Fisac Cgil in Unicredito
Verbale di accordo sul contributo di solidarietà iscritti post assunti dal 19-12-1994


Il giorno 16 ottobre 2006, in Milano,

le Aziende del Gruppo UniCredito Italiano S.p.A.,
nelle persone dei Sigg. Marco Vernieri, Gianluigi Robaldo, Fabrizio Rinella, Silvia Cassano, Benito Busetti, Gaetano Re, Massimo Giovannelli, Pier Paolo Lacaita, Andrea Ceglie, Pistillo Gianluigi, Silvio Lops


e la Delegazione Sindacale di Gruppo DIRCREDITO - FD, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL e UIL.C.A.

premesso che

- nell’ambito della trattativa che ha condotto al CCNL 12 febbraio 2005 le Parti Nazionali hanno affrontato la tematica del personale assunto dalla data di stipula del previgente CCNL (19 dicembre 1994), in considerazione del fatto che con quel contratto si era inciso significativamente su alcuni istituti contrattuali legati alla mera progressione del tempo (automatismi e scatti di anzianità);

- in conseguenza di quanto sopra, nell’Appendice n. 2 (“Contributo di solidarietà generazionale”) posta in calce al CCNL 12 febbraio 2005 per i Quadri Direttivi e per il personale delle Aree Professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali (di seguito “CCNL del settore credito”) è contenuto un preciso invito delle Parti Nazionali rivolto alle Parti istitutive – quali unici soggetti titolati a intervenire in via modificativa sulle fonti di disciplina in materia – a prevedere la corresponsione di “una quota aggiuntiva dell’1%, sulla contribuzione datoriale di finanziamento dei regimi di previdenza complementare, in favore dei lavoratori/lavoratrici iscritti ai regimi stessi assunti successivamente al 19 dicembre 1994, al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • che il contributo sia inferiore rispetto a quello previsto a favore del personale, c.d. “vecchio iscritto” ai sensi del D.Lgs. n. 124 del 1993, che, nell’ambito del regime previdenziale avente le medesime caratteristiche, abbia lo stesso inquadramento;
  • che, comunque, non si superi il limite della contribuzione prevista per detto personale che abbia il medesimo inquadramento;
  • che la corresponsione della quota aggiuntiva non determini il superamento del tetto del 3% di contribuzione complessiva”;

considerato che:

