Il giorno 5 dicembre 2007, in Milano,
UniCredito Italiano S.p.A.,
Bayerische Hypo und Vereinsbank AG Succursale di Milano, nelle persone dei Sigg. George E. Schmutzler, Maria Eugenia Panciera
e la Delegazione Sindacale di Gruppo DIRCREDITO FD, FABI, FALCRI, FIBA/Cisl, FISAC/Cgil, SILCEA, SINFUB, UGL CREDITO e UILCA,
premesso che:
- il 22 marzo 2007 è stato sottoscritto il Verbale concernente il trasferimento del Ramo d’Azienda Investment banking di UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. (UBM) a Bayerische Hypo und Vereinsbank AG Sede di Milano (nel prosieguo “HVB Succursale di Milano”);
- da parte aziendale si è deciso, nell’ambito del progetto di riorganizzazione della attività di trade finance/cash management del Gruppo, di procedere al trasferimento del ramo d’azienda “Trade Finance” di “HVB Succursale di Milano” ad UniCredit (di seguito “UCI”);
- il predetto ramo è sostanzialmente costituito dalle risorse umane, organizzative e strumentali inerenti la gestione delle attività di trade finance relative alla clientela corporate estera, Banche e Istituzioni Finanziarie, di HVB Succursale di Milano;
- l’operazione in oggetto rientra nell’ambito del processo che ha visto la costituzione, all’interno della Divisione Corporate, della nuova Area “Global Financial Services”, con l’obiettivo di assicurare, in stretto coordinamento con le funzioni/Divisioni competenti della Capogruppo e con le Entità, lo sviluppo e l’aggiornamento di prodotti e servizi di trade finance/cash management, nonché la gestione e lo sviluppo delle relazioni di business con le Banche Corrispondenti del Gruppo e le Istituzioni Finanziarie Internazionali;
- in tale contesto la razionalizzazione dello svolgimento delle attività di trade finance svolte in Italia da più soggetti giuridici , mediante il loro accentramento in UCI è pienamente coerente con il modello di business adottato dal Gruppo. Al contempo è in linea con il processo che ha visto l’integrazione della Divisione MIB a livello di Gruppo, mediante la concentrazione delle attività svolte da UBM in HVB, la quale è destinata a focalizzarsi sull’attività di investment banking;
- gli atti traslativi relativi al trasferimento dianzi citato - espletati i necessari adempimenti ed ottenute le coerenti autorizzazioni sono previsti per la fine del corrente anno ed avranno effetto non prima del 1° gennaio 2008;
- in virtù di quanto sopra, con la decorrenza di cui in premessa, le attività correlate al ramo “trade finance” di HVB Succursale di Milano, e il relativo personale (7 risorse circa) verranno trasferite senza soluzione di continuità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 Cod. Civ. in capo ad UniCredit;
- pur in presenza di un rilevante processo di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività coinvolte, non si verificheranno fenomeni di mobilità territoriale;
tutto quanto sopra premesso,
le Parti
- in coerenza con quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto,
allo scopo di realizzare la piena integrazione delle risorse umane
oltre che delle funzioni e dei processi -
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.
Art. 2
I dipendenti di HVB Succursale di Milano addetti al ramo d’azienda di “trade finance” i cui rapporti di lavoro per effetto del progetto di cui al presente accordo vengono trasferiti - senza soluzione di continuità - ad UniCredit, acquisiscono la normativa nazionale ed aziendale, comprese le provvidenze, in essere per il personale della Capogruppo.
Art. 3
Nei confronti di ciascun dipendente che all'atto del trasferimento di cui all’art. 2 risulti destinatario di un trattamento economico complessivamente inteso superiore al trattamento economico applicato ad un dipendente della società acquisente di pari inquadramento ed anzianità di servizio, si conviene di mantenere la differenza di importo, nella misura in essere alla data del conferimento, sotto forma di "assegno ad personam ex intesa ….”, suddiviso in tredici mensilità, assorbibile a seguito di promozioni non di merito.
Art. 4
Relativamente al premio aziendale da corrispondere nell’anno 2008 con riferimento all’esercizio 2007, le Parti si danno atto che ai lavoratori interessati dal progetto di cui al presente Verbale trasferiti in Capogruppo venga corrisposto, ove ne ricorrano i presupposti, un premio aziendale di importo pari a quello che verrà definito per i dipendenti dell’azienda di origine.
Art. 5
Per quanto riguarda i profili relativi all’assistenza sanitaria ed alla previdenza complementare si richiamano le previsioni di cui al Verbale di Accordo del 22 marzo 2007.
Art. 6
In riferimento alla tematica della formazione, da parte aziendale viene assunto l’impegno a prevedere corsi rivolti ai lavoratori/lavoratrici che, a seguito della presente operazione, dovessero essere interessati da processi di riconversione e riqualificazione.
Art. 7
Le Parti si danno reciprocamente atto che le clausole del presente accordo sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili.
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