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Il 13/5/2014 è stato firmato un Verbale di integrazione dell'Accordo quadro in materia di videoregistrazione e videosorveglianza |
Accordo quadro in materia di videoregistrazione e videosorveglianza nelle agenzie |
Milano, 2 febbraio 2012
Tra UniCredit S.p.A.,
e le Segreterie degli Organi di Coordinamento di UniCredit S.p.A DIRCREDITO FABI FIBA/CISL FISAC/CGIL SINFUB UGL CREDITO UILCA/UIL Premesso che
in UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma e Banco di Sicilia sono stati sottoscritti appositi verbali di accordo riferiti all’introduzione del sistema di videosorveglianza a distanza denominato SIS, antecedentemente il 1/11/2010
l’azienda, nel corso di appositi incontri, ha dichiarato la volontà di proseguire nell’installazione del sistema di videosorveglianza e videoregistrazione a distanza (denominato SIS) a protezione delle agenzie;
nei medesimi incontri sono state diffusamente illustrate le caratteristiche di tale sistema e i risultati raggiunti in termini di sicurezza fisica sia dei clienti sia dei dipendenti;
anche la videosorveglianza è un efficace strumento di protezione dalle rapine e di forte incisività in termini di deterrenza che può essere considerato quale misura alternativa al servizio di vigilanza con guardia giurata, salvo straordinarie e oggettive esigenze che verranno tempestivamente prese in considerazione in caso di particolare gravità delle situazioni rilevate a seguito della valutazione del rischio dell’agenzia interessata;
le Parti, con l’intento di fornire alle strutture aziendali e sindacali locali criteri e modalità di utilizzo di tali sistemi di videosorveglianza e videoregistrazione ritengono opportuna una rivisitazione della materia finalizzata anche ad armonizzare la normativa esistente in un unico testo contrattuale;
considerato che
l’art. 4 della legge 300/70 vieta l’uso di impianti audiovisivi per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori; la medesima norma consente l’installazione di impianti e apparecchiature dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori per finalità legate alla “sicurezza del lavoro”, previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali.
L’azienda ha dichiarato che il sistema di videosorveglianza a distanza SIS è esclusivamente finalizzato alla prevenzione e al supporto all’attività delle Forze dell’Ordine nella repressione di eventi criminosi e che dall’utilizzo di detto sistema non deriveranno forme di trattamento di dati personali e che le finalità perseguite sono conformi agli obblighi imposti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 — “Codice in materia di protezione del dati personali” e dal Provvedimento del Garante della Privacy dell’8 aprile 2010; l’Azienda presterà attenzione a rendere nota alla clientela e ai lavoratori e alle lavoratrici la presenza di impianti di videosorveglianza.
tutto ciò premesso, le Parti, in relazione alle previsioni del citato art. 4 della legge 300/70 convengono quanto segue
Raccomandazione delle OO.SS. Le OO.SS., al fine di consentire al personale delle unità operative interessate di apprendere le modalità di funzionamento del sistema SIS, raccomandano il mantenimento del servizio di vigilanza armata per un periodo di due settimane successive al completamento e conseguente messa in funzione del sistema di videosorveglianza.
La stessa procedura sarà seguita anche con le RSA delle unità operative ove a mente degli accordi citati è già stato installato il sistema SIS. Dopo l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza SIS le competenti RSA potranno verificare la corrispondenza dell'impianto e più in generale il corretto utilizzo dello stesso in linea con quanto convenuto
Dichiarazione aziendale Nelle unità produttive in cui non sia stata regolarmente costituita almeno una RSA o in caso di negativa valutazione da parte delle RSA competenti, l’Azienda, secondo quanto previsto dalle norme di legge, procederà a formulare apposita istanza alla Direzione Provinciale del Lavoro previa informativa e confronto con i Coordinatori territoriali della Direzione Network interessata.
