Fisac Cgil in Unicredito
accordo

Il 13/5/2014 è stato firmato un Verbale di integrazione dell'Accordo quadro in materia di videoregistrazione e videosorveglianza

Accordo quadro in materia di videoregistrazione e videosorveglianza nelle agenzie

Milano, 2 febbraio 2012


Tra UniCredit S.p.A.,


e le Segreterie degli Organi di Coordinamento di UniCredit S.p.A

DIRCREDITO

FABI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

SINFUB

UGL CREDITO

UILCA/UIL

Premesso che


in UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma e Banco di Sicilia sono stati sottoscritti appositi verbali di accordo riferiti all’introduzione del sistema di videosorveglianza a distanza denominato SIS, antecedentemente il 1/11/2010


l’azienda, nel corso di appositi incontri, ha dichiarato la volontà di proseguire nell’installazione del sistema di videosorveglianza e videoregistrazione a distanza (denominato SIS) a protezione delle agenzie;


nei medesimi incontri sono state diffusamente illustrate le caratteristiche di tale sistema e i risultati raggiunti in termini di sicurezza fisica sia dei clienti sia dei dipendenti;


anche la videosorveglianza è un efficace strumento di protezione dalle rapine e di forte incisività in termini di deterrenza che può essere considerato quale misura alternativa al servizio di vigilanza con guardia giurata, salvo straordinarie e oggettive esigenze che verranno tempestivamente prese in considerazione in caso di particolare gravità delle situazioni rilevate a seguito della valutazione del rischio dell’agenzia interessata;


le Parti, con l’intento di fornire alle strutture aziendali e sindacali locali criteri e modalità di utilizzo di tali sistemi di videosorveglianza e videoregistrazione ritengono opportuna una rivisitazione della materia finalizzata anche ad armonizzare la normativa esistente in un unico testo contrattuale;


considerato che


l’art. 4 della legge 300/70 vieta l’uso di impianti audiovisivi per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori; la medesima norma consente l’installazione di impianti e apparecchiature dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori per finalità legate alla “sicurezza del lavoro”, previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali.


L’azienda ha dichiarato che il sistema di videosorveglianza a distanza SIS è esclusivamente finalizzato alla prevenzione e al supporto all’attività delle Forze dell’Ordine nella repressione di eventi criminosi e che dall’utilizzo di detto sistema non deriveranno forme di trattamento di dati personali e che le finalità perseguite sono conformi agli obblighi imposti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 — “Codice in materia di protezione del dati personali” e dal Provvedimento del Garante della Privacy dell’8 aprile 2010; l’Azienda presterà attenzione a rendere nota alla clientela e ai lavoratori e alle lavoratrici la presenza di impianti di videosorveglianza.


tutto ciò premesso, le Parti,

in relazione alle previsioni del citato art. 4 della legge 300/70

convengono quanto segue


  1. gli impianti di videosorveglianza a distanza e videoregistrazione sono installati esclusivamente per esigenze di prevenzione e di supporto all’attività delle Forze dell’Ordine nella repressione di eventi criminosi ed è quindi escluso ogni utilizzo diretto o indiretto di controllo dell’attività lavorativa e dei Lavoratori/Lavoratrici;


  1. il sistema di videosorveglianza SIS può esplicare con la massima efficacia possibile la funzione di deterrenza nei confronti di eventi criminosi attraverso l'utilizzo di riprese video o audio nei limiti previsti tempo per tempo dalla Autorità garante del trattamento dei dati personali, fermo restando l’impossibilità di utilizzare le stesse in sede locale.


  1. le caratteristiche tecniche di funzionamento del SIS e le modalità di utilizzo delle registrazioni di informazioni sono descritte nell’Allegato Tecnico che forma parte integrante del presente accordo;


  1. nel corso del mese di marzo di ogni anno, verrà fornito all’apposito Osservatorio costituito presso ciascuna Direzione Network, l’elenco delle agenzie nelle quali si intende installare l’impianto SIS nel corso dell’anno successivo. Qualora in corso d’anno insorga in via eccezionale l’esigenza di variare l’installazione di uno o più impianti sarà data pronta informativa.


