Accordo Cessione a UniCredit Banca e a U. Real Estate del ramo sicurezza
|
Il giorno 25 settembre 2006, in Milano, UniCredito Italiano Spa, UniCredit Real Estate Spa, UniCredit Banca Spa, e Le OO.SS. DIRCREDITO, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UILCA premesso che
In UCI rimarranno le attività di Governance in materia di sicurezza.
considerato che
le Parti - esperite e concluse le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto - hanno convenuto quanto segue: Art. 1 La premessa costituisce parte integrante della presente intesa. Art. 2 Per i dipendenti di UCI trasferiti per effetto della presente operazione il rapporto di lavoro continuerà senza soluzione di continuità in capo ad URE a decorrere dal 1° ottobre 2006 ed in capo ad UCB a decorrere dal 1° gennaio 2007. Art. 3 Nei confronti di tutto il personale interessato dal presente accordo dal momento del passaggio alle dipendenze della rispettiva azienda trasferitaria cesserà di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso l’azienda di origine, e verrà applicata in termini globalmente sostitutivi, anche di trattamenti e provvidenze frutto di delibere aziendali - la normativa nazionale ed aziendale applