VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 20 Aprile 2001, in Milano,
UniCredito Italiano S.p.A., nelle persone dei Sigg. Matteo Montagna e Gianluigi Robaldo;
il Sig. Massimo Giovannelli (Rolo Banca 1473 S.p.A.)
il Sig. Francesco Pellegrino (Banca Umbria 1462 S.p.A.)
il Sig. Guido Bastianelli (Mediocredito Banca S.p.A.)
il Sig. Carlo Del Vecchio (Upa)
e la Delegazione Sindacale FABI, FALCRI, FEDERDIRIGENTICREDITO, FIBA/Cisl, FISAC/Cgil, SINFUB e UIL C.A., nelle persone dei Sigg.:
Pietro Mosca, Maurizio Mattioli, Elisabetta Pucciarini, Alessandro Lemmi, Luciano Passeri (FABI);
Aleardo Pelacchi, Silvio Asto, Fabrizio Gosti, Alvaro Breccolotti (FALCRI);
Roberto Magnani. Filadelfo Neri (FEDERDIRIGENTICREDITO);
Gilberto Crociani, Marco Piccioni, Ildebrando Roscini, Eugenio Lera (FIBA/Cisl);
Piero Tarantino, Adele Guercini, Michele Montesoro, Gaetana Sicolo (FISAC/Cgil);
Antonio Raccuglia, Francesco Cuccovillo, Bruno Palazzoli, Paolo Bufali (SINFUB);
Sergio Uliano, Grazia Fossati, Eliseo Tassan (UIL C.A.);
premesso che
da parte aziendale si è deciso di porre a fattor comune le strutture della Banca dell’Umbria 1462 S.p.A. con quelle della Capogruppo e delle Banche del Gruppo UniCredito Italiano già oggetto di trasferimento in base all’Accordo 13 gennaio 2001, così realizzando l’omogeneizzazione dei processi amministrativi e contabili e l’ottimizzazione della struttura dei costi, con i conseguenti benefici;
in esecuzione di tale progetto si è deciso di procedere al trasferimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2112 Cod. Civ., del ramo d’azienda relativo alle lavorazioni accentrate di back office da parte di Banca dell’Umbria 1462 S.p.A. ad UniCredit Produzioni Accentrate S.c.p.A. (di seguito denominata UPA);
anche con l’obiettivo di non far insorgere fenomeni di mobilità territoriale per i dipendenti interessati dalla cessione del ramo in questione, è stata prevista la costituzione di uno specifico polo di UPA a Perugia, cui verranno assegnati i dipendenti anzidetti;
premesso inoltre che
in seguito ai cambiamenti del quadro di riferimento dell’area dei finanziamenti a medio e lungo termine, Mediocredito dell’Umbria S.p.A. ha evidenziato 30 posizioni lavorative in eccedenza rispetto alla nuova struttura aziendale;
in funzione conservativa dei rapporti di lavoro ed anche allo scopo di non disperdere il patrimonio umano e professionale presente in Mediocredito dell’Umbria, le Parti – in applicazione di quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del CCNL 11.7.1999 – hanno concordato di utilizzare detto personale per il rafforzamento del polo di Perugia sopra menzionato, previo trasferimento in capo ad UPA dei rapporti di lavoro in essere che continueranno senza soluzione di continuità con quest’ultima;
considerato che
in coerenza con i principi già definiti nell’Accordo 13 gennaio 2001, si è posta l’esigenza di pervenire ad una armonizzazione dei trattamenti applicati al personale trasferito con quelli in essere per il personale della società acquisente;
si intendono esperite e concluse con il presente accordo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto;
le Parti
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.
Art. 2
Precisato che il ramo d’Azienda ceduto da Banca dell’Umbria ad UPA è relativo a compiti di back-office e che le relative attività sono comprese nelle aree:
Finanza, per quanto riguarda le attività di amministrazione titoli;
Processi interni, relativamente alla attività di liquidazione fatture e gestione amministrativa tassi e condizioni;
Processi contabili e di sintesi, per quanto riguarda attività di anagrafe, antiriciclaggio, centrale dei rischi, chiavi di controllo ed assegni circolari;
Sistemi di pagamento, per quanto riguarda le attività di ex-Corrispondenti Banche e Servizi alla Clientela, ex-rapporti Enti e Tesoreria;
Estero, relativamente alle attività di spunta conti/assegni, piazzatura bonifici in arrivo, segnalazioni contabilità,
le parti hanno convenuto che, nelle more del conferimento del ramo d’azienda – il quale verrà portato ad effetto nel corso del secondo semestre del 2001 – , il personale addetto alle attività oggetto di trasferimento è, in via transitoria, sino al 30/09/2001, distaccato presso il polo di Perugia di UPA.
