Riceviamo da molti Iscritti ed Iscritte domande sul tema del versamento del TFR non più in azienda ma all’INPS qualora il/la Lavoratore/trice non neghino entro 6 mesi il loro assenso a tale versamento.
Circolano anche volantini allarmistici che generano solo confusione ed apprensione tra i colleghi.
Riteniamo pertanto utile chiarire i termini del problema, alla luce delle norme in materia finora emanate.
La questione dell’entrata in vigore dei termini per la decorrenza dei 6 mesi appare invece sufficientemente chiarita e non passibile di stravolgimenti rispetto ai principi che regolano il diritto civile ed il funzionamento della potestà legislativa di Parlamento e Governo.
Dunque:
– il TFR in oggetto è quello maturando a partire dal 6 Ottobre (data di entrata in vigore della Legge Delega);
– i 6 mesi invece non possono che decorrere dall’emanazione dei Decreti Legislativi contenenti il Regolamento o da una data successiva, eventualmente disposta negli stessi Decreti;
– analogamente le modalità di espressione del non assenso dovranno essere stabilite nei Decreti di cui sopra;
– tali Decreti devono essere emanati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge, quindi entro il 6 ottobre 2005, e non sono stati ovviamente ancora legiferati;
– allo stato attuale, quindi, nulla è cambiato (per quanto paradossale, se il Governo non emana entro i 12 mesi alcun Decreto questa parte della controriforma pensionistica non entrerà mai in vigore);
– sarà ovviamente cura del Sindacato, e della Fisac in particolare, dare tempestiva informazione ai lavoratori di queste novità ed a fornire la modulistica necessaria.