Intesa per la realizzazione del ‘PROGETTO S3’

Intesa per realizzazione del “Progetto S3”

Il giorno 18 giugno 2002, in Milano,

UniCredito Italiano S.p.A.
Credito Italiano S.p.A.
Banca CRT S.p.A.
Cariverona Banca S.p.A.
Cassamarca S.p.A.
Caritro S.p.A.
CRTrieste Banca S.p.A.
e la Delegazione Sindacale di Gruppo
FABI, FALCRI, FEDERDIRIGENTICREDITO, FIBA/Cisl, FISAC/Cgil, SINFUB e UIL C.A., costituita dalle Segreterie Nazionali, dalle Segreterie degli Organi di Coordinamento e/o dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Aziende interessate dal Progetto “S3”:
FABI
FALCRI,
FEDERDIRIGENTICREDITO,
FISAC/Cgil,
SINFUB,

Premesso che

– nell’ambito del più complessivo progetto di riorganizzazione denominato S3, di cui al Protocollo sottoscritto in data odierna, da parte aziendale è stato deciso che, con decorrenza 1° luglio 2002, il personale operante in Banca CRT, Cariverona, Cassamarca, Caritro, CRTrieste e Rolo e nei settori Corporate e Retail di UniCredito Italiano sarà trasferito senza soluzione di continuità ai sensi e per gli effetti dell’art. 2112 Cod. Civ. a Credito Italiano S.p.A., (ridenominata UniCredit Banca S.p.A.) unitamente all’intera rete bancaria costituita dalle Direzioni Territoriali, dalle Filiali, dalle Agenzie, dagli Sportelli e da ogni altra dipendenza, comunque denominata, distribuita sul territorio nazionale e dalle strutture centrali funzionali all’attività della rete bancaria;

– nel passaggio sopra descritto resteranno in capo alla holding UniCredito Italiano S.p.A., con il relativo personale:
• i settori preposti alle funzioni di indirizzo, governo e presidio operativo di Gruppo;
• i distaccamenti operativi sul territorio delle Unità Organizzative Sicurezza e Immobiliare;
• i presidi logistici;

– resterà altresì in capo alla holding il personale attualmente addetto ad attività non intrinsecamente funzionali all’operatività della rete bancaria;

considerato che

– in data 18 dicembre 2001 l’intero progetto S3 è stato illustrato alle OO.SS. dall’Amministratore Delegato;
– sono state esperite e concluse le previste procedure di confronto avviate in data 8 aprile 2002;
– l’esistenza di differenti trattamenti normativi e retributivi comporta l’esigenza, allo scopo di realizzare la piena integrazione delle risorse umane oltre che delle funzioni e dei processi, di pervenire ad una armonizzazione dei trattamenti applicati al personale trasferito con quelli in essere presso le aziende conferitarie (UniCredito Italiano/UniCredit Banca);

le parti hanno convenuto quanto segue:

Art. 1
La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.

Art. 2
Fermo quanto stabilito nel Protocollo sottoscritto in data odierna e nella presente intesa in materia di previdenza, assistenza, coperture assicurative ed inquadramenti, nei confronti del personale trasferito ad UniCredito Italiano/UniCredit Banca dal momento del conferimento cesserà di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso l’azienda originaria e verrà applicata – in termini globalmente sostitutivi, anche di trattamenti e provvidenze frutto di delibere aziendali – la normativa nazionale e aziendale applicata al personale delle aziende acquisenti.
Per quanto non espressamente previsto nell’ambito del presente accordo varranno le prassi in vigore presso UniCredito Italiano/UniCredit Banca.

Art. 3
Nei confronti di ciascun dipendente che all’atto del trasferimento ad UniCredito Italiano/UniCredit Banca risulti destinatario di un trattamento economico complessivamente inteso (vale a dire comprensivo di tutte le voci mensili/annuali non legate ad aspetti indennitari e/o di disagio, ivi compreso l’importo corrispondente all’eventuale quota dell’ex premio di rendimento eccedente lo standard di settore, cd “surplus”) superiore al trattamento economico come sopra definito applicato ad un dipendente delle società acquisenti di pari inquadramento ed anzianità di servizio, si conviene di mantenere la differenza di importo, nella misura in essere alla data del conferimento, sotto forma di “assegno ad personam ex intesa 18.6.2002”, suddiviso in tredici mensilità, assorbibile a seguito di promozioni non di merito.

