VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 13 dicembre 2004, in Milano
UniCredito Italiano S.p.A.,
UniCredit Servizi Informativi SpA.,
e
La Delegazione Sindacale di Gruppo FALCRI, FEDERDIRIGENTICREDITO, FIBA/Cisl, FISAC/Cgil e UIL. C.A.,
premesso che
da parte aziendale si è deciso di procedere al trasferimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2112 Cod. Civ., del ramo d’azienda “IT Sistemi per l’Amministrazione e Gestione del Personale” di UniCredito Italiano SpA (di seguito denominata, per brevità, “UCI”) a UniCredit Servizi Informativi SpA (di seguito denominata , per brevità, “USI”);
Il predetto ramo è rappresentato sostanzialmente da hardware e software, licenze d’uso, contratti per servizi di gestione IT e manutenzione/sviluppo di soluzioni applicative, personale addetto al presidio delle attività oggetto della cessione;
l’operazione rientra nel più ampio obiettivo di far divenire USI polo informatico di riferimento per tutte le società del Gruppo e mira ad integrare i moduli informativi di Gruppo con le soluzioni applicative specificatamente dedicate all’operatività dell’amministrazione e gestione del Personale;
il relativo progetto è stato deliberato dai Consigli di Amministrazione di UCI in data 14 ottobre 2004 e di USI in data 8 novembre 2004;
considerato che
in virtù di quanto sopra i rapporti di lavoro del personale di UCI interessato – nel numero di 26 unità – verranno trasferiti in capo ad USI dal 1° gennaio 2005;
dalla realizzazione dell’operazione non discendono ricadute in termini di mobilità territoriale per il personale interessato;
le Parti
– esperite e concluse le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto –
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.
Art. 2
Per i dipendenti di UCI trasferiti per effetto della presente operazione il rapporto di lavoro continuerà senza soluzione di continuità in capo ad USI a decorrere dal 1° gennaio 2005.
Raccomandazione delle OO.SS.
Le OO.SS. raccomandano che l’azienda acquirente tenga in opportuna considerazione, ai fini dello sviluppo professionale, le professionalità acquisite presso l’azienda di provenienza.
Art. 3
Nei confronti di tutto il personale interessato dal presente accordo dal momento del passaggio alle dipendenze dell’azienda conferitaria cesserà di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso l’azienda di origine, e verrà applicata – in termini globalmente sostitutivi, anche di trattamenti e provvidenze frutto di delibere aziendali – la normativa nazionale ed aziendale applicata al personale dell’azienda conferitaria.
Norma Transitoria
Le parti convengono che, ove ne ricorrano i presupposti, relativamente all’esercizio 2004 venga corrisposto ai lavoratori interessati dalla presente intesa un premio aziendale di importo pari a quello percepito dagli altri dipendenti di medesimo inquadramento in servizio presso l’azienda di origine.
Art. 4
Per quanto concerne la previdenza integrativa aziendale, a favore del personale interessato dal trasferimento a USI ai sensi della presente intesa verrà mantenuta, fermo quanto definito nel Protocollo del 18 giugno 2002, l’iscrizione al Fondo Pensioni di origine.
Art. 5
Le parti si danno reciprocamente atto che per tutto quanto non disciplinato nel presente accordo si applicheranno le previsioni contenute nelle intese del 13 gennaio 2001 e 18 giugno 2002, che si intendono estese – negli stessi termini e limiti – anche ai lavoratori trasferiti a USI per effetto dell’accordo odierno.