:
-> Formazione e sviluppo professionale
-> Salute e Sicurezza
-> Pari opportunità e non discriminazione
-> Tematiche ambientali legate al mondo del lavoro

La Direzione Centrale ed il Comitato Aziendale Europeo potranno giungere alla definizione di dichiarazioni congiunte su linee di indirizzo comuni.
L’applicazione di tali dichiarazioni formerà oggetto di periodico monitoraggio tra le parti.

3. Le materie riguardanti singoli Stati rimarranno nell’esclusiva competenza dei legittimi organismi di rappresentanza dei lavoratori a livello nazionale.

Art. 9 Riunioni

Il CAE si incontrerà due volte all’anno, in coincidenza con l’approvazione del progetto di “Bilancio e Relazione sulla Gestione” e della “Relazione Semestrale”, sulle materie elencate nel precedente articolo.

La documentazione riguardante le materie di cui all’art. 8, quando le relative informazioni non siano ritenute confidenziali, verrà inviata al Comitato Ristretto in ragionevole anticipo rispetto alla data delle riunioni.

Informazioni rilevanti per il Gruppo potranno inoltre essere fornite dalla Direzione Centrale al Comitato Ristretto nel tempo intercorrente tra le riunioni. A titolo di esempio, potranno essere trasmessi i risultati trimestrali di bilancio e, se possibile, comunicati stampa rilevanti ai fini del CAE immediatamente prima della pubblicazione, nel rispetto dei vincoli di Legge e di equilibrio del mercato finanziario.

La durata delle riunioni non potrà superare due giorni: la prima fase sarà dedicata alla pre-riunione del CAE, la seconda fase sarà dedicata all’informazione e alla consultazione con la Direzione Centrale, la terza fase sarà dedicata alle valutazioni conclusive del CAE.

Data e Ordine del Giorno delle riunioni dovranno essere concordati tra la Direzione Centrale e il Comitato Ristretto.

I verbali delle riunioni di informazione e di consultazione del CAE con la Direzione Centrale saranno redatti dalla Direzione Centrale e concordati con il Comitato Ristretto.

Le riunioni si terranno di regola a Milano. Il Comitato Ristretto e la Direzione Centrale potranno accordarsi su altre sedi.

Art. 10 Riunioni straordinarie

1. Laddove ci siano circostanze transnazionali di carattere eccezionale, in particolare in caso di:
-> Nuovi Piani Industriali
-> Trasferimenti di attività, delocalizzazioni, outsourcing
-> Ristrutturazioni e cambiamenti organizzativi, fusioni ed acquisizioni
-> Diminuzione delle dimensioni, chiusura di Società o di Filiali o parti rilevanti delle stesse
-> Licenziamenti collettivi
il CAE ha il diritto di esserne informato quanto prima per ciò che concerne gli interessi di UniCredit Group e dei Lavoratori. Il Comitato Ristretto ha il diritto di incontrare su sua richiesta la Direzione Centrale per essere ulteriormente informato e consultato sulle misure che incidono considerevolmente sugli interessi dei lavoratori.

2. Le riunioni straordinarie potranno essere convocate dalla Direzione Centrale di sua iniziativa o su richiesta del Comitato Ristretto secondo quanto stabilito al precedente paragrafo.

3. Le riunioni straordinarie dovranno tenersi in tempo utile da consentire un efficace esercizio del diritto di informazione e di consultazione. Il numero complessivo delle riunioni plenarie ordinarie e straordinarie non dovrà eccedere il n. di 4 per anno solare.

4. In ragione della eccezionalità delle circostanze, ove ciò si renda necessario per completare il processo e rinforzare l’efficacia della consultazione stessa, potrà tenersi, in stretta correlazione temporale, un secondo momento di consultazione tra la Direzione Centrale ed il Comitato Ristretto.

5. Alle riunioni tra la Direzione Centrale e il Comitato Ristretto potranno partecipare altresì i membri del CAE nominati nei Paesi direttamente interessati dalle misure oggetto delle riunioni. In presenza di eventi straordinari che abbiano impatto sul Gruppo nel complesso, le riunioni saranno organizzate con la partecipazione dell’intero CAE.

6. Le riunioni ed i contatti tra Direzione Centrale ed il Comitato Ristretto si svolgeranno anche avvalendosi di tutti gli strumenti che consentono di contemperare esigenze di tempestività ed efficienza (es. video-conferenza, tele-conferenza, e-mail).

Art. 11 Lingue e Interpretariato

Le riunioni saranno tenute in Inglese, quale Lingua del Gruppo.
L’Italiano sarà la lingua ufficiale dei documenti, essendo il CAE ed il presente Accordo soggetti alla normativa di Legge italiana.
Durante le riunioni di cui agli artt. 9 e 10, UniCredit fornirà il servizio di interpretariato per le lingue Inglese, Italiano, Tedesco e Polacco. Servizi di interpretariato per particolari necessità saranno concordati tra le parti.
Informazioni rilevanti e i verbali delle riunioni con la Direzione Centrale saranno tradotti nelle suddette lingue. Se necessaria, la traduzione nelle altre lingue sarà effettuata tramite il supporto delle strutture locali.

Art. 12 Esperti

Il CAE potrà farsi assistere da esperti di propria scelta, nella misura in cui ciò risulti necessario allo svolgimento dei propri compiti. La partecipazione alle riunioni dovrà essere concordata nel numero tra la Direzione Centrale e il Comitato Ristretto.
UniCredit sosterrà le spese di viaggio, di vitto e di alloggio per la partecipazione di due esperti, compreso l’esperto di UNI Finance, in relazione a quanto definito nell’art. 18 del presente Accordo.

Art. 13 Informazione ai Dipendenti

I componenti del CAE e del Comitato Ristretto avranno il compito principale di informare i rappresentanti dei lavoratori o, in loro assenza, i dipendenti, sulle attività del CAE e sui risultati delle riunioni con la Direzione Centrale, nel rispetto delle prassi ed usi nazionali e senza rivelare informazioni dichiarate confidenziali.

Art. 14 Regolamento Interno

Il CAE stilerà un Regolamento interno, al fine di disciplinare il proprio funzionamento nel rispetto di quanto definito nel presente Accordo.
Le decisioni interne verranno adottate a maggioranza semplice. Il voto di ciascun componente avrà un peso proporzionale al numero dei dipendenti del Paese in cui è stato nominato o eletto.

Art. 15 Supporto formativo

1. UniCredit considera la formazione uno strumento di rilevanza strategica per lo sviluppo dei dipendenti e del Gruppo stesso.
2. In coerenza con i compiti specifici dei componenti del CAE, la Direzione Centrale ed i Rappresentanti dei Lavoratori concorderanno specifici corsi di formazione, principalmente aventi ad oggetto:
Inglese, in quanto lingua del Gruppo
Tematiche legate alle Relazioni Industriali e alla Normativa del Lavoro
Lettura dei dati economici e finanziari e conoscenza dei processi di business
3. Al fine di facilitare la condivisione delle finalità e dell’ambito normativo di riferimento, all’inizio di ogni mandato verrà organizzato un workshop che coinvolgerà i componenti del Comitato Aziendale Europeo.

Art. 16 Informazioni riservate

UniCredit non sarà obbligato a comunicare informazioni che, secondo criteri obiettivi, siano di natura tale da creare turbative di mercato o comunque notevoli difficoltà o danno al funzionamento delle Società interessate.
I componenti del CAE e gli esperti che li assistono non sono autorizzati a rivelare qualsiasi informazione che sia stata espressamente dichiarata riservata dalla Direzione Centrale
Nel caso di eventuali dispute o violazioni troveranno applicazione le previsioni di cui agli artt. 11 e 17 del Decreto Legislativo n. 74 del 2 aprile 2002.

Art. 17 Protezione

I componenti del CAE godono, nell’esercizio delle loro funzioni, della stessa protezione e delle stesse garanzie previste per i Rappresentanti dei Lavoratori dalla legislazione e/o dalle prassi vigenti nello Stato in cui sono impiegati.
Nessun vantaggio o discriminazione potrà derivare dalla partecipazione alle attività del CAE. In particolare, i titolari e i sostituti non potranno essere licenziati o trasferiti in ragione della loro appartenenza al CAE stesso.

Art. 18 Risorse del CAE

UniCredit sosterrà le spese direttamente correlate allo svolgimento dei compiti del CAE.
In particolare, con riferimento alle riunioni ordinarie e straordinarie con la Direzione Centrale, UniCredit si farà carico dell’organizzazione, dei servizi di interpretariato così come definiti nell’art. 11, nonché del vitto e dell’alloggio per i componenti. Le spese di viaggio saranno a carico delle Società nelle quali i componenti sono impiegati. Le spese per gli esperti di cui all’art. 12.2 saranno a carico di UniCredit.
Per il tempo necessario alla partecipazione alle riunioni nonché ad adempiere il compito di informativa ai rappresentanti dei lavoratori o ai lavoratori nei rispettivi Paesi secondo quanto definito nell’art. 13, i componenti del CAE continueranno a percepire la normale retribuzione.
Il CAE avrà la disponibilità di un locale a Milano, con le necessarie apparecchiature, che fungerà da struttura di riferimento.
Per lo svolgimento delle proprie attività, al Comitato Ristretto saranno rimborsate da UniCredit le relative spese. Ad inizio di ogni anno la Direzione Centrale ed il Comitato Ristretto ne concorderanno il presuntivo ammontare, fermo restando che in caso di esigenze straordinarie le suddette parti potranno incontrarsi per valutare eventuali modifiche alla previsione di spesa.

