Trasferimento del ramo d’azienda da Cassa Risparmio Carpi a Pioneer

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 30 Marzo 2005, in Milano

UniCredito Italiano SpA, nelle persone dei Sigg. Marco Vernieri, Gianluigi Robaldo, Franco Scaccabarozzi, Silvia Cassano;
Cassa Risparmio Carpi SpA, nella persona della Sig.a Manuela Rossi;
Pioneer Investment Management SGRpA, nella persona del Sig. Raffaele Spina;

e la Delegazione Sindacale di Gruppo FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UIL.C.A e DIRCREDITO-FD nelle persone dei Sigg.:
FALCRI: Aleardo Pelacchi, Giuseppe Dalle Pezze, Vincenzo Fontanini, Gabriele Galli;
FIBA/Cisl, Ezio Massoglio, Michele Esposito, Giorgio Corradini;
FISAC/Cgil, Andrea Bonansea, Dario Giatti, Paolo Monti;
UIL C.A., Eliseo Tassan, Maurizio Calvitto, Mario Dadda, Fausto Carpignano;
DIRCREDITO-FD, Antonio Luca Lombardi, Giuliano Arosio;

premesso che
si è deciso il trasferimento del ramo d’azienda relativo alle attività Gestioni Patrimoniali di Cassa Risparmio Carpi SpA (di seguito denominata, per brevità, “CRCarpi”) a Pioneer Investment Management SGRpA (di seguito, per brevità, denominata “PIM”);
il progetto è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione di CRCarpi in data 16 marzo 2005 e di PIM nella seduta del 22 marzo 2005;
l’operazione, che rientra tra gli interventi societari avviati a seguito del noto processo di riorganizzazione del Gruppo, denominato S3, è finalizzata alla razionalizzazione di alcune attività e delle business units operanti nel settore del risparmio gestito riconducibili alla Divisione “Private & Asset Management”;
il trasferimento di questo ramo d’azienda ha l’obiettivo di accentrare in PIM le attività afferenti la gestione del risparmio su base individuale portando in capo ad essa l’attività di compliance e risk management connessa alla gestione finanziaria ed amministrativa delle gestioni patrimoniali in argomento, al fine di realizzare sinergie operative e contenimento dei costi, vantaggi competitivi e maggior efficacia commerciale;
alla luce di quanto sopra, il rapporto di lavoro dell’unica risorsa addetta al ramo d’azienda in questione verrà trasferito senza soluzione di continuità in capo a “PIM”;

considerato che


l’operazione produrrà i propri effetti sul rapporto di lavoro con il 1° aprile 2005;
dalla realizzazione dell’operazione non discendono ricadute in termini di mobilità territoriale per il personale interessato;
l’esistenza di differenti trattamenti normativi e retributivi comporta l’esigenza di pervenire ad una armonizzazione dei trattamenti applicati al personale del ramo d’azienda trasferito con quelli in essere per il personale PIM;

le Parti
– esperite e concluse le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto –
hanno convenuto quanto segue:

Art. 1
La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.

Art. 2
Fermo quanto stabilito nella presente intesa in materia di previdenza, assistenza sanitaria e coperture assicurative, nei confronti del personale interessato dal presente accordo dal momento del passaggio in PIM cesserà di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso l’azienda originaria e verrà applicata – in termini globalmente sostitutivi, anche di trattamenti e provvidenze frutto di delibere aziendali – la normativa nazionale e aziendale applicata al personale di PIM.

Art. 3
Nel caso il dipendente di provenienza CRCarpi sia destinatario all’atto del trasferimento a PIM di un trattamento economico complessivamente inteso (vale a dire comprensivo di tutte le voci mensili/annuali non legate ad aspetti indennitari e/o di disagio, ivi compreso l’importo corrispondente all’eventuale quota dell’ex premio di rendimento eccedente lo standard di settore, cd “surplus”) superiore al trattamento economico come sopra definito applicato ad un dipendente della società acquisente di pari inquadramento ed anzianità di servizio, si conviene di mantenere la differenza di importo, nella misura in essere alla data del trasferimento, sotto forma di “assegno ad personam ex intesa”, suddiviso in tredici mensilità, assorbibile a seguito di promozioni non di merito.

Art. 4
Per l’esercizio 2004 al dipendente ex CRCarpi trasferito a PIM per effetto della presente intesa verrà riconosciuto il premio aziendale della banca di provenienza, ove ne ricorrano i presupposti.

Norma Transitoria
Le parti convengono che, ove ne ricorrano i presupposti, relativamente all’esercizio 2005 venga corrisposto al lavoratore interessato dalla presente intesa un premio aziendale di importo pari:
per 3 dodicesimi a quello percepito dal dipendente di medesimo inquadramento in servizio presso l’azienda di origine;
per gli altri 9 dodicesimi pari a quello percepito dagli altri dipendenti di medesimo inquadramento in servizio presso PIM

Art. 5
A partire dalla data di trasferimento a PIM, il dipendente interessato dalla presente intesa fruirà della copertura “kasko” per danni conseguenti all’utilizzo dell’autovettura personale per motivi di servizio, compreso il rischio in itinere (percorso dall’abitazione al luogo di lavoro e ritorno) con le modalità e caratteristiche del personale dell’azienda trasferitaria. Dalla medesima data il sopraccitato dipendente potrà, con onere a proprio carico, procedere all’eventuale estensione della polizza kasko ai rischi extra-professionali.

Art. 6
A favore del personale interessato dal trasferimento a PIM ai sensi della presente intesa verrà confermata, per tutto l’anno 2005 l’applicazione delle forme di assistenza sanitaria integrativa in essere presso la banca di provenienza;

Art. 7
Per quanto concerne le tematiche di natura previdenziale, in coerenza con il più generale principio, seguito nelle operazioni di integrazione effettuate all’interno del Gruppo UniCredito Italiano sin dal 1998, volto ad assicurare la continuità dei trattamenti pensionistici complementari in essere presso le rispettive aziende di provenienza, verrà esteso alla risorsa in questione l’efficacia dell’accordo sottoscritto in data 28 luglio 2004 tra CRCarpi e le OO.SS


Dichiarazione delle Parti
Le Parti si danno atto che, in considerazione della permanenza di iscrizione al Fondo dell’azienda di origine, le definizioni che verranno assunte nell’ambito del Fondo medesimo a seguito delle intese che saranno raggiunte tra CRCarpi e le Organizzazioni Sindacali aziendali troveranno applicazione anche a favore del dipendente trasferito a PIM per effetto della presente intesa.

Nota a verbale
Nel caso di trasferimento della posizione individuale al Fondo Pensioni di Gruppo il maggior onere a carico dell’azienda sarà posto in diminuzione degli eventuali ad personam individuali e/o dell’eventuale “assegno ad personam ex intesa” che dovesse derivare a favore del lavoratore dalla differenza del trattamento economico complessivamente inteso così come definito all’art. 3 della presente intesa.

Art. 8
Nel quadro delle compensazioni economiche generali intervenute, in deroga alla previsione esistente presso l’azienda trasferitaria, le Parti convengono che a favore del dipendente di CRCarpi si terrà conto, ai soli fini della maturazione dei requisiti previsti per l’erogazione dei cd “premi di fedeltà” (25° e 35° anno di servizio), anche delle anzianità di effettivo servizio maturate nell’azienda di provenienza, fermo restando che i relativi importi verranno riconosciuti pro-quota secondo il seguente criterio:
misure previste dall’azienda di origine per le anzianità maturate presso la medesima sino al 31 marzo 2005;
misure previste da PIM per i periodi successivi.
Nella determinazione degli importi si farà riferimento alla retribuzione percepita al raggiungimento del requisito (tenendo conto di eventuali erogazioni già riconosciute a titolo di “fedeltà” presso l’azienda di origine).

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