  1. prima di procedere all'installazione dell'impianto di videosorveglianza SIS verrà avviata una fase di confronto della durata massima di 15 giorni con le RSA competenti o con i Coordinatori territoriali laddove non esista almeno una RSA regolarmente costituita; in tale, sede l’Azienda indicherà le agenzie dell’unità produttiva in cui si intende installare il sistema SIS e ne illustrerà le caratteristiche e le finalità. Le predette OO.SS., tenendo anche conto di quanto previsto nel presente accordo, potranno formulare le loro proposte e osservazioni. Al termine della fase di confronto l’Azienda illustrerà le proprie determinazioni (i Rappresentanti dei Lavoratori sono tenuti al più assoluto riserbo verso i terzi in ordine alle informazioni fornite dall’Azienda nel corso del suddetto confronto)


Raccomandazione delle OO.SS.

Le OO.SS., al fine di consentire al personale delle unità operative interessate di apprendere le modalità di funzionamento del sistema SIS, raccomandano il mantenimento del servizio di vigilanza armata per un periodo di due settimane successive al completamento e conseguente messa in funzione del sistema di videosorveglianza.


  1. resta inteso che la procedura sindacale di cui al precedente punto 5, potrà avvenire esclusivamente con gli Organismi sindacali aziendali firmatari della presente intesa.


  1. esperita la fase di confronto di cui al punto 5 e tenuto conto anche di quanto previsto nel presente accordo quadro, si procederà con le RSA alla stipula dell’accordo previsto dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, sulla base dello schema di accordo e della scheda tecnica qui allegati.

La stessa procedura sarà seguita anche con le RSA delle unità operative ove a mente degli accordi citati è già stato installato il sistema SIS.

Dopo l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza SIS le competenti RSA potranno verificare la corrispondenza dell'impianto e più in generale il corretto utilizzo dello stesso in linea con quanto convenuto


Dichiarazione aziendale

Nelle unità produttive in cui non sia stata regolarmente costituita almeno una RSA o in caso di negativa valutazione da parte delle RSA competenti, l’Azienda, secondo quanto previsto dalle norme di legge, procederà a formulare apposita istanza alla Direzione Provinciale del Lavoro previa informativa e confronto con i Coordinatori territoriali della Direzione Network interessata.


  1. nuove tipologie di impianti o eventuali interventi che dovessero modificare e/o integrare l’attuale sistema di videosorveglianza a distanza SIS saranno oggetto di preventiva informativa e confronto con le OO.SS. competenti, al fine di verificarne la rispondenza con le previsioni dell’art. 4 della legge 300/70 e del presente verbale.


  1. si conferma l’utilizzo degli impianti di videoregistrazione (VCR/digitale) secondo le modalità già in uso che si riportano di seguito:

“i nastri magnetici contenenti gli estremi delle registrazioni vengono conservati in appositi contenitori a doppia chiave, l’una custodita dalla direzione aziendale competente e l’altra, a turno, da ciascuna RSA; l’immissione e/o l’estrazione dei nastri può avere luogo soltanto con l’intervento dell’incaricato della RSA di turno (il cui nominativo dovrà essere di volta in volta comunicato alla direzione aziendale competente)”

Gli impianti di videoregistrazione (VCR/digitale) continueranno ad essere utilizzati secondo gli accordi tempo per tempo già intervenuti in materia.


  1. Il presente accordo non intende derogare le competenze di merito dei R.l.s. di cui al D.lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni nonché alla normativa collettiva nazionale di settore tempo per tempo vigente.


  1. le Parti si impegnano a richiesta di una di esse a dare luogo a incontri di verifica sull’applicazione del presente accordo.


  1. il presente accordo sostituisce integralmente tutti i precedenti accordi sottoscritti in materia salvo quanto previsto al punto 9, ultimo comma.


ALLEGATO TECNICO



Ad integrazione del verbale di Accordo sottoscritto in data odierna in merito al sistema di videosorveglianza SIS, si riportano nel presente allegato i dettagli tecnici del suddetto sistema.

Solo per le finalità di cui al punto 1 del Verbale di accordo si prevede la possibilità di effettuare la registrazione delle informazioni presso la Centrale Operativa di Videosorveglianza (COV) e in back up presso il singolo sportello.

La funzione di registrazione delle immagini avverrà in modalità “motion detector/attuatori automatici”. I casi e le circostanze in cui il sistema di videosorveglianza può entrare in funzione devono essere portati a conoscenza dei lavoratori interessati mediante la diffusione di specifiche istruzioni da parte del personale qualificato.

