Accordo Previdenza

Verbale in materia previdenziale


Il giorno 1° luglio 2003, in Milano,

le Aziende del Gruppo UniCredito Italiano S.p.A.,

e la Delegazione Sindacale di Gruppo FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL e UIL C.A.

premesso che

· in relazione al piano industriale per la realizzazione del progetto denominato S3, il progetto di riorganizzazione/riarticolazione delle banche commerciali del Gruppo UniCredito Italiano si è attuato nelle seguenti fasi:

il 1° luglio 2002: fusione per incorporazione nella Capogruppo UniCredito Italiano S.p.A. – la quale ne è diventata successore universale – delle seguenti banche: Cassa di Risparmio di Torino S.p.A., Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona Banca S.p.A., Cassa di Risparmio della Marca Trevigiana S.p.A., Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto S.p.A., Cassa di Risparmio di Trieste Banca S.p.A., Rolo Banca 1473 S.p.A.; contestuale conferimento da parte della Capogruppo del proprio ramo di azienda bancario domestico a favore di Credito Italiano S.p.A, che ha assunto la denominazione di UniCredit Banca;

il 1° gennaio 2003: scissione da UniCredit Banca delle attività bancarie riferibili al mercato Private e Corporate in due banche dedicate – UniCredit Banca d’Impresa e UniCredit Private Banking -, lasciando le attività Retail all’interno di UniCredit Banca;

· in relazione a quanto previsto in materia dalle vigenti norme di legge e contrattuali, per disciplinare le ricadute dei processi di riorganizzazione aziendale predetti sul Personale dipendente, sono stati sottoscritti in data 18 giugno 2002 il Protocollo per la realizzazione del “Progetto S3” ed in data 13 dicembre 2002 Verbale di Accordo; entrambi i citati documenti, in materia di previdenza aziendale dispongono, fra l’altro, la conferma delle previsioni delle fonti istitutive in essere alla data del 30/6/2002;

quanto sopra premesso,
le parti

– richiamati e confermati integralmente i principi del Protocollo 18.6.2002
e degli accordi evocati in premessa –
escluse volontà novative

attese le valutazioni emerse in sede di Commissione Tecnica di studio,
istituita ai sensi dell’art. 10 del Protocollo 18.6.2002 allo scopo di valutare le problematiche in coerenza con gli obiettivi di omogeneizzazione realizzati dalle intese S3,

considerata la necessità e la improrogabilità
di una revisione delle fonti istitutive, statutarie e regolamentari
dei diversi Fondi aziendali esistenti nel Gruppo UniCredito Italiano
per il loro adeguamento al nuovo assetto societario venutosi a creare
a seguito dei processi di riorganizzazione aziendale descritti in premessa,

hanno convenuto
quanto segue:

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.

Art. 2

Le Parti convengono l’istituzione di specifiche sottocommissioni tecniche che predispongano nel rispetto dei principi guida di cui al successivo art. 4, le proposte di modifica ai diversi Statuti e/o Regolamenti ritenute necessarie per l’allineamento delle fonti istitutive alla nuova struttura societaria.

Art. 3

In linea generale le materie di intervento/analisi delle sottocommissioni riguarderanno:
a. la denominazione dei Fondi;
b. la composizione di parte aziendale degli organi di amministrazione e controllo;
c. le vicende dell’iscrizione;
d. la sede e la durata dei Fondi;
e. le procedure per la modifica degli Statuti;
f. gli impegni delle aziende nei confronti dei Fondi.

Art. 4

Le proposte di modifica delle norme statutarie interessate dovranno di massima rispettare i seguenti principi guida:

4.1 denominazione Fondi:
la nuova denominazione del Fondo, pur tenendo conto delle modifiche societarie intervenute, dovrà consentire una immediata identificazione dello stesso; la denominazione degli iscritti dovrà basarsi, ove necessario e secondo le disposizioni del D. Lgs. 124/93, sulla data di assunzione con riferimento al 28 aprile 1993 (al 1° gennaio 1991 per quanto concerne il personale di origine Banca CRT); con il criterio anzidetto verranno classificati anche i percettori di pensioni in base alle previsioni statutarie denominati pensionati.