Alla scadenza del termine sopraindicato, i rapporti di lavoro dei dipendenti distaccati verranno automaticamente trasferiti, senza soluzione di continuità, ai sensi dell’art. 2112 Cod. Civ. in capo ad UPA, dovendosi ritenere la presente procedura a tutti gli effetti esaustiva di quelle previste dall’art. 47 Legge 428/90 e dalle vigenti normative contrattuali.
Art. 3
Per quanto riguarda i dipendenti di Mediocredito dell’Umbria (i cui nominativi – indicati in allegato – sono stati individuati dall’azienda, tenendo conto delle esigenze organizzative ed operative di Mediocredito e di UPA) il loro rapporto di lavoro continuerà senza soluzione di continuità in capo ad UPA – polo di Perugia – alle medesime condizioni definite tra le Parti per i dipendenti di Banca dell’Umbria trasferiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 2112 Cod. Civ.
Al fine di meglio calibrare le dimensioni dell’attività connessa all’utilizzo di tali risorse, le stesse verranno progressivamente distaccate ad UPA sino al 30/09/2001, mentre il trasferimento dei relativi rapporti di lavoro avverrà con la medesima decorrenza e modalità prevista per il passaggio del personale di Banca dell’Umbria.
Art. 4
UPA continuerà a far parte dell’area contrattuale del settore credito, secondo quanto previsto dalla contrattualistica nazionale, ed aderirà all’Associazione Bancaria Italiana.
Nei confronti di tutto il personale interessato dal presente accordo dal momento del passaggio in UPA cesserà di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso l’azienda originaria e verrà applicata – in termini globalmente sostitutivi, anche di trattamenti e provvidenze frutto di delibere aziendali – la normativa nazionale e aziendale applicata al personale di UPA.
Art. 5
Nei confronti di ciascun lavoratore che all’atto del trasferimento risulti destinatario di un trattamento economico complessivamente inteso (vale a dire comprensivo di ogni intervento aziendale di qualsivoglia natura con esclusione delle voci connesse a disagio) superiore al trattamento economico come sopra definito applicato ad un dipendente di UPA di pari inquadramento ed anzianità di servizio, si conviene di mantenere la differenza di importo, nella misura in essere alla data della cessione, sotto forma di “assegno ad personam”.
Tale “assegno ad personam” sarà assorbibile a seguito di future promozioni non di merito.
NORMA TRANSITORIA
I dipendenti che all’atto del passaggio ad UPA risultino già beneficiari di forme indennitarie connesse ad un ruolo ricoperto (ad es.: reggenza, ecc.) e/o allo svolgimento di mansioni, manterranno i relativi importi in un’apposita voce fino alla cessazione dell’incarico, assorbibile sino a concorrenza in caso di promozione ed in presenza di eventuali interventi contrattuali sulla materia.
Art. 6
Per gli esercizi 2000 e 2001 ai lavoratori interessati dal presente accordo in servizio presso UPA verrà riconosciuto il premio aziendale dell’azienda di provenienza, ove ne ricorrano i presupposti.
Per gli anni successivi verrà definita con le OO.SS. di UPA un’apposita disciplina in coerenza con quanto previsto dal vigente CCNL 11.7.99 (art. 40, 6° comma).
Art. 7
A far tempo dal passaggio ad UPA, ai lavoratori interessati dal presente accordo con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero part-time verticale verrà riconosciuto il buono pasto nelle misure in essere per il personale di UPA.
Art. 8
A far tempo dal 1° gennaio 2002 ai lavoratori interessati dal presente accordo verrà estesa l’assistenza sanitaria integrativa nei termini e con le modalità applicate al personale di UPA. Sino ad allora i suddetti lavoratori manterranno la copertura dell’azienda originaria.
Art. 9
Per quanto concerne le tematiche di natura previdenziale, le parti si richiamano a quanto definito nell’allegato Accordo del 13 gennaio 2001 al titolo “Accordo sulla previdenza complementare per i dipendenti di UPA ed USI”, da considerarsi ad ogni effetto parte integrante del presente verbale.
NOTA A VERBALE
I dipendenti provenienti da Banca dell’Umbria e da Mediocredito dell’Umbria appartenenti alla categoria degli “iscritti ante” Decreto Legislativo 124/93 potranno accedere al Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano mantenendo la qualifica di “iscritti ante” a condizione che a quest’ultimo venga trasferita la posizione individuale; del maggior onere a carico di Upa rispetto alla contribuzione ordinaria goduta presso la realtà di origine si terrà conto nella determinazione dell’eventuale assegno ad personam così come definito dall’art. 5, comma 1°.