La visione e/o l'ascolto nei casi consentiti dall'Autorità garante dei dati personali avverranno:

in diretta presso la COV di Milano ad opera di personale dipendente di un Istituto di Vigilanza legalmente riconosciuto;

eccezionalmente da parte degli addetti al Security Operation Center (SOC) per ragioni tecniche esclusivamente connesse alla sicurezza delle agenzie ed alla operatività funzionale della centrale, con esclusione di qualunque forma di controllo a distanza dell’attività e dei lavoratori. L’accesso ai locali verrà loro consentito tramite badge.

in registrazione ad opera di appartenenti alle Forze dell’Ordine o dell’autorità giudiziaria che ne facciano formale richiesta.

L’accesso ai sistemi di registrazione é consentito al personale tecnico, preposto ad interventi di manutenzione e revisione. Detto personale disporrà di specifiche password non abilitate alla visione delle immagini registrate;

La registrazione delle immagini si avvale di sistemi informatici il cui accesso, protetto da sistemi logici, avviene per le finalità consentite solo mediante l’utilizzo congiunto di passwords, di cui una custodita dall’Azienda ed una dal rappresentante sindacale designato secondo le modalità previste al punto 9 dell’accordo quadro dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo.

A richiesta congiunta delle Organizzazioni Sindacali Aziendali firmatarie del presente accordo, è consentito l’accesso alla COV ad un Dirigente, designato unitariamente quadrimestralmente, delle rappresentanze medesime per verificare la corretta applicazione di quanto previsto dai punti precedenti;

La conservazione delle informazioni registrate è limitata ad un periodo massimo di 7 giorni, trascorsi i quali verranno automaticamente distrutte.


 

Allegato


Verbale d’accordo da sottoscrivere tra azienda e RSA


Il Giorno ……….. in ………….


tra UniCredit S.p.A.


e le RSA

………….

…………..

……….

Premesso che


In data …… è stato sottoscritto un accordo quadro tra UniCredit e l’ODC delle OO.SS. …….. ……… …….. in tema di videosorveglianza con riferimento al sistema SIS;


UniCredit nel corso di apposito incontro ha illustrato alle RSA dell’unità produttiva di ……………. il sistema di videosorveglianza previsto per le agenzie ubicate nell’ambito della predetta unità produttiva e di seguito elencate………;


le parti hanno verificato la corrispondenza di tale sistema di videosorveglianza con le caratteristiche tecniche descritte nell’accordo quadro;


le Parti


ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge 300/70


hanno convenuto quanto segue


  1. gli impianti di videosorveglianza a distanza sono installati esclusivamente per esigenze di prevenzione e supporto all’attività delle Forze dell’Ordine nella repressione di eventi criminosi ed è quindi escluso ogni utilizzo diretto o indiretto di controllo dell’attività lavorativa;


  1. le finalità e le modalità di funzionamento del sistema di videosorveglianza, sono corrispondenti ai principi contenuti nell’accordo quadro sottoscritto il …….. che allegato al presente verbale ne forma parte integrante;


 

Rsa UniCredit



PROTOCOLLO IN TEMA DI SICUREZZA DA EVENTI CRIMINOSI

 


In Milano, il 2 febbraio 2912


Tra UniCredit S.p.A.,


e le Segreterie degli Organi di Coordinamento di UniCredit S.p.A,

DIRCREDITO

FABI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

SINFUB

UGL CREDITO

UILCA/UIL

 

Premesso che

 

In UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma e Banco di Sicilia erano stati sottoscritti appositi verbali di accordo sul tema Sicurezza e sulle procedure sindacali in tema di eventi criminosi;


le parti ritengono opportuna una rivisitazione dell’intera materia alla luce della nuova struttura organizzativa aziendale;


considerato


l’impegno prioritario di attivare un processo virtuoso in cui le Parti possano rappresentare le proprie prospettive con riferimento alle diverse realtà territoriali, rafforzando il ruolo degli organismi sindacali locali laddove particolari esigenze ne determinino la necessità


che le Parti continuano a ritenere la prevenzione degli eventi criminosi un obiettivo comune di assoluta importanza verso il quale è necessario produrre ogni sforzo per garantire un sereno svolgimento della normale attività lavorativa;


che è sempre più importante mantenere alta e continua la vigilanza per poter cogliere, anche con il supporto delle autorità di pubblica sicurezza, le mutazioni con cui i fenomeni criminali si presentano nelle varie realtà territoriali;


che il rischio di eventi criminosi costituisce rischio tipico dell’attività bancaria ed è pertanto oggetto di specifico esame nel contesto del documento di valutazione dei rischi aziendale;


che le scelte di politica generale sulla sicurezza richiedono una visione complessiva del fenomeno


