Giudizio professionale

In coincidenza con Ia distribuzione delle valutazioni professionali dei dipendenti per l’anno 2003, ricordiamo la nuova disciplina introdotta dal CCNL 11 luglio 1999, con alcune novità rispetto alla normativa previgente. Anzitutto la nuova norma di contratto – art. 57 – si applica a tutto il personale. Vengono conseguentemente meno le norme dei quattro contratti precedenti (due ASSICREDITO e due ACRI).
La vecchia denominazione di “nota caratteristica” è stata sostituita da quella di “giudizio professionale complessivo”, e non si tratta di una differenza puramente terminologica. Come peraltro si evince dal 3°
comma del nuovo articolo di contratto, il giudizio finale deve essere la risultante di un processo valutativo, durante il quale il lavoratore ha diritto di conoscere periodicamente il merito della valutazione che l’azienda esprime e delle linee adottate dall’azienda stessa per rendere palesi le opportunità di formazione, i criteri di sviluppo e di valutazione professionale. Nelle varie fasi del processo, il lavoratore ha titolo per chiedere chiarimenti all’azienda.
Già in relazione a questo aspetto, invitiamo i colleghi a segnalare alle OO.SS. le esperienze personali in contrasto con le finalità di coinvolgimento del dipendente e di trasparenza che si sono perseguite con la scrittura della norma.
II giudizio professionale complessivo, che rappresenta la sintesi di questo percorso, deve essere accompagnato in ogni caso da una sintetica motivazione.
Nei casi in cui le assenze dovute a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio siano state, nell’anno di riferimento, di durata tale da non consentire una valutazione ai fini del giudizio ci si baserà, agli effetti dell’erogazione del premio aziendale “VAP”, all’ultimo giudizio conseguito dall’interessato.
La Banca ha sostituito l’articolazione dei giudizi con una nuova terminologia, che è la seguente per tutto il personale:
INADEGUATO – PARZIALMENTE ADEGUATO – ADEGUATO – SODDISFACENTE
PIU’ CHE SODDISFACENTE – SUPERIORE ALLE ATTESE
Si tratta di uno sdoppiamento di giudizio (più che adeguato), per la valutazione negativa non si articola più su due livelli di giudizio, ma su uno solo espresso con “inadeguato”.
Diversi colleghi segnalano che l’abbassamento del giudizio professionale viene giustificato dal proprio superiore come conseguenza della nuova procedura, e che di questo aspetto le OO.SS. ne erano state a suo tempo informate dall’azienda.
Tutto questo è ovviamente falso, come peraltro la banca ha esplicitamente riconosciuto, così come ha decisamente smentito che al nuovo sistema consegua fisiologicamente il declassamanto del giudizio professionale. Invitiamo i colleghi a segnalarci qualunque episodio che contrasti con le dichiarazioni rese dall’azienda.
E’ stato chiarito con l’Azienda che
l’eventuale abbassamento del giudizio consegnato nel 2004 e relativo al 2003, non comporta la mancata erogazione dell’incentivo del premio di squadra, nel caso di raggiungimento almeno dell’obiettivo minimo.
E’ previsto un incontro di verifica sull’andamento delle “note di qualifica”; abbiamo già comunicato alla banca che
siamo assolutamente contrari ad abbassamenti generalizzati delle stesse e ci dichiariamo disponibili ad assistere i colleghi in caso di ricorso.
A tal proposito, l’aspetto più importante, e di sicuro più innovativo, riguarda la
procedura di ricorso contro il giudizio annuale. Stabilisce la nuova normativa che la procedura può essere attivata qualora il dipendente “ritenga il complessivo giudizio professionale non rispondente alla prestazione da lui svolta”. Il presupposto non ha più un connotato oggettivo, quale poteva essere il giudizio negativo o un declassamento rispetto a quello precedente, ma si identifica nella soggettiva opinione del lavoratore di non rispondenza del giudizio con la prestazione svolta. Esemplificando, è possibile dare impulso al ricorso anche nel caso in cui un lavoratore, pur vedendosi attribuito un aumento del giudizio, non lo ritenga in ogni modo adeguato al valore dell’attività da lui svolta.
La procedura
va attivata nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, con ricorso alla Direzione; entro 30 giorni dal ricorso l’interessato deve essere sentito dall’azienda, che comunicherà le proprie determinazioni nei successivi 60 giorni. Durante la procedura, segnatamente nel momento del confronto con l’azienda, il lavoratore può farsi assistere da un dirigente sindacale facente parte del personale dell’azienda.
II lavoratore, cui sia stato attribuito il giudizio di sintesi negativo può, a
richiesta, ottenere il cambiamento di mansioni e, compatibilmente con le esigenze di servizio, essere trasferito ad altro ufficio.
Siamo perfettamente consapevoli che anche la presenza di una norma di contratto, che contiene nuovi strumenti per rendere più obiettivo ed argomentato il giudizio ufficiale sui dipendenti, non è ancora sufficiente per colmare gli spazi di discrezionalità a disposizione dell’azienda. Ma è anche per questo che invitiamo tutti i colleghi, se ritengono che ne ricorrano le motivazioni, ad inoltrare il ricorso all’azienda.
Sfruttare Ia potenzialità della norma, magari vincendo l’istintivo scetticismo che può prendere di fronte alla possibilità concreta di modificare il giudizio, è comunque importante:
costringe la Banca ad un più esplicito supplemento di motivazione. Significa formalizzare il proprio dissenso, eventualmente anche in chiave probatoria: è una forma di pressione nei confronti del!’azienda ad un uso corretto di uno strumento che tocca la dignità – e il portafoglio – dei lavoratori, e come tale è la manifestazione, forse più di altri istituti contrattuali, del grado di civiltà del rapporto di lavoro.
Proponiamo di seguito una traccia che può essere utilizzata per la presentazione del ricorso, da indirizzare al Servizio Personale della Direzione Generale. il testo che proponiamo prevede !‘assistenza di un dirigente sindacale. Il secondo capoverso andrà dunque modificato nel caso in cui non lo si ritenga utile.


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Spett. (luogo e data)
Unicredit Banca
Direzione Regionale……
Via Indipendenza, 11
40125 Bologna

Io sottoscritto…………….in servizio presso……………………in relazione al giudizio professionale complessivo per l’anno 2003 consegnatomi in data………….., non ritenendolo corrispondente alla prestazione da me svolta, con la presente attivo, ai sensi dell’art. 57 del CCNL
11 luglio 1999, la procedura di ricorso avverso detto giudizio.
Chiedo pertanto di essere sentito nei termini previsti, comunicandoVi sin d’ora che mi avvarrò dell’assistenza di un dirigente sindacale, comunque facente parte del personale di Unicredit Banca.
Distinti saluti (firma)

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