Nel caso in cui i sopracitati lavoratori intendessero invece procedere alla liquidazione dell’intera posizione in essere presso l’azienda di origine, agli stessi verrà concessa la facoltà di accedere al Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano con la qualifica di “iscritti post”.
Infine i dipendenti provenienti dalle aziende sopracitate già appartenenti alla categoria degli “iscritti post” Decreto Legislativo 124/93 confluiranno – mediante trasferimento della propria posizione – al Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano.
DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE AZIENDALE
Fermo quanto sopra, la delegazione aziendale si dichiara disponibile ad approfondire la possibilità di prevedere in alternativa all’opzione di cui al 1° e 2° alinea della presente Nota e Verbale, anche quella relativa all’eventuale mantenimento dell’iscrizione al Fondo Pensione di origine, semprechè la stessa risulti praticabile sul piano tecnico/giuridico, più conveniente per i lavoratori interessati e non comporti maggiori oneri per UPA rispetto alle attuali aliquote ordinarie di contribuzione a carico di Banca dell’Umbria e di Mediocredito dell’Umbria.
Art. 10
Qualora dovessero generarsi tensioni occupazionali connesse a crisi aziendali, ridimensionamento/ridistribuzione territoriale di poli e/o distaccamenti, perdita del controllo – diretto o indiretto – da parte di UniCredito Italiano, vendita o cessazione dell’azienda, la Capogruppo, Rolo Banca 1473 S.p.A. e le Aziende conferenti assicurano al personale che dovesse risultare in eccesso la riallocazione, ove possibile nell’ambito della provincia, presso l’Azienda di origine ovvero presso altra Azienda del Gruppo.
Nel caso di cessione di UPA a soggetti non bancari esterni al Gruppo UniCredito Italiano, ove le tensioni occupazionali dovessero emergere successivamente entro il limite massimo di 5 anni dalla data dell’evento, la Capogruppo, Rolo Banca 1473 S.p.A. e le Aziende conferenti si renderanno disponibili a riallocare – ove possibile nell’ambito della provincia, presso l’Azienda di origine ovvero presso altra Azienda del Gruppo – il personale che dovesse risultare in eccesso a seguito di insourcing di attività, di esternalizzazione delle medesime ad altro soggetto ovvero di fallimento comunque connesso ai due eventi sopracitati.
L’impegno espresso nel presente articolo riguarda il personale attualmente in servizio presso Banca dell’Umbria 1462 S.p.A. e Mediocredito dell’Umbria S.p.A trasferito ad Upa in virtù della presente intesa, il quale risultasse, al momento dell’evento generante tensione occupazionale, privo a qualsiasi titolo di requisiti pensionistici ovvero di accesso al “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito” od eventuali altre misure equivalenti di sostegno al reddito tempo per tempo vigenti nel settore, esperite le necessarie procedure di legge e di contratto.
Art. 11
Durante il periodo di distacco le aziende di provenienza e, dopo il trasferimento, di concerto con UPA, manifestano la propria disponibilità, in presenza di particolari e gravi necessità di carattere personale e/o familiare – debitamente documentate -, a consentire, compatibilmente con le esigenze aziendali, al rientro di lavoratori nell’organico dell’azienda di origine.
Inoltre UPA – d’intesa con le aziende di origine – manifesta la disponibilità a venire incontro, anche dopo il conferimento del ramo d’azienda di Banca dell’Umbria e del trasferimento dei lavoratori di Mediocredito dell’Umbria e per un periodo non superiore a 2 anni da tale momento, compatibilmente con le esigenze di servizio, ad eventuali istanze anche di natura professionale, mano a mano che si creeranno le condizioni organizzative idonee a riallocare i dipendenti in parola che dovessero farne richiesta (dando, in linea di massima, precedenza a quelle già pendenti e tenuto anche conto di eventuali criteri di priorità già esistenti presso l’azienda di provenienza).
Art. 12
Fino al termine del periodo di distacco definito nella presente intesa, UPA provvederà ad effettuare momenti di verifica periodici – di massima ogni due mesi – con un’apposita delegazione sindacale composta da un rappresentante sindacale di ciascuna O.S. per ogni banca conferente ai sensi della presente intesa.
Tali momenti di verifica avranno natura tecnica e, nell’ambito dei medesimi, Upa fornirà informative sull’applicazione della presente intesa e di quanto realizzato nell’ambito delle strategie aziendali e del progetto industriale.
Art. 13
Le parti si danno reciprocamente atto che le clausole del presente accordo sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili.
DICHIARAZIONE AZIENDALE
Attese le modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa derivanti dal progetto di cui alla presente intesa, nei confronti del personale proveniente da Banca dell’Umbria ed, ove necessario, da Mediocredito dell’Umbria, UPA provvederà ad organizzare appositi corsi di riqualificazione ed addestramento, utilizzando a tal fine, in coerenza con quanto previsto nel penultimo comma dell’art. 54 CCNL 11.7.99, anche i “pacchetti formativi” previsti dal già citato articolo.