4.2 composizione organi di amministrazione e controllo:

4.2.1 Consiglio di Amministrazione:
le norme degli Statuti in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione per parte aziendale dovranno tenere conto dell’assetto societario introdotto dalla realizzazione del Progetto S3 e dei soggetti tenuti alla contribuzione; pertanto i membri di nomina aziendale dovranno essere designati dalla Capogruppo nel numero di due ed i rimanenti dalle Aziende sulle quali gravano i maggiori impegni verso il Fondo (ovvero con il maggior numero di iscritti); il numero dei consiglieri medesimi sarà quello già previsto in ogni Statuto.
Gli iscritti al Fondo potranno esercitare il diritto di voto per la nomina dei propri rappresentanti indipendentemente dall’Azienda del Gruppo presso cui prestano la propria attività lavorativa.

4.2.2 Collegio Sindacale:
i rappresentanti aziendali saranno nominati dalla Capogruppo. Rimangono ferme eventuali nomine da parte di Enti esterni, ove previste.

4.3 Vicende dell’iscrizione:
i dipendenti manterranno l’iscrizione al proprio Fondo Pensione, anche quando per esigenze di mobilità interaziendale passino alle dipendenze di altre aziende del Gruppo UniCredito Italiano.
Peraltro i dipendenti iscritti a forme a capitalizzazione individuale – ferma la facoltà di avvalersi dell’opzione prevista dal comma 3 bis dell’art. 10 D.Lgs 124/93 – potranno chiedere, anche in caso di novazione individuale, il trasferimento della posizione previdenziale presso il Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano nella Sezione Seconda a contribuzione definita, mantenendo la contribuzione prevista nella forma originaria.

4.4 Sede e durata dei Fondi:
la Sede sarà mantenuta nel comune in cui era ubicata al 30 giugno 2002.
La durata del singolo Fondo sarà quella già prevista nello Statuto originario.

4.5 Procedure per la modifica degli Statuti:
le procedure di approvazione, da parte aziendale, delle modifiche statutarie dovranno essere rese coerenti con il mutato assetto societario del Gruppo e le modifiche medesime saranno considerate validamente assunte in presenza di delibere favorevoli dei Consigli di Amministrazione della Capogruppo e delle Aziende presso le quali prestino complessivamente servizio il 50% più uno degli iscritti al Fondo.
Le modifiche deliberate obbligheranno in ogni caso tutte le Aziende del Gruppo.
Resteranno ferme le procedure di approvazione delle modifiche statutarie da parte degli iscritti.

4.6 Impegni delle aziende nei confronti dei Fondi
qualora gli attuali Statuti non lo prescrivano, dovranno essere previste norme che impegnino le aziende a fornire tempestivamente ogni dato o informazione in loro possesso, ritenuti necessari per la corretta attività e gestione dei Fondi. Tali norme dovranno assicurare, sotto la responsabilità della Capogruppo, l’operatività dei Fondi stessi.

Art. 5

Le sottocommissioni di cui all’art. 2 saranno composte da un rappresentante per organizzazione sindacale firmataria del presente verbale; i lavori delle citate sottocommissioni dovranno essere conclusi entro il 30 settembre 2003 e successivamente presentati alla “Commissione previdenza”; le indicazioni tecniche condivise in Commissione saranno sottoposte alla Delegazione di Gruppo e potranno formare oggetto di apposito verbale di accordo, i cui contenuti saranno proposti agli organi deliberanti dei diversi Fondi Pensione presenti nel Gruppo per i conseguenti interventi modificativi degli statuti sulla base delle norme e procedure vigenti.



Il giorno 1° luglio 2003, in Milano,

le Aziende del Gruppo UniCredito Italiano S.p.A.,
nelle persone dei Sigg. Matteo Montagna, Gianluigi Robaldo, Fabrizio Montelatici, Benito Busetti, Gaetano Re, Filippo Di Prossimo, Andrea Ceglie, Alessandro Rasino, Emilio Sorio, Giuseppe Gallo, Paolo Ruggi, Ivan Mion; Claudio Zanfabro, Silvio Lops

e la Delegazione Sindacale di Gruppo FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL e UIL C.A.
FALC RI: Silvio Asto, Renato Serra , Ernesto Granzotto
FIBA/CISL: Paolo Di Rienzo, Roberto Muzzi, Paolo Pedrotti
FISAC/CGIL: Piero Tarantino, Andrea Bonansea, Pierantonio Framba
UIL C.A.: Giuseppe Miraglia, Salvatore Conidi, Piero Disnan

Premesso che

in data 23.11.98 Banca CRT S.p.A. e le OO.SS. aziendali avevano regolato le modalità di copertura previdenziale complementare in favore degli assunti presso la banca medesima a decorrere dal 1°.1.91;

nello stesso accordo era stata convenuta la possibilità, per gli aderenti, di ottenere il riconoscimento – ai fini della partecipazione e della contribuzione – del periodo non coperto da tutela previdenziale complementare intercorrente tra il 1° gennaio 1994 e la data di iscrizione al Fondo Pensione;

le parti sopracitate nell’accordo 22 aprile 1999, definita l’adesione al Fondo Pensione per il personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano, avevano rimandato a successivo accordo sindacale le modalità di esercizio del riconoscimento di cui al punto precedente;

convengono che


1. il Personale, già dipendente da Banca CRT S.p.A. ed operante presso aziende del Gruppo – aderente al Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano con qualifica “iscritti post” per effetto dell’accordo 22 aprile 1999 -, potrà chiedere il riconoscimento ai fini del citato Fondo dei periodi non utili intercorrenti tra la data del 1° gennaio 1994 o da quella successiva di assunzione a tempo indeterminato o con formazione e lavoro trasformato a tempo indeterminato e la data iniziale di iscrizione al predetto Fondo;

2. la facoltà di cui al precedente punto 1 potrà essere esercitata una sola volta e potrà riguardare anche solo parte del periodo interessato;

3. gli oneri per la copertura del periodo individuato al precedente punto 2 si convengono determinati in funzione della corrispondente retribuzione assunta a base della determinazione del TFR nelle seguenti misure:
a. 1,20% a carico del dipendente;
b. 1,39% a carico del datore di lavoro;
parimenti verrà conferito al Fondo il TFR disponibile relativo ai predetti periodi;

4. il Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano provvederà a informare i dipendenti di cui sopra della possibilità di ottenere il riconoscimento di cui al presente accordo; gli interessati che intenderanno avvalersene dovranno comunicare la propria adesione entro il prossimo 31 dicembre 2003; a fronte della stessa, il Fondo provvederà a comunicare ai richiedenti l’ammontare degli oneri a carico del lavoratore;

5. saranno rese possibili anche forme di pagamento rateale.

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Il giorno 1° luglio 2003, in Milano,

le Aziende del Gruppo UniCredito Italiano S.p.A.,

e la Delegazione Sindacale di Gruppo FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL e UIL C.A.

al fine di assicurare la continuità dei trattamenti pensionistici complementari in essere presso le Aziende di provenienza, anche in coerenza con quanto previsto nel Protocollo 18.6.2002,

resta inteso che i lavoratori già iscritti al Fondo Pensione ex CRTrieste – ramo credito, nelle more del perfezionamento delle modifiche statutarie, hanno mantenuto l’iscrizione senza soluzione di continuità al suddetto Fondo anche quando per effetto di esigenze di mobilità interaziendale siano passati alle dipendenze di altre aziende del Gruppo UniCredito Italiano;

correlativamente le Aziende presso le quali detti dipendenti sono trasferiti mantengono, dalla data del trasferimento medesimo, l’obbligo contributivo e provvedono a versare le somme a carico proprio e quelle a carico degli interessati al suddetto Fondo alle condizioni stabilite dalle fonti istitutive in atto al 30 giugno 2002.

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Il giorno 1° luglio 2003, in Milano,

le Aziende del Gruppo UniCredito Italiano S.p.A.,

e la Delegazione Sindacale di Gruppo FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL e UIL C.A

premesso che con intesa in materia previdenziale stipulata in data 22 settembre 1997 presso Rolo Banca 1473 SpA, a favore del Personale aderente al citato accordo veniva riconosciuto un importo pro-capite annuo pari a Lire 200.000 (duecentomila) – leggasi: € 103,29 (centotre/29) -,

le Parti si danno atto che il citato maggior contributo continua ad essere riconosciuto ai destinatari come sopra individuati anche successivamente al trasferimento, per effetto di mobilità interaziendale, ad altre società facenti parte del Gruppo UniCredito Italiano SpA.

Norma transitoria

Le Parti si danno altresì atto che gli importi in sospeso verranno riconosciuti ovvero versati alle rispettive forme di previdenza complementare cui sono iscritti unitamente alla retribuzione del mese di settembre 2003.

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