Banca delle ore ( Artt. 85, 91 CCNL 11/7/1999)
In attesa delle novità che su questo meccanismo potrebbero essere previste dal rinnovo del CCNL, le cui trattative riprenderanno il 12-13 gennaio, Vi ricordiamo che anche per il 2005 i Lavoratori a Tempo Pieno, che non abbiano optato per la riduzione dell’orario settimanale di mezz’ora, possono usufruire di 23 ore di riduzione oraria annuale, accantonate da Gennaio in Banca delle Ore.
Le ore suddette possono essere utilizzate entro il mese di Ottobre 2005.
Ricordiamo che le prime 27 ore di straordinario sono riversate obbligatoriamente in B.O., mentre per le successive 50 il Lavoratore può optare fra il pagamento con la maggiorazione prevista per lo straordinario o l’accantonamento in B.O. Le ulteriori 50 ore di prestazione straordinaria danno diritto al solo pagamento con maggiorazione.
Il recupero delle ore accantonate in B.O. deve avvenire entro 10 mesi dall’effettuazione della prestazione straordinaria, pena la decadenza della possibilità di effettuare i recuperi stessi.
I permessi sono frazionabili e l’utilizzo non può essere inferiore alla mezz’ora.
Entro 4 mesi dall’accantonamento dei permessi in B.O. la fruizione deve essere concordata con l’Azienda.
Trascorso tale termine l’utilizzo avviene con il seguente preavviso:
1 giorno lavorativo, nel caso di permesso orario;
5 giorni lavorativi, nel caso di permesso tra 1 e 2 giorni;
10 giorni lavorativi, nel caso di permesso superiore a 2 giorni.
I codici previsti dall’azienda per la registrazione sono:
PRO (per le 23 ore di riduzione d’oraio da CCNL);
PBO (per lo Straordinario).
Festività Soppresse ( Art. 47 CCNL 11/7/1999 ) – Codice Azienda FES
Le Festività Soppresse per l’anno 2005 ammontano a quattro (4) e ricorrono nei seguenti giorni:
5 maggio – Ascensione
26 maggio – Corpus Domini
29 giugno – SS. Apostoli Pietro e Paolo
4 novembre – Festa dell’unità nazionale (già detta delle Forze Armate)
Rimangono immutate le regole contrattuali che disciplinano questo istituto e pertanto:
per le giornate suddette occorre che il Lavoratore abbia diritto all’intero trattamento economico; perciò è indispensabile non collocare nei giorni succitati né permessi né aspettativa senza o con ridotta retribuzione;
le ex festività sono fruibili entro il 14 Dicembre e, decorso questo termine, sono monetizzate;
i permessi possono essere goduti a giornate intere o frazionati in mattinate e pomeriggi;
se la fruizione dei permessi è collegata a periodi di ferie, o se si utilizzano in tre o più giornate consecutive, occorre programmare le ex festività al momento della predisposizione dei turni di ferie; se la richiesta di fruizione non è stata formulata nel piano ferie occorre avanzare la domanda con un congruo preavviso e verificare la compatibilità della stessa con le esigenze di servizio.
Vi informiamo altresì che nel 2005 il 1° maggio coincide con il riposo settimanale della domenica e quindi dà diritto, ai sensi del CCNL, al pagamento del compenso aggiuntivo o alla fruizione di un giorno di permesso retribuito (a scelta del lavoratore o della lavoratrice e non dell’azienda).
Ricordiamo che per una verifica dello stato delle Ferie, Ex Festività e situazione Banca Ore, ci si può avvalere del prospetto riepilogativo riportato in calce alla Busta Paga e/o dell’apposita sezione “Area Gestione Personale” contenuta nel Portale “UCI for People”.