Art. 19 Durata dell’Accordo

Il presente Accordo, i cui articoli e le cui parti sono da considerarsi tra loro inscindibili e collegati, diventerà effettivo alla data odierna, avrà la durata di 4 anni e sarà automaticamente rinnovato per un equivalente periodo, se non espressamente disdettato dal CAE o dalla Direzione Centrale, con un preavviso non inferiore a 6 mesi. La disdetta da parte del CAE dovrà essere presentata in forma scritta da componenti che rappresentino, nel loro insieme, almeno i 2/3 dei dipendenti di UniCredit Group nei Paesi ricompresi nel CAE stesso. In caso di disdetta, il presente Accordo rimarrà in vigore fino a quando non sarà raggiunta un’Intesa. In questo caso le parti si impegnano sin d’ora ad avviare la negoziazione con l’intento di conseguire un nuovo Accordo.
Necessari emendamenti al presente Accordo, anche nel caso di rilevanti modifiche alle normative Europee e/o di Legge, potranno essere fatti, in qualsiasi momento, per comune accordo tra le parti e senza che debba essere data disdetta
Fermo restando quanto previsto al precedente punto, trascorsi 24 mesi dalla firma dell’Accordo, le parti potranno incontrarsi per valutare possibili integrazioni alle materie oggetto di dichiarazioni congiunte su linee di indirizzo comuni.
Nel caso in cui una specifica previsione del presente Accordo, incluse le Appendici, venga annullata o invalidata, questo non influirà sulla validità complessiva dello stesso. Ogni previsione definita non valida sarà da considerare al di fuori dell’Accordo e delle relative Appendici, e potrà essere modificata senza pregiudicare la validità delle rimanenti clausole.

Art. 20 Controversie

In caso di controversie concernenti il contenuto e/o l’interpretazione delle previsioni di cui al presente Accordo, le parti agiranno in buona fede e faranno ogni possibile sforzo finalizzato a raggiungere una composizione amichevole. In caso di esito negativo, si farà ricorso ad una procedura di arbitrato.
Del presente testo vengono redatte e sottoscritte versioni in lingua Italiana e Inglese. La versione italiana prevale in caso di dispute, essendo l’Accordo stesso ed il CAE soggetti alla Normativa vigente in Italia.
Il foro esclusivo competente è Milano.

Milano, 26 gennaio 2007

****************

Comitato Aziendale Europeo UniCredit Group Appendice 1 Accordo 26.1.2007 (Art. 2)

Dipendenti al 30.6.2006 – Paesi Europei

Paese ________ Dipendenti
Austria _________ 12.698
Bosnia _________ 1.869
Bulgaria _________ 4.553
Croazia _________ 5.785
Estonia ___________ 26
Francia __________ 113
Germania ________ 26.655
Gran Bretagna _____ 531
Grecia ____________ 59
Irlanda __________ 304
Italia ___________ 38.221
Lettonia __________ 97
Lituania __________ 45
Lussemburgo ______430
Olanda ___________ 54
Polonia _________ 26.902
Repubblica Ceca __ 2.813
Romania _________ 3.013
Russia __________ 1.901
San Marino ______ 110
Serbia ___________ 635
Slovacchia _______ 1.731
Slovenia _________ 454
Svizzera _________ 49
Turchia ________ 15.537
Ucraina _________ 288
Ungheria _______ 1.851

TOTALE _______ 146.724

************

Comitato Aziendale Europeo UniCredit Group Appendice 2 Accordo 26.1.2007 (Art. 3)

Composizione

Paese _________ Componenti
Austria _____________ 2
Bosnia ____________ 1
Bulgaria ___________ 2
Croazia ___________ 2
Estonia ___________ 1
Francia ___________ 1
Germania _________ 4
Gran Bretagna ______ 1
Grecia ____________ 1
Irlanda ___________ 1
Italia ____________ 6
Lettonia ___________ 1
Lituania ___________ 1
Lussemburgo _______ 1
Olanda ____________ 1
Polonia ____________ 4
Repubblica Ceca _____ 2
Romania ___________ 2
Russia _____________ 1
San Marino _________ 1
Serbia _____________ 1
Slovacchia _________ 1
Slovenia __________ 1
Svizzera __________ 1
Turchia ___________ 2
Ucraina ___________ 1
Ungheria _________ 1

TOTALE _________ 44

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