 

le Parti


concordando sull’esigenza di sottoscrivere un protocollo al fine di delineare un quadro di riferimento delle finalità e dei metodi di intervento, cui l’azione di prevenzione degli eventi criminosi dovrà ispirarsi


convengono che


 

  1. Al fine di operare nel modo più efficace possibile e per minimizzare il rischio legato ad eventi criminosi, UniCredit proseguirà nella consultazione con le Autorità che sul territorio hanno il compito di tutelare la sicurezza pubblica, con lo scopo di verificare con la massima tempestività la coerenza dei Protocolli Provinciali alle nuove strategie criminali.

Dichiarazione aziendale

In considerazione della esclusiva responsabilità in materia di sicurezza che le vigenti disposizioni di legge pongono a carico del datore di lavoro, UniCredit sentite le OO.SS. nel corso di appositi incontri, individuerà le misure e i presidi di sicurezza volti sia alla disincentivazione del compimento degli atti criminosi che al contenimento delle conseguenze di tali atti.


Tali misure saranno individuate, nell’ambito degli strumenti valutati idonei ed efficaci dagli Organi di Pubblica Sicurezza ed elencati nei Protocolli Provinciali, tra quelli che più si adattano alla realtà delle diverse agenzie ed uffici.


In ogni caso in tutte le unità operative del territorio nazionale saranno comunque presenti almeno quattro degli strumenti indicati nei predetti Protocolli individuati anche in base alla valutazione del rischio di ogni singola agenzia, contenuta nel documento di valutazione dei rischi aziendale.


  1. Al fine di prevedere momenti strutturati di informativa e consultazione tra Azienda e OO.SS. sia sulle strategie generali della sicurezza aziendale sia sui conseguenti piani di intervento, verranno istituite:

A) un Osservatorio Centrale sulla sicurezza (formata dalla azienda e da 3 rappresentanti per ogni sigla firmataria della presente intesa) che si riunirà di massima due volte l’anno e/o su richiesta di una delle parti.

In detti incontri l’Azienda fornirà un’informativa sulle iniziative, anche di carattere formativo, che sono state adottate e sul piano sicurezza che si intendono adottare per l’anno in corso, tenendo anche conto della valutazione del rischio di cui al Dlgs. 81/2008.


B) un Osservatorio presso ciascuna Direzione Network (formato da rappresentanti dell’Azienda e dai Coordinatori Territoriali ) che si riunirà, con la partecipazione, ove possibile, di rappresentanti delle forze dell’ordine locali. con cadenza di massima semestrale (la prima delle quali comunque entro il mese di marzo) o a richiesta di una delle parti in presenza di situazioni aventi carattere di eccezionalità.


In tale sede potranno essere formulate indicazioni e proposte riguardanti anche l’adeguatezza delle misure di sicurezza territorialmente adottate rispetto alla evoluzione dei fenomeni criminosi oltre che la proposizione di soluzioni volte al miglioramento del livello di sicurezza della rete operativa. Nello stesso ambito potranno essere formulate osservazioni e proposte in merito ai programmi aziendali relativi all’introduzione e variazione delle misure di sicurezza che si intendono adottare nel corso dell’anno.


I componenti degli Osservatori presso le Direzioni Network potranno usufruire di permessi retribuiti per la partecipazione agli incontri semestrali.

Nel corso dell’incontro di verifica di cui al successivo punto 7, le parti valuteranno, per eventuali diverse future previsioni, anche la frequenza delle situazioni aventi carattere di eccezionalità che hanno reso necessarie ulteriori riunioni degli Osservatori.


  1. Ogni anno presso ciascuna Direzione Network, nel corso del primo incontro dell’Osservatorio saranno fornite le necessarie informative sull’andamento degli eventi criminosi occorsi nel territorio di riferimento; Tali informative riguarderanno in particolare:

  • l’elenco degli sportelli oggetto di rapina tentata o consumata, con l’indicazione delle misure di sicurezza presenti al momento dell’evento;

  • le eventuali modifiche delle misure di sicurezza esistenti che l’Azienda intende adottare;

  • il numero dei dipendenti che hanno subito conseguenze psico/fisiche acclarate;

  • il numero dei dipendenti che hanno fruito di assistenza psicologica a seguito di una rapina subita o tentata;

  • il numero delle richieste di avvicendamento ad altre mansioni o il trasferimento presso altra agenzia e il numero delle domande accolte;

  • il piano di formazione sulla sicurezza, con la specifica del numero di lavoratrici/lavoratori già coinvolti ovvero da inserire nella pianificazione dei programmi formativi.


