Pagamento indennita’ di rischio ai sostituti saltuari dei cassieri titolari

La Holding ha recentemente chiarito alle OO.SS. i criteri di pagamento dell’indennità di rischio in caso di adibizione occasionale e saltuaria alla cassa per sostituzione dei titolari, secondo un metodo ed un programma unico in tutta Unicredit Banca.
In caso di sostituzioni fino a 15 giorni nell’arco del mese spetta il pagamento del 50% dell’indennità di rischio mensile prevista dal CCNL , dal sedicesimo giorno in poi spetta l’intero importo.
Ogni giorno di adibizione è considerato un trentesimo.
I sabati, le domeniche e le festività infrasettimanali sono calcolate solo nel caso siano comprese tra due giorni lavorativi di adibizione effettiva.

Può essere utile fare alcuni esempi.
– Nel caso che il lavoratore, non titolare e non aiuto cassiere, apra cassa dal lunedì al venerdì i giorni considerati sono 5.
– Nel caso apra dal lunedì al martedì della settimana successiva i giorni sono 9.
– Se apre dal lunedì al martedì di due settimane dopo i giorni considerati sono 16 e quindi spetterà il riconoscimento dell’intero importo mensile dell’indennità.
– In caso di adibizione dal lunedì al giovedì per tre settimane i giorni considerati sono 12 e quindi sarà corrisposto il 50% dell’indennità.

L’Azienda si è impegnata ad applicare correttamente e con equità tale impostazione ed ha escluso di voler ottenere risparmi da questa voce dichiarandosi disponibile ad esaminare singoli casi limite.


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