Il giorno 22 dicembre 2003, in Milano,
la Delegazione aziendale
UniCredit Fondi SGRpA ,
Pioneer Investment Management SGRpA UniCredit Fondi,
e la Delegazione Sindacale costituita dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Aziende interessate dal progetto di fusione per incorporazione e dal relativo Referente della Delegazione di Gruppo UniCredito Italiano FIBA/Cisl, FISAC/Cgil e UIL. C.A.:
FIBA/Cisl, FISAC/Cgil e UIL. C.A.,
premesso che
– si è deciso di procedere alla fusione per incorporazione di UniCredit Fondi SGRpA (di seguito denominata, per brevità, “UCFondi”) in Pioneer Investment Management SGRpA (di seguito, per brevità, denominata “PIM”);
– il progetto è stato deliberato dai Consigli di Amministrazione dell’azienda incorporata nella seduta del 18/07/2003 e dell’azienda incorporante nella seduta del 22/07/2003;
– l’operazione, che rientra tra gli interventi societari volti al completamento del processo di riorganizzazione del Gruppo denominato S3, è finalizzata a razionalizzare alcune attività e partecipazioni con l’obiettivo di concentrare le attività di asset management svolte in Italia in capo alla Divisione “Private & Asset Management” della Capogruppo;
– alla luce di quanto sopra, i rapporti di lavoro del personale di UCFondi – nel numero di 18 – verranno trasferiti senza soluzione di continuità in capo a “PIM”;
considerato che
– la fusione produrrà i propri effetti sui rapporti di lavoro con il 1° gennaio 2004;
– dalla realizzazione dell’operazione non discendono ricadute in termini di mobilità territoriale per il personale interessato;
le Parti
– esperite e concluse le procedure
previste dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto –
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.
Art. 2
A decorrere dalla data di fusione i rapporti di lavoro dei dipendenti di UCFondi continueranno senza soluzione di continuità in capo a PIM.
Art. 3
Nei confronti di tutto il personale interessato dal presente accordo dal momento del passaggio alle dipendenze dell’azienda incorporante cesserà di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso l’azienda di origine, e verrà applicata – in termini globalmente sostitutivi, anche di trattamenti e provvidenze frutto di delibere aziendali – la normativa nazionale ed aziendale applicata al personale dell’azienda conferitaria.
Art. 4
Per quanto concerne la previdenza integrativa aziendale, il personale della società incorporata continuerà ad essere iscritto al Fondo Pensioni per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano secondo le previsioni contenute nello Statuto del Fondo medesimo.