Nota a verbale
Ai fini di cui sopra, nei confronti dei dipendenti già appartenenti alla categoria “funzionari” provenienti da Cassamarca, le Parti individuano quale “surplus” del premio di rendimento una quota – valida anche a fini Fondo Pensioni aziendale – pari al 27% dell’importo erogato a titolo di maggiorazione del premio di rendimento.
La quota dinamica del “surplus” e l’importo corrispondente all’ex indennità di laurea/albo, prima di confluire definitivamente nell’assegno ad personam di cui al presente articolo, verranno rivalutate del 2,8%.

Art. 4
In favore del personale che alla data del trasferimento del rapporto di lavoro presso UniCredit Banca svolga mansioni per il cui esercizio è prevista un’indennità mensile di reggenza, la stessa verrà mantenuta in un’apposita voce denominata “indennità transitoria reggenza” sino al cessare dell’incarico; tale voce sarà assorbibile per qualsiasi avanzamento di carriera.

Art. 5
Il personale che alla data del trasferimento del rapporto di lavoro in UniCredit Banca svolga mansioni comportanti l’attribuzione presso l’azienda di origine di indennità di rischio il cui importo risulti superiore a quello previsto dal CCNL per le unità site su piazze “Capoluoghi di Provincia e centri aventi intenso movimento bancario”, manterrà fino al cessare delle mansioni medesime presso tali unità, l’importo eccedente in un’apposita voce denominata “indennità transitoria rischio”.
Il personale che alla data del trasferimento del rapporto di lavoro in UniCredito Italiano/UniCredit Banca svolga mansioni comportanti l’attribuzione presso l’azienda di origine di altre forme indennitarie mensili (ex edp, ex reggenza, ecc.) manterrà l’importo in apposita voce transitoria.
Le voci di cui al presente articolo saranno assorbibili per qualsiasi avanzamento di carriera ed ogni incremento retributivo.

Art. 6
Al personale incaricato dell’attività di stima (cd. stimatori) viene attribuita un’indennità forfettaria per il rischio dell’invenduto nella misura dell’1,5 per mille sull’importo delle sovvenzioni di prima concessione.

Art. 7
A favore del personale iscritto INPDAP le voci utili al computo della cd “quota A” della pensione (non ricomprese nel trattamento economico di cui all’art. 3 del presente accordo) verranno fatte confluire nella voce retributiva “Ass. Sostitutivo ex AEN 1991” nell’importo percepito all’atto del trasferimento; tale voce avrà le medesime caratteristiche dell’ “assegno ad personam ex intesa 18.6.2002” di cui all’articolo 3.

Art. 8
Relativamente al premio aziendale da corrispondere nell’anno 2003, con riferimento all’esercizio 2002, in applicazione di quanto previsto all’ultimo comma dell’art. 5 del Contratto Integrativo Aziendale per il personale delle Aree Professionali e per i Quadri Direttivi del Credito Italiano, le parti convengono che ai lavoratori venga corrisposto, ove ne ricorrano i presupposti di cui al sopracitato articolo, un premio aziendale di importo pari a quello percepito nella rispettiva azienda di origine per l’esercizio 2001.
Con riferimento al personale appartenente alle Aree Professionali proveniente da Cariverona, Cassamarca, Caritro e CRTrieste il citato importo verrà maggiorato di 103 Euro.
Relativamente al premio aziendale da corrispondere nell’anno 2004, con riferimento all’esercizio 2003, le parti convengono che ai lavoratori venga corrisposto, ove ne ricorrano i predetti presupposti, un premio aziendale di importo pari a quello che verrà erogato presso Credito Italiano nell’anno 2002, con riferimento all’esercizio 2001.

Art. 9
A far tempo dalla data di trasferimento, il buono pasto verrà riconosciuto – in sostituzione di eventuali altri forme esistenti presso le aziende di origine – nelle seguenti misure:
– al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale di tipo verticale, appartenente alle tre aree professionali ed alla categoria dei quadri direttivi: Euro 5,16 (lire 10.000);
– al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale Euro 2,58 (lire 5.000).
Nell’”assegno ad personam ex intesa 18.6.2002″ di cui all’art. 3 va a confluire l’eventuale importo eccedente il valore del buono pasto del personale part-time; tale quota sarà assorbibile a seguito di variazione di valore del buono pasto medesimo.

Art. 10
Nei confronti dei lavoratori che, dal 1° luglio 2002, venissero coinvolti in processi di mobilità territoriale, fermo quant’altro previsto dal protocollo sottoscritto in data odierna, verranno applicate le prassi in essere presso Credito Italiano.

Norma transitoria
I lavoratori che all’atto del conferimento siano destinatari di un trattamento di disagio connesso a trasferimento continueranno a percepire il trattamento medesimo, secondo le originarie caratteristiche, sino alla naturale scadenza e/o, ove non prevista, al cessare della situazione oggettiva che ne ha determinato l’origine.

