A seguito di una sollecitazione delle OO.SS. Unicredit Banca ha ribadito la scelta di mantenere inalterato, rispetto allo scorso anno, il proprio orientamento in merito a: criteri, metodi e tempi d’erogazione delle prestazioni eccedenti in misura significativa il limite di disponibilità, previsto dal CCNL, per i Quadri Direttivi di primo e secondo livello ( QD1 e QD2) che non avessero potuto, nel corso del 2002, recuperare le ore aggiuntive attraverso l’autogestione dell’orario.
Richiamiamo di seguito i punti principali della scelta aziendale e alcune considerazioni che ci hanno spinto ad esprimere una valutazione negativa.
¸ L’Azienda pone l’asticella delle “Prestazioni Significative” attorno alle 200 ore circa (comprensive delle 110 ore di disponibilità individuate dal CCNL) per procedere ad un’erogazione economica.
¸ A fronte del raggiungimento di tale limite, nel mese di luglio, saranno corrisposte per le prestazioni effettuate nell’anno scorso Lit.2.150.000 per i Quadri Direttivi di primo livello e Lit.2.250.000 per i Quadri direttivi di secondo livello; ovviamente queste cifre sono aggiuntive rispetto la forfettizzazione stabilita dal CCNL.
¸ Per procedere all’erogazione sarà introdotto il concetto di qualità della prestazione, perciò il superiore diretto sarà tenuto a confermare o meno i criteri di qualità del lavoro eseguito dal quadro.
¸ Il controllo della “congruità” è previsto una sola volta l’anno.
Il giudizio è totalmente negativo per i seguenti motivi:
− La rarefazione del controllo di congruità e la mancanza di criteri oggettivi e trasparenti sul concetto di qualità rendono tale erogazione – di fatto – pienamente discrezionale.
− Allo stato non esiste una certificazione della quantità del lavoro prestato; l’erogazione dell’eventuale remunerazione spetta soltanto al giudizio qualitativo espresso dal diretto superiore, violando il criterio di trasparenza ed oggettività ;
− la congruità viene stabilita annualmente, rendendo impossibile l’eventuale contraddittorio, oltre a provocare problemi per gli eventuali spostamenti del personale;
− è impropria e va respinta l’analogia, di fatto operante, con la prestazione lavorativa dell’ex funzionario, perché il CCNL del 1999 ha modificato integralmente l’assetto della nuova categoria dei quadri direttivi; prevedendo una normativa diversa tra Quadri Direttivi di I e II Livello da un lato e Quadri Direttivi di III e IV Livello dall’altro;
• l’azienda ha evidenziato solo il livello riferito alle 200 ore, per prestazioni ancora maggiori potrebbe esserci un’ulteriore erogazione sotto forma di ad personam o bonus di quantità imprecisata; strumenti discrezionali per eccellenza.
− la stessa erogazione minima prevede un rapporto retribuzione / ora di circa 10 euro lordi, inferiore quindi alla paga oraria della seconda area professionale, senza alcuna proporzionalità del rapporto fra impegno prestato e retribuzione, previsto anche dalla Costituzione;
− Nessun compenso verrebbe erogato ai lavoratori a fronte di prestazioni aggiuntive inferiori alle 90 ore annuali.
− L’Azienda non prevede alcuna procedura di autocertificazione delle prestazioni eccedenti le 110 ore di disponibilità previste dal CCNL.
Consideriamo tale impostazione, pienamente avallata da ABI, in contrasto con lo spirito e la lettera della normativa contenuta nel CCNL e dovrà formare oggetto di chiarimenti e modifiche in occasione del rinnovo del prossimo Contratto.
Nel contempo vi invitiamo a predisporre un prospetto riepilogativo che richieda all’Azienda la corresponsione dell’apposita erogazione, nel caso abbiate effettuato prestazioni eccedenti il limite di disponibilità (110 ore annue) e non vi fosse stato possibile autogestire il vostro orario di lavoro, a causa delle carenze organizzative.