Nel corso dell’incontro o, se richiesto in altro da tenersi nei quindici giorni successivi, l’informativa di cui sopra è oggetto di discussione fra le parti.

Successivamente analoga informativa a carattere generale verrà fornita all’Osservatorio centrale sulla sicurezza nel corso del primo incontro tra quelli previsti al precedente punto A.


Nota a verbale

Le Direzioni Network informano tempestivamente, a mezzo telefono, le RSA di competenza o i Coordinatori territoriali laddove non esista almeno una RSA regolarmente costituita, riguardo gli eventi criminosi tentati e consumati ai danni degli sportelli del proprio territorio.

Gli organismi sindacali coinvolti riconoscono la natura di riservatezza delle informazioni e dei documenti ricevuti.

 

  1. Le parti individuano nella formazione un importante strumento volto ad attenuare l’impatto degli eventi criminosi e a garantire un adeguato supporto operativo e psicologico ai dipendenti in carico alle agenzie.

A tal fine oltre a proseguire in un piano di formazione specifico sul tema, UniCredit continuerà nei vari capoluoghi di provincia a programmare gli incontri fra i rappresentanti locali delle forze dell’ordine, tenendo conto della loro disponibilità, ed il personale delle unità operative al fine di sensibilizzare questi ultimi sul rischio e sulle conseguenze dei fenomeni criminosi e di illustrare i comportamenti da tenere sia per ridurre il rischio sia per fronteggiare l’evento.

Nell’ambito dei lavori della Commissione formazione si valuteranno tempi e modi con l’obiettivo di estendere a tutte le figure professionali maggiormente esposte al rischio rapine, in particolare a quelle di front office, una formazione appropriata ed efficace relativamente al rischio rapine, finalizzata soprattutto alla tutela della integrità fisica nel corso dell’evento criminoso. L’azienda, conferma infine di prevedere , nell’ambito dell’erogazione dei corsi ai neo assunti, uno specifico momento formativo sul rischio rapine.

I risultati del piano di formazione e il numero degli addetti coinvolti saranno oggetto di informativa all’Osservatorio centrale e agli Osservatori locali per gli ambiti di propria competenza.


  1. A seguito di eventi criminosi consumati o tentati si prevede che:

a. i dipendenti potranno richiedere apposita visita a cura del Medico competente, che potrà eventualmente avvalersi anche di medici specialisti e/o strutture pubbliche per eventuali approfondimenti; il tutto senza alcun onere a carico degli interessati;

b. l’Azienda si farà carico di eventuali oneri sanitari comportanti infortunio non coperti dalla assistenza sanitaria aziendale, previamente attivata, e del risarcimento degli eventuali danni materiali subiti (es. sottrazione di beni personali);

c. l’Azienda concederà un breve periodo di riposo ai dipendenti che ne facciano richiesta e si impegna ad accogliere le domande di avvicendamento e/o trasferimento ad altra realtà operativa eventualmente formulate da dipendenti coinvolti in eventi criminosi;

d. il personale di cassa che a seguito di avvenuta rapina dovesse essere destinatario di contestazioni aziendali riguardanti le eventuali eccedenze di giacenza di numerario rispetto alle previsioni di normative aziendali, potrà farsi assistere da un rappresentante della O.S. cui aderisce o conferisce mandato.

e. l’Azienda porterà a conoscenza delle Rappresentanze sindacali aziendali – nonché ai dipendenti all’atto dell’assunzione – le condizioni di assicurazione previste dalle polizze aziendali cumulative tempo per tempo vigenti contro gli infortuni e prenderà in esame, nei limiti delle possibilità ammesse dal tipo di contratto, le proposte eventualmente avanzate dalle OO.SS.


  1. Il presente accordo non intende derogare le competenze di merito degli R.l.s. di cui al D.lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni nonchè alla normativa nazionale di settore tempo per tempo vigente


  1. Le parti si incontreranno per una verifica sullo stato di attuazione del presente accordo , entro il primo trimestre del 2013.


  1. La presente intesa sostituisce tutti i precedenti accordi in materia già in essere presso le Banche del Gruppo.

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