BANCA DELL’UMBRIA 1462
MEDIOCREDITO DELL’UMBRIA
ROLO BANCA 1473
UNICREDITO ITALIANO
UPA
OO.SS.
ACCORDO SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
PER I DIPENDENTI
DI UNICREDIT PRODUZIONI ACCENTRATE S.C.P.A.
UNICREDIT SERVIZI INFORMATIVI S.C.P.A.
Il giorno 13 gennaio 2001, in Milano
con riferimento al Verbale di Accordo – sottoscritto in data odierna – in merito al progetto concernente UniCredit Produzioni Accentrate S.c.p.A. (di seguito denominata UPA) ed UniCredit Servizi Informativi S.c.p.A. (di seguito denominata USI)
premesso che:
nell’ambito del Gruppo UniCredito Italiano è operante il Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano (nel seguito del presente documento denominato “Fondo”), a cui possono aderire tutte le Società con Sede legale in Italia controllate da UniCredito Italiano S.p.A. ai sensi dell’art. 2359 C.C., 1° comma, nn. 1 e 3 che non abbiano costituito per i propri dipendenti altro Fondo previdenziale interno;
in forza della delega attribuita al Governo con la legge 23 ottobre 1992 n. 421, entrata in vigore il 15 novembre 1992, è stato emanato il Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di disciplina delle forme pensionistiche complementari, entrato in vigore il 28 aprile 1993;
tale Decreto Legislativo, per quanto concerne i Fondi Pensione preesistenti, solo nei riguardi dei destinatari già iscritti alla data della sua entrata in vigore ha disposto il sostanziale mantenimento delle disposizioni di legge previgenti in materia di prestazioni, finanziamento e trattamento fiscale dei contributi (art. 18, comma 7), mentre per i destinatari iscritti successivamente, pur ammettendone l’accesso, prevede l’integrale applicazione delle disposizioni nel Decreto stesso stabilite (art. 18, comma 8);
il Fondo, con delibera assembleare del 2 dicembre 1998, approvata anche dagli Organi deliberanti delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano, ha modificato il proprio Statuto adeguandolo alle prescrizioni di cui al punto precedente, consentendo così l’iscrizione anche dei lavoratori assunti dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo sopra menzionato;
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 1, del già citato Decreto Legislativo n. 124/1993
si conviene quanto segue
Art. 1
Upa ed Usi, in quanto aziende del Gruppo UniCredito Italiano, aderiscono al Fondo con le modalità previste dall’art. 5 dello Statuto del Fondo medesimo.
Art. 2
Ai lavoratori provenienti da UniCredito Italiano S.p.A. ovvero da altra azienda del Gruppo UniCredito Italiano, già iscritti al Fondo, continua ad essere mantenuta l’anzidetta iscrizione anche dalla data di assunzione/trasferimento ex art. 2112 Cod. Civ. presso Upa ed Usi, alle stesse condizioni e con le modalità applicate dall’azienda di provenienza, in conformità alle previsioni dello Statuto del Fondo stesso.
Per i citati lavoratori assunti nel Gruppo dal 28 aprile 1993 privi del requisito della partecipazione ad una forma pensionistica complementare da una data anteriore a quella predetta, continua inoltre ad applicarsi l’Accordo stipulato il 21 maggio 1997 fra il Credito Italiano S.p.A. e le OO.SS. aziendali.
L’accordo e lo statuto in precedenza menzionati, da intendersi qui integralmente ritrascritti, costituiscono ad ogni effetto parte integrante del presente documento.
Del mantenimento dell’iscrizione al Fondo come sopra specificato, Upa ed Usi daranno conferma per iscritto ai singoli lavoratori interessati.
Art. 3
Ai lavoratori non provenienti da aziende del Gruppo UniCredito Italiano assunti dalle due società consortili, in relazione alla rispettiva posizione previdenziale complementare viene data la facoltà di aderire al Fondo in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto del Fondo medesimo e, se del caso, nell’Accordo Sindacale del 21 maggio 1997 di cui al 2° comma del precedente art. 2.
Art. 4
Circa le ulteriori disposizioni applicabili in materia di iscrizioni contestuali o tardive, di partecipazione, di contribuzione e di prestazioni si farà riferimento, oltre che ai già menzionati statuto del Fondo e Accordo Sindacale 21 maggio 1997, copia dei quali è già stata consegnata ad ogni effetto alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del Verbale di Accordo sottoscritto in data odierna, al Decreto Legislativo 124/93 (e successive modificazioni) di disciplina delle forme pensionistiche complementari.