QUADRI DIRETTIVI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE: Quale gestione?

La prestazione lavorativa dei Quadri Direttivi si effettua di massima in correlazione temporale con l’orario normale applicabile al Personale appartenente alla 3° Area Professionale dell’unità produttiva d’appartenenza, con le caratteristiche che erano già proprie degli ex Funzionari e criteri di “autogestione” individuale che tengano conto delle esigenze operative.

Ciò significa che i Quadri Direttivi operano in una sfera di autonomia rispetto ad ogni intervento datoriale sui tempi e sui modi di esercizio delle loro funzioni anche se poi, nella pratica effettiva, quest’opportunità individuale è difficile tradurla in orari lavorativi personalizzati ed equilibrati, considerando i livelli di prestazioni aggiuntive che vengono effettuate.

Nella stragrande maggioranza dei casi v’è indubbiamente un problema di dilatazione dei tempi di lavoro, di far conciliare la vita professionale e la vita personale e familiare.

In materia di prestazioni aggiuntive dei Quadri Direttivi, l’art.71 del CCNL prevede regolamentazioni diverse fra Q.D.1 Q.D.2, da un lato, e Q.D.3 e Q.D.4, dall’altro.

Per i Q.D.1 e Q.D.2, oltre alla forfetizzazione del compenso per “lavoro straordinario” già inserita nella busta paga mensile a fronte di una disponibilità convenzionale di mezz’ora giornaliera, si prevede che le prestazioni eccedenti in misura significativa tale limite orario convenzionale (10 ore mensili – 110 ore annue) (che non sia stato possibile recuperare con l’autogestione degli orari) possano essere rappresentate dall’interessato all’azienda la quale, valutatane la congruità, corrisponderà un’apposita erogazione.

Per i Q.D.3 e Q.D.4, invece, è previsto che l’azienda valuti la possibilità di corrispondere un’apposita erogazione a fronte di un impegno temporale particolarmente significativo durante l’anno.

Rispetto a queste previsioni contrattuali, UniCredit Banca d’Impresa, in sintonia con tutte le altre Aziende del Gruppo, conferma anche per il 2003, l’impostazione dello scorso anno, che sintetizziamo di seguito:

PER QUANTO CONCERNE I QUADRI DIRETTIVI DI 1° E 2° LIVELLO

L’Azienda pone il limite delle “prestazioni significative” attorno alle 200 ore circa (comprensive delle 110 ore di disponibilità) per procedere ad un’erogazione economica;
A fronte del raggiungimento di tale limite, nel prossimo mese di luglio, saranno attribuiti euro 1.110,38 ai Q.D. di primo livello e euro 1.162,03 ai Q.D. di secondo livello;
La premessa per procedere all’erogazione di tale compenso è comunque il concetto di qualità della prestazione, che deve essere confermato o meno dal superiore diretto. Questa premessa, oltre alla modalità di “prestazione significativa”, ci trova in disaccordo con l’Azienda.

PER QUANTO CONCERNE I QUADRI DIRETTIVI DI 3° E 4° LIVELLO

L’Azienda non fissa alcuna soglia di significatività della prestazione da cui far scattare una specifica erogazione in quanto ritiene che la previsione contrattuale le consenta il massimo di discrezionalità e che quest’aspetto possa già essere sufficientemente ricompreso nell’ambito degli strumenti remunerativi delle performance dei Q.D.3/D.Q.4: MBO, bonus, ad personam.
Dal punto di vista del metodo riteniamo assolutamente discutibile che la Direzione non abbia ancora provveduto a fissare tale “impegno temporale particolarmente significativo”, soprattutto in una situazione di “scarsa trasparenza degli atti gestionali” (fino quando non ci sarà ufficialmente chiarito questo limite temporale riteniamo che i Colleghi QD3-QD4 possano fare riferimento ai fini della richiesta di prestazioni particolarmente significative alle 200 ore annue complessivamente previste per i QD1 QD2).

E’ ovvio che, a fronte di questo tipo d’impostazione gestionale delle norme contrattuali, il giudizio sindacale non può che essere negativo, anche considerando il fatto che in altri gruppi/aziende del settore si sono trovate soluzioni procedurali e remunerative più rispettose dello spirito e della lettera del CCNL.

In ogni caso, la cosa del tutto inspiegabile ed inaccettabile dell’impostazione aziendale è che si confondono e si assorbono le prestazioni aggiuntive nei premi incentivanti o bonus: il concetto di analisi qualitativa delle prestazioni aggiuntive effettuate dal Q.D.3 – Q.D.4 non può esser estremizzato al punto dal riconoscerle solo a fronte del raggiungimento degli obiettivi di budget, peraltro includendole implicitamente nell’ambito dello stesso importo del premio o incentivo.

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La consideriamo una logica non condivisibile, in quanto discrimina fra chi risulta destinatario di strumenti retributivi di performance e chi no, senza peraltro tenere nella dovuta considerazione i diversi impegni lavorativi del personale interessato, comunque tutti orientati al raggiungimento di obiettivi e risultati prefissati.

In tale discutibile contesto gestionale da parte dell’azienda, s’inserisce anche la forzatura inaccettabile (compiuta con riferimento al 2002) dell’assorbimento della speciale erogazione ex art.71 del CCNL già riconosciuta agli ex funzionari delle casse di risparmio (ad es. sotto forma di maggiorazioni del premio di rendimento), rispetto alla quale abbiamo già dato indicazione agli interessati di richiederne il corretto riconoscimento sotto forma di “bonus ex intesa 18.06.02”.

La stessa Piattaforma rivendicativa sindacale unitaria per il rinnovo del CCNL, rispetto alle prestazioni aggiuntive dei Quadri Direttivi, sostiene l’effettività dell’erogazione del riconoscimento economico per il lavoro svolto e la sua coerenza con l’ammontare dell’impegno temporale, escludendo valutazioni di qualità e di risultato delle prestazioni.

L’obiettivo del Sindacato a tutti i livelli è indirizzato verso un’applicazione delle norme e/o accordi sulle prestazioni aggiuntive più coerente nel dettato contrattuale e più equilibrata nei riconoscimenti delle prestazioni e dei bisogni di Colleghe e Colleghi.

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