  • nell’ambito del Gruppo UniCredito Italiano è operante il Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano (nel seguito del presente documento denominato “Fondo Pensione di Gruppo”), a cui aderiscono UniCredito Italiano e le Società controllate ai sensi dell’art. 2359 C.C., 1° comma, nn. 1 e 3;
  • il Decreto Legislativo n. 124 del 21 aprile 1993 (entrato in vigore il 28 aprile 1993) ha disposto per quanto concerne i Fondi Pensione preesistenti, solo nei riguardi dei destinatari già iscritti alla data della sua entrata in vigore, il sostanziale mantenimento delle disposizioni di legge previgenti in materia di prestazioni, finanziamento e trattamento fiscale dei contributi (art. 18, comma 7), mentre per i destinatari iscritti successivamente, pur ammettendone l’accesso, ha previsto l’integrale applicazione delle disposizioni stabilite nel D.Lgs. stesso (art. 18, comma 8);
  • a tal fine fra l’allora Credito Italiano S.p.A. e le OO.SS. aziendali fu sottoscritto in data 21 maggio 1997 l’Accordo (da intendersi facente ad ogni effetto parte integrante del presente documento), che ha consentito l’iscrizione al Fondo Pensione di Gruppo con qualifica di post a favore dei lavoratori assunti dal 28 aprile 1993 privi del requisito della partecipazione ad una forma pensionistica complementare da una data anteriore a quella predetta;
  • per effetto di accordi aziendali intervenuti nel tempo presso l’allora Banca CRT (accordo 22 aprile 1999) e presso l’allora UBMC (accordo 21 dicembre 1999) è stata consentita l’adesione al Fondo Pensione di Gruppo con qualifica di post dei dipendenti assunti presso tali aziende privi di trattamenti di previdenza complementare ai sensi del D.Lgs. 124/93;
  • per effetto dell’Accordo 13 gennaio 2001 i dipendenti trasferiti ad UPA ed USI (ora UGIS) provenienti dalle allora Banca CRT, Cariverona, Cassamarca e Rolo Banca appartenenti alla categoria degli "iscritti post" D.Lgs. 124/93 sono confluiti - mediante trasferimento della propria posizione - al Fondo Pensione di Gruppo; analogamente si è provveduto a favore del personale proveniente dall’allora Banca dell’Umbria (accordo 20 aprile 2001) e Mediocredito dell’Umbria (accordi 20 aprile 2001 e 20 giugno 2001) il cui rapporto di lavoro è passato in capo ad UPA;
  • per effetto del Protocollo S3 del 18 giugno 2002 (Nota a Verbale, ultimo comma) per i dipendenti delle Aziende del Gruppo assunti a partire dal 1° luglio 2002 ovvero confermati a tempo indeterminato successivamente a tale data, come pure per i dipendenti in servizio presso l’allora CRTrieste privi di trattamenti di previdenza complementare ai sensi del D.Lgs. 124/93, è stata consentita l’adesione con qualifica di post al Fondo Pensione di Gruppo;
  • art. 57 Statuto del Fondo Pensione di Gruppo prevede che “per i Partecipanti post i contributi ordinari sono definiti secondo le previsioni delle fonti istitutive tempo per tempo vigenti in conformità agli accordi sindacali intervenuti per le singole aziende del gruppo. Salve pertanto eventuali successive variazioni sulle misure dei contributi definiti dalle fonti istitutive attraverso accordi sindacali, la contribuzione ordinaria é così costituita:
    • dai contributi a carico dell’interessato nella misura del 2% della retribuzione assunta a base per la determinazione del TFR;
    • dai contributi a carico dell’Azienda del Gruppo nella misura del 2% della retribuzione assunta a base per la determinazione del TFR;
    • dalla quota di accantonamento annuale del TFR al netto della contribuzione base aggiuntiva dovuta all’INPS (art. 3, penultimo e ultimo comma della Legge 29.5.82 n. 297) e di ogni altro prelievo disposto per legge.

Le eventuali variazioni delle misure contributive definite dalle fonti istitutive mediante accordi sindacali si sostituiscono automaticamente a quelle del comma precedente”.

Le Parti Negoziali di Gruppo:

  • tenuto conto delle valutazioni emerse in sede di Commissione Tecnica istituita ai sensi dell’art. 10 del Protocollo S3, che ha identificato ed approfondito le problematiche applicative dell’Appendice n. 2 del CCNL 12 febbraio 2005 del settore credito;

  • considerate le diverse caratteristiche e situazioni delle fonti istitutive, statutarie e regolamentari dei Fondi di previdenza complementare cui possono aderire i dipendenti del Gruppo UniCredito Italiano iscritti post assunti dal 19 dicembre 1994;

  • effettuate – al momento – le verifiche per il solo Fondo Pensione di Gruppo sulla sussistenza delle condizioni di fattibilità per l’adesione all’invito di cui all’Appendice n° 2 posta in calce al CCNL 12.2.2005 ed avendo avuto le stesse esito positivo;

hanno disposto quanto segue:

Art. 1

La premessa fa parte integrante del presente Accordo.

Art 2

Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo, l’aliquota contributiva a carico delle Aziende del Gruppo prevista dall’art. 57 dello Statuto del Fondo Pensione di Gruppo viene elevata alla misura del 3% a favore del personale con qualifica post appartenente alle categorie delle Aree Professionali e dei Quadri Direttivi il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal CCNL del settore credito. L’incremento in parola si applica altresì in favore dei dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, secondo le tipologie contrattuali tempo per tempo previste dal CCNL ABI (attualmente apprendistato e inserimento).

Disposizioni transitorie

L’incremento di cui al presente art. 2 ha decorrenza 1° aprile 2005 (o dalla data di iscrizione al Fondo Pensione di Gruppo se successiva) in favore dei dipendenti citati, assunti in data pari o successiva al 19 dicembre 1994 e in servizio alla data del presente accordo.

L’accredito degli importi derivanti dall’incremento di contribuzione di cui al presente articolo avverrà nei tempi tecnici necessari e comunque non oltre il 31 gennaio 2007.

Art. 3

Le Parti convengono che la Commissione Tecnica di cui in Premessa – di cui faranno parte le Organizzazioni Sindacali firmatarie dell’odierno accordo - continui i propri lavori al fine di delineare soluzioni omogenee a quelle definite nel presente accordo (ivi compreso il termine di applicazione dell’incremento di cui al primo comma delle Disposizioni Transitorie) anche a favore del personale assunto dal 19 dicembre 1994 iscritto post presso altri Fondi di previdenza complementare cui attualmente aderiscono le Aziende ed i lavoratori/lavoratrici del Gruppo.


Dichiarazione a verbale

Nell’ambito dei propri lavori, la sopraccitata Commissione Tecnica – tenuto conto degli obiettivi generali di razionalizzazione già previsti dal Protocollo S3 18 giugno 2002 e negli Accordi di Gruppo intervenuti successivamente in materia nonché degli esiti dei lavori svolti dalle sottocommissioni tecniche locali (regolate secondo le previsioni di cui all’art. 5 dell’Accordo 1 luglio 2003) correlativamente all’oggetto del presente Accordo in riferimento alle specifiche caratteristiche dei diversi Fondi esistenti nel Gruppo –:

    • valuterà prioritariamente la via del trasferimento collettivo al Fondo di Gruppo degli iscritti con qualifica post in essere presso gli altri Fondi Pensione presenti nel Gruppo, anche in coerenza con quanto disposto all’art. 10 del protocollo S3 del 18 giugno 2002.
    • approfondirà l’eventuale impatto che detto trasferimento collettivo potrebbe avere sugli equilibri finanziari e gestionali dei Fondi Pensione complementari interessati, in relazione alle caratteristiche delle forme pensionistiche medesime;
    • valuterà altresì la sussistenza di condizioni che rendano opportuna la confluenza nel Fondo Pensione di Gruppo per gli iscritti con qualifica ante, anche ipotizzando – ove necessario – l’inserimento di apposite norme volte a consentire la continuità dei trattamenti in essere presso i fondi di provenienza;
    • curerà che le eventuali proposte che scaturiranno dai lavori suddetti vengano trasfuse in appositi documenti da sottoporre alla Delegazione Sindacale di Gruppo per gli adempimenti di competenza.

Nell’ambito dei propri lavori, la Commissione Tecnica di cui al presente articolo valuterà la posizione dei dipendenti iscritti post nei vari Fondi Pensione non destinatari dell’invito di cui all’Appendice n. 2 del CCNL 12.2.2005.

Art. 4

Le Parti firmatarie del presente accordo, in considerazione del mutamento del quadro normativo e di Gruppo, condividono la necessità di un adeguamento dello Statuto del Fondo Pensione di Gruppo al fine di consentire:

- al singolo iscritto di optare tra diverse tipologie di rischio nell’investimento (cd multicomparto);

- a ciascun titolare di posizione individuale di variare – in via annuale - l’aliquota del contributo a proprio carico, fermi restando i minimi già stabiliti in sede collettiva;

- l’iscrizione al Fondo Pensione di Gruppo anche ai lavoratori nei cui riguardi trovi applicazione il CCNL del settore credito e la legislazione lavoristico/fiscale italiana in servizio presso strutture site in Italia e facenti parte di aziende del Gruppo con sede legale all’estero.


Art. 5

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si farà riferimento, oltre che ai già menzionati Statuto del Fondo Pensione di Gruppo e Accordo Sindacale 21 maggio 1997, al D.Lgs. 124/93 (e successive modificazioni), al Protocollo S3 del 18 giugno 2002.

Le Parti infine concordano di avviare una specifica sede tecnica che, in relazione alle modifiche del quadro normativo di riferimento (in particolare D.Lgs. 252/2005), approfondisca gli aspetti inerenti la tematica del conferimento del TFR.


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