“i nastri magnetici contenenti gli estremi delle registrazioni vengono conservati in appositi contenitori a doppia chiave, l’una custodita dalla direzione aziendale competente e l’altra, a turno, da ciascuna RSA; l’immissione e/o l’estrazione dei nastri può avere luogo soltanto con l’intervento dell’incaricato della RSA di turno (il cui nominativo dovrà essere di volta in volta comunicato alla direzione aziendale competente)” Gli impianti di videoregistrazione (VCR/digitale) continueranno ad essere utilizzati secondo gli accordi tempo per tempo già intervenuti in materia.
ALLEGATO TECNICO
Ad integrazione del verbale di Accordo sottoscritto in data odierna in merito al sistema di videosorveglianza SIS, si riportano nel presente allegato i dettagli tecnici del suddetto sistema. Solo per le finalità di cui al punto 1 del Verbale di accordo si prevede la possibilità di effettuare la registrazione delle informazioni presso la Centrale Operativa di Videosorveglianza (COV) e in back up presso il singolo sportello. La funzione di registrazione delle immagini avverrà in modalità “motion detector/attuatori automatici”. I casi e le circostanze in cui il sistema di videosorveglianza può entrare in funzione devono essere portati a conoscenza dei lavoratori interessati mediante la diffusione di specifiche istruzioni da parte del personale qualificato. La visione e/o l'ascolto nei casi consentiti dall'Autorità garante dei dati personali avverranno: in diretta presso la COV di Milano ad opera di personale dipendente di un Istituto di Vigilanza legalmente riconosciuto; eccezionalmente da parte degli addetti al Security Operation Center (SOC) per ragioni tecniche esclusivamente connesse alla sicurezza delle agenzie ed alla operatività funzionale della centrale, con esclusione di qualunque forma di controllo a distanza dell’attività e dei lavoratori. L’accesso ai locali verrà loro consentito tramite badge. in registrazione ad opera di appartenenti alle Forze dell’Ordine o dell’autorità giudiziaria che ne facciano formale richiesta. L’accesso ai sistemi di registrazione é consentito al personale tecnico, preposto ad interventi di manutenzione e revisione. Detto personale disporrà di specifiche password non abilitate alla visione delle immagini registrate; La registrazione delle immagini si avvale di sistemi informatici il cui accesso, protetto da sistemi logici, avviene per le finalità consentite solo mediante l’utilizzo congiunto di passwords, di cui una custodita dall’Azienda ed una dal rappresentante sindacale designato secondo le modalità previste al punto 9 dell’accordo quadro dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo. A richiesta congiunta delle Organizzazioni Sindacali Aziendali firmatarie del presente accordo, è consentito l’accesso alla COV ad un Dirigente, designato unitariamente quadrimestralmente, delle rappresentanze medesime per verificare la corretta applicazione di quanto previsto dai punti precedenti; La conservazione delle informazioni registrate è limitata ad un periodo massimo di 7 giorni, trascorsi i quali verranno automaticamente distrutte.
Allegato
Verbale d’accordo da sottoscrivere tra azienda e RSA
Il Giorno ……….. in ………….
tra UniCredit S.p.A.
e le RSA …………. ………….. ………. Premesso che
In data …… è stato sottoscritto un accordo quadro tra UniCredit e l’ODC delle OO.SS. …….. ……… …….. in tema di videosorveglianza con riferimento al sistema SIS;
UniCredit nel corso di apposito incontro ha illustrato alle RSA dell’unità produttiva di ……………. il sistema di videosorveglianza previsto per le agenzie ubicate nell’ambito della predetta unità produttiva e di seguito elencate………;
le parti hanno verificato la corrispondenza di tale sistema di videosorveglianza con le caratteristiche tecniche descritte nell’accordo quadro;
le Parti
ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge 300/70
hanno convenuto quanto segue
Rsa UniCredit
PROTOCOLLO IN TEMA DI SICUREZZA DA EVENTI CRIMINOSI
In Milano, il 2 febbraio 2912
Tra UniCredit S.p.A.,
e le Segreterie degli Organi di Coordinamento di UniCredit S.p.A, DIRCREDITO FABI FIBA/CISL FISAC/CGIL SINFUB UGL CREDITO UILCA/UIL
Premesso che
In UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma e Banco di Sicilia erano stati sottoscritti appositi verbali di accordo sul tema Sicurezza e sulle procedure sindacali in tema di eventi criminosi;
le parti ritengono opportuna una rivisitazione dell’intera materia alla luce della nuova struttura organizzativa aziendale;
considerato
l’impegno prioritario di attivare un processo virtuoso in cui le Parti possano rappresentare le proprie prospettive con riferimento alle diverse realtà territoriali, rafforzando il ruolo degli organismi sindacali locali laddove particolari esigenze ne determinino la necessità
che le Parti continuano a ritenere la prevenzione degli eventi criminosi un obiettivo comune di assoluta importanza verso il quale è necessario produrre ogni sforzo per garantire un sereno svolgimento della normale attività lavorativa;
che è sempre più importante mantenere alta e continua la vigilanza per poter cogliere, anche con il supporto delle autorità di pubblica sicurezza, le mutazioni con cui i fenomeni criminali si presentano nelle varie realtà territoriali;
che il rischio di eventi criminosi costituisce rischio tipico dell’attività bancaria ed è pertanto oggetto di specifico esame nel contesto del documento di valutazione dei rischi aziendale;
che le scelte di politica generale sulla sicurezza richiedono una visione complessiva del fenomeno
le Parti
concordando sull’esigenza di sottoscrivere un protocollo al fine di delineare un quadro di riferimento delle finalità e dei metodi di intervento, cui l’azione di prevenzione degli eventi criminosi dovrà ispirarsi
convengono che
Dichiarazione aziendale In considerazione della esclusiva responsabilità in materia di sicurezza che le vigenti disposizioni di legge pongono a carico del datore di lavoro, UniCredit sentite le OO.SS. nel corso di appositi incontri, individuerà le misure e i presidi di sicurezza volti sia alla disincentivazione del compimento degli atti criminosi che al contenimento delle conseguenze di tali atti.
Tali misure saranno individuate, nell’ambito degli strumenti valutati idonei ed efficaci dagli Organi di Pubblica Sicurezza ed elencati nei Protocolli Provinciali, tra quelli che più si adattano alla realtà delle diverse agenzie ed uffici. In ogni caso in tutte le unità operative del territorio nazionale saranno comunque presenti almeno quattro degli strumenti indicati nei predetti Protocolli individuati anche in base alla valutazione del rischio di ogni singola agenzia, contenuta nel documento di valutazione dei rischi aziendale.
A) un Osservatorio Centrale sulla sicurezza (formata dalla azienda e da 3 rappresentanti per ogni sigla firmataria della presente intesa) che si riunirà di massima due volte l’anno e/o su richiesta di una delle parti. In detti incontri l’Azienda fornirà un’informativa sulle iniziative, anche di carattere formativo, che sono state adottate e sul piano sicurezza che si intendono adottare per l’anno in corso, tenendo anche conto della valutazione del rischio di cui al Dlgs. 81/2008. B) un Osservatorio presso ciascuna Direzione Network (formato da rappresentanti dell’Azienda e dai Coordinatori Territoriali ) che si riunirà, con la partecipazione, ove possibile, di rappresentanti delle forze dell’ordine locali. con cadenza di massima semestrale (la prima delle quali comunque entro il mese di marzo) o a richiesta di una delle parti in presenza di situazioni aventi carattere di eccezionalità.
