Il giorno 22 Dicembre 2003, in Milano,
la Delegazione Aziendale costituita da
UniCredit Banca per la Casa
Abbey National Bank Italia
e la Delegazione Sindacale costituita dalle R.S.A delle Aziende interessate dal progetto di integrazione:
FISAC
premesso che
* da parte aziendale si è deciso di procedere all’acquisto da parte di UniCredit Banca per la Casa (di seguito denominata “UBCasa”) del ramo d’azienda costituito dall’attività mutui di Abbey National Bank Italia (di seguito denominata “ANBI”), filiale italiana di Abbey National Bank Plc;
* l’acquisizione di ANBI rientra nella strategia complessiva del Gruppo UniCredito Italiano di posizionarsi sul mercato retail affiancando ad UniCredit Banca forti operatori specializzati e focalizzati (quale appunto UBCasa) così da mettere a disposizione della propria Clientela un portafoglio prodotti sempre più innovativo e ampliare la propria capacità distributiva;
* il Gruppo UniCredito ha deciso di sviluppare UBCasa come banca specializzata nel settore mutui distribuiti attraverso reti di partners organizzati. L’integrazione delle attività di ANBI in UBCasa consentirà a quest’ultima di ampliare la propria offerta, di accelerare la propria crescita dimensionale e conseguentemente di raggiungere un massa critica paragonabile a quella dei players più qualificati presenti in Italia;
* alla luce di quanto sopra, i rapporti di lavoro del personale di ANBI verranno trasferiti senza soluzione di continuità in capo ad UBCasa;
* gli atti traslativi relativi al trasferimento dianzi citato – subordinatamente all’ottenimento delle previste autorizzazioni ed espletati i necessari adempimenti – verranno effettuati entro il 31/12/2003 ed avranno effetto sui rapporti di lavoro dal 1°/1/2004.
considerato che
* in relazione a quanto sopra, il progetto oggetto della presente intesa e quello più complessivo di integrazione di ANBI con UniCredit Banca per la Casa consentirà di proseguire l’opera di razionalizzazione della struttura organizzativa dell’azienda acquisente salvaguardando al contempo i livelli occupazionali dell’azienda acquisita nonché il patrimonio professionale delle risorse interessate;
* l’esistenza di differenti trattamenti normativi e retributivi comporta l’esigenza, allo scopo di realizzare la piena integrazione delle risorse umane oltre che delle funzioni e dei processi, di pervenire al momento del progressivo trasferimento dei rapporti di lavoro ad una armonizzazione dei trattamenti applicati al personale dell’azienda acquisita nel Gruppo UniCredito Italiano con quelli in essere presso l’azienda trasferitaria;
* dalla realizzazione dell’operazione non discendono ricadute in termini di mobilità territoriale per il personale interessato;
le Parti
– esperite e concluse le procedure
previste dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto –
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.
Art. 2
Nei confronti del personale di ANBI trasferito ad UBCasa dal momento del trasferimento medesimo cesserà di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso l’azienda originaria e verrà applicata – in termini globalmente sostitutivi, anche di trattamenti e provvidenze frutto di delibere aziendali – la normativa nazionale e aziendale applicata al personale dell’azienda acquisente.
Nei confronti del personale di cui sopra dal momento del passaggio per quanto non espressamente previsto nell’ambito del presente accordo varranno le prassi in vigore presso l’azienda del Gruppo UniCredito Italiano acquisente.
Art. 3
Nei confronti di ciascun dipendente di ANBI che all’atto del trasferimento ad UBCasa risulti destinatario di un trattamento economico complessivamente inteso (vale a dire comprensivo di tutte le voci mensili/annuali non legate ad aspetti indennitari e/o di disagio, ivi compreso l’importo corrispondente all’eventuale quota dell’ex premio di rendimento eccedente lo standard di settore, cd “surplus”) superiore al trattamento economico, come sopra definito, applicato ad un dipendente della società acquisente di pari inquadramento ed anzianità di servizio, si conviene di mantenere la differenza di importo, nella misura in essere alla data del trasferimento, sotto forma di “assegno ad personam ex intesa”, suddiviso in tredici mensilità, assorbibile a seguito di promozioni non di merito.
Art. 4
A far tempo dalla data di trasferimento, a favore del personale proveniente da ANBI verrà riconosciuto il buono pasto nelle seguenti misure:
– al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale di tipo verticale, appartenente alle tre aree professionali ed alla categoria dei quadri direttivi: Euro 5,16;
– al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale Euro 2,58.
Nell'”assegno ad personam ex intesa” di cui all’art. 3 andrà a confluire l’eventuale importo eccedente il valore del buono pasto del personale part-time; tale quota sarà assorbibile a seguito di variazione di valore del buono pasto medesimo.
Art. 5
Dal 1° gennaio 2004 al personale appartenente alle Aree Professionali ed ai Quadri Direttivi di 1° e 2° Livello proveniente da ANBI verranno applicate le forme di assistenza sanitaria integrativa, le coperture infortunistiche e kasko in essere presso l’azienda acquisente.
La predetta impostazione si applicherà al restante personale a decorrere dal 1° gennaio 2005.
Art. 6
Per quanto concerne le tematiche di natura previdenziale, a favore del personale proveniente da ANBI si applicano le previsioni di cui all’Accordo stipulato il 21 maggio 1997 fra l’allora Credito Italiano S.p.A. e le OO.SS. aziendali che consente l’adesione con qualifica di “iscritto post” al Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano ai sensi dell’art. 8, coma 4, lett. b) dello Statuto del Fondo stesso. I dipendenti di ANBI già iscritti alla data del 28/4/1993 a forme pensionistiche complementari, mantengono ai fini fiscali, ove ne sussistano i presupposti, le condizioni di “vecchio iscritto” previste dal comma 7 dell’art. 8 del D.Lgs 21/4/1993 n. 124. Quanto alle contribuzioni individuali a carico dei dipendenti verranno mantenute nel tempo le aliquote in essere al 31 dicembre 2003. Dalla data di iscrizione al Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano da parte di tutti i dipendenti in parola viene conferito a quest’ultimo l’intero ammontare del TFR.
Il maggior onere a carico dell’azienda sarà posto in diminuzione degli eventuali ad personam individuali e/o dell’eventuale “assegno ad personam ex intesa” che dovesse derivare a favore di ciascun lavoratore dalla differenza del trattamento economico complessivamente inteso così come definito all’art. 3 della presente intesa.
Art. 7
Nel quadro delle compensazioni economiche generali intervenute, le Parti convengono che a favore dei dipendenti provenienti da ANBI si terrà conto, ai soli fini della maturazione dei requisiti previsti per l’erogazione dei cd “premi di fedeltà” (25° e 35° anno di servizio), anche delle anzianità di effettivo servizio maturate nell’azienda di provenienza, fermo restando che i relativi importi verranno riconosciuti pro-quota.
Art. 8
Le parti si danno reciprocamente atto che le clausole del presente accordo sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili.