Prestazioni aggiuntive dei Quadri Direttivi di I e II livello

A seguito di una sollecitazione delle OO.SS. Unicredit Banca ha ribadito la scelta di mantenere inalterato, rispetto allo scorso anno, il proprio orientamento in merito a: criteri, metodi e tempi d’erogazione delle prestazioni eccedenti in misura significativa il limite di disponibilità, previsto dal CCNL, per i Quadri Direttivi di primo e secondo livello ( QD1 e QD2) che non avessero potuto, nel corso del 2002, recuperare le ore aggiuntive attraverso l’autogestione dell’orario.
Richiamiamo di seguito i punti principali della scelta aziendale e alcune considerazioni che ci hanno spinto ad esprimere una valutazione negativa.
¸ L’Azienda pone l’asticella delle “Prestazioni Significative” attorno alle 200 ore circa (comprensive delle 110 ore di disponibilità individuate dal CCNL) per procedere ad un’erogazione economica.
¸ A fronte del raggiungimento di tale limite, nel mese di luglio, saranno corrisposte per le prestazioni effettuate nell’anno scorso Lit.2.150.000 per i Quadri Direttivi di primo livello e Lit.2.250.000 per i Quadri direttivi di secondo livello; ovviamente queste cifre sono aggiuntive rispetto la forfettizzazione stabilita dal CCNL.
¸ Per procedere all’erogazione sarà introdotto il concetto di qualità della prestazione, perciò il superiore diretto sarà tenuto a confermare o meno i criteri di qualità del lavoro eseguito dal quadro.
¸ Il controllo della “congruità” è previsto una sola volta l’anno.

Il
giudizio è totalmente negativo per i seguenti motivi:

La rarefazione del controllo di congruità e la mancanza di criteri oggettivi e trasparenti sul concetto di qualità rendono tale erogazione – di fatto – pienamente discrezionale.
Allo stato non esiste una certificazione della quantità del lavoro prestato; l’erogazione dell’eventuale remunerazione spetta soltanto al giudizio qualitativo espresso dal diretto superiore, violando il criterio di trasparenza ed oggettività ;
la congruità viene stabilita annualmente, rendendo impossibile l’eventuale contraddittorio, oltre a provocare problemi per gli eventuali spostamenti del personale;
è impropria e va respinta l’analogia, di fatto operante, con la prestazione lavorativa dell’ex funzionario, perché il CCNL del 1999 ha modificato integralmente l’assetto della nuova categoria dei quadri direttivi; prevedendo una normativa diversa tra Quadri Direttivi di I e II Livello da un lato e Quadri Direttivi di III e IV Livello dall’altro;
l’azienda ha evidenziato solo il livello riferito alle 200 ore, per prestazioni ancora maggiori potrebbe esserci un’ulteriore erogazione sotto forma di ad personam o bonus di quantità imprecisata; strumenti discrezionali per eccellenza.
la stessa erogazione minima prevede un rapporto retribuzione / ora di circa 10 euro lordi, inferiore quindi alla paga oraria della seconda area professionale, senza alcuna proporzionalità del rapporto fra impegno prestato e retribuzione, previsto anche dalla Costituzione;
Nessun compenso verrebbe erogato ai lavoratori a fronte di prestazioni aggiuntive inferiori alle 90 ore annuali.
L’Azienda non prevede alcuna procedura di autocertificazione delle prestazioni eccedenti le 110 ore di disponibilità previste dal CCNL.

Consideriamo tale impostazione, pienamente avallata da ABI, in contrasto con lo spirito e la lettera della normativa contenuta nel CCNL e dovrà formare oggetto di chiarimenti e modifiche in occasione del rinnovo del prossimo Contratto.

Nel contempo vi invitiamo a predisporre un prospetto riepilogativo che richieda all’Azienda la corresponsione dell’apposita erogazione, nel caso abbiate effettuato prestazioni eccedenti il limite di disponibilità (110 ore annue) e non vi fosse stato possibile autogestire il vostro orario di lavoro, a causa delle carenze organizzative.

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