In tale sede potranno essere formulate indicazioni e proposte riguardanti anche l’adeguatezza delle misure di sicurezza territorialmente adottate rispetto alla evoluzione dei fenomeni criminosi oltre che la proposizione di soluzioni volte al miglioramento del livello di sicurezza della rete operativa. Nello stesso ambito potranno essere formulate osservazioni e proposte in merito ai programmi aziendali relativi all’introduzione e variazione delle misure di sicurezza che si intendono adottare nel corso dell’anno. I componenti degli Osservatori presso le Direzioni Network potranno usufruire di permessi retribuiti per la partecipazione agli incontri semestrali. Nel corso dell’incontro di verifica di cui al successivo punto 7, le parti valuteranno, per eventuali diverse future previsioni, anche la frequenza delle situazioni aventi carattere di eccezionalità che hanno reso necessarie ulteriori riunioni degli Osservatori.
Nel corso dell’incontro o, se richiesto in altro da tenersi nei quindici giorni successivi, l’informativa di cui sopra è oggetto di discussione fra le parti. Successivamente analoga informativa a carattere generale verrà fornita all’Osservatorio centrale sulla sicurezza nel corso del primo incontro tra quelli previsti al precedente punto A. Nota a verbale Le Direzioni Network informano tempestivamente, a mezzo telefono, le RSA di competenza o i Coordinatori territoriali laddove non esista almeno una RSA regolarmente costituita, riguardo gli eventi criminosi tentati e consumati ai danni degli sportelli del proprio territorio. Gli organismi sindacali coinvolti riconoscono la natura di riservatezza delle informazioni e dei documenti ricevuti.
A tal fine oltre a proseguire in un piano di formazione specifico sul tema, UniCredit continuerà nei vari capoluoghi di provincia a programmare gli incontri fra i rappresentanti locali delle forze dell’ordine, tenendo conto della loro disponibilità, ed il personale delle unità operative al fine di sensibilizzare questi ultimi sul rischio e sulle conseguenze dei fenomeni criminosi e di illustrare i comportamenti da tenere sia per ridurre il rischio sia per fronteggiare l’evento. Nell’ambito dei lavori della Commissione formazione si valuteranno tempi e modi con l’obiettivo di estendere a tutte le figure professionali maggiormente esposte al rischio rapine, in particolare a quelle di front office, una formazione appropriata ed efficace relativamente al rischio rapine, finalizzata soprattutto alla tutela della integrità fisica nel corso dell’evento criminoso. L’azienda, conferma infine di prevedere , nell’ambito dell’erogazione dei corsi ai neo assunti, uno specifico momento formativo sul rischio rapine. I risultati del piano di formazione e il numero degli addetti coinvolti saranno oggetto di informativa all’Osservatorio centrale e agli Osservatori locali per gli ambiti di propria competenza.
a. i dipendenti potranno richiedere apposita visita a cura del Medico competente, che potrà eventualmente avvalersi anche di medici specialisti e/o strutture pubbliche per eventuali approfondimenti; il tutto senza alcun onere a carico degli interessati; b. l’Azienda si farà carico di eventuali oneri sanitari comportanti infortunio non coperti dalla assistenza sanitaria aziendale, previamente attivata, e del risarcimento degli eventuali danni materiali subiti (es. sottrazione di beni personali); c. l’Azienda concederà un breve periodo di riposo ai dipendenti che ne facciano richiesta e si impegna ad accogliere le domande di avvicendamento e/o trasferimento ad altra realtà operativa eventualmente formulate da dipendenti coinvolti in eventi criminosi; d. il personale di cassa che a seguito di avvenuta rapina dovesse essere destinatario di contestazioni aziendali riguardanti le eventuali eccedenze di giacenza di numerario rispetto alle previsioni di normative aziendali, potrà farsi assistere da un rappresentante della O.S. cui aderisce o conferisce mandato. e. l’Azienda porterà a conoscenza delle Rappresentanze sindacali aziendali – nonché ai dipendenti all’atto dell’assunzione – le condizioni di assicurazione previste dalle polizze aziendali cumulative tempo per tempo vigenti contro gli infortuni e prenderà in esame, nei limiti delle possibilità ammesse dal tipo di contratto, le proposte eventualmente avanzate dalle OO.SS.
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