Art. 11
Il sistema inquadramentale e la struttura organizzativa di riferimento saranno quelle in essere presso il Credito Italiano. Allo scopo, stante i diversi assetti organizzativi in atto presso le singole Aziende, viene costituita un’apposita Commissione Tecnica tra le parti firmatarie della presente intesa con l’intento di valutare – anche alla luce della prevista segmentazione in tre banche in base al mercato di riferimento – le effettive omogeneità di mansione tra le figure professionali e gerarchiche in essere presso le singole aziende con quelle disciplinate dal CIA dell’azienda conferitaria. Alla luce di tale valutazione, che dovrà essere rassegnata dalla Commissione Tecnica entro il 31 ottobre 2002, le parti riscontreranno in sede politica se ed in quale misura possono essere considerati utili ai fini dell’inquadramento i tempi di adibizione alle omologhe mansioni già svolte presso le Banche di origine.

Sino al 31 dicembre 2002 continueranno a produrre effetti le preesistenti normative aziendali.

Nota a verbale
Ai preposti di sportello verrà riconosciuto l’inquadramento previsto dalla normativa aziendale del Credito Italiano con decorrenza 1° luglio 2002, fermo restando che la complessiva adibizione al ruolo non dovrà essere inferiore alle previsioni di legge e di contratto in materia.

Art. 12
Da parte aziendale viene assunto l’impegno a garantire una prestazione, a favore dei dipendenti, decorrente dal 1°.1.2003, contro gli infortuni professionali ed extra-professionali con le seguenti modalità:
=> per morte 7 volte l’importo della retribuzione annua lorda (r.a.l.), col massimo per ciascun dipendente di Euro 300.000;
=> per invalidità permanente 8 volte l’importo della r.a.l., col massimo per ciascun dipendente di Euro 400.000.

La somma assicurata per invalidità permanente è soggetta alla franchigia assoluta del 5%; ferma la medesima, per gli infortuni comportanti invalidità permanente sino al 25%, l’indennizzo verrà ridotto del 50%.

Da parte aziendale viene altresì assunto l’impegno a garantire, con la sopraindicata decorrenza, tramite primaria compagnia assicurativa, una copertura “kasko” per danni conseguenti all’utilizzo dell’autovettura personale per motivi di servizio, compreso il rischio in itinere (percorso dall’abitazione al luogo di lavoro e ritorno). Il massimale sarà di Euro 10.329 e la franchigia di Euro 413 per l’utilizzo professionale e di Euro 516 per gli eventi in itinere.

L’onere dell’eventuale estensione della polizza kasko ai rischi extra-professionali sarà a carico dei dipendenti.

Norma transitoria
Sino al 31 dicembre 2002 viene confermata l’applicazione delle forme di copertura assicurativa in essere presso le aziende di provenienza.

Art. 13
Nel quadro delle compensazioni economiche generali intervenute, in deroga alla previsione esistente presso l’azienda conferitaria, le Parti convengono che a favore dei dipendenti delle banche conferite si terrà conto, ai soli fini della maturazione dei requisiti previsti per l’erogazione dei cd “premi di fedeltà” (25° e 35° anno di servizio), anche delle anzianità di effettivo servizio maturate nelle aziende di provenienza, fermo restando che i relativi importi verranno riconosciuti pro-quota secondo il seguente criterio:
=> misure previste dalle rispettive aziende di origine per le anzianità maturate presso le medesime sino al 30 giugno 2002;
=> misure previste da UniCredito Italiano/UniCredit Banca per i periodi successivi.
Nella determinazione degli importi si farà riferimento alla retribuzione percepita al raggiungimento del requisito, tenendo conto di eventuali erogazioni già riconosciute a titolo di “fedeltà” presso l’azienda di origine.

Art. 14
Ai sensi e per gli effetti di cui all’ultimo comma dell’art.2120 Codice Civile, le parti firmatarie convengono le seguenti ipotesi ulteriori di accesso all’anticipo del trattamento di fine rapporto rispetto a quelle definite ai sensi di legge:
=> spese sanitario/assistenziali sostenute per gli ascendenti diretti di primo grado;
=> spese di ristrutturazione della prima casa (a fronte di presentazione di idonea documentazione);
=> acquisto seconda casa;
=> spese matrimonio del dipendente o figli;
=> tasse universitarie per dipendente o figli, nell’ambito del regolare svolgimento del piano di studi.

Art. 15
Le parti si danno reciprocamente atto che le clausole del presente accordo e quelle di cui al Protocollo sottoscritto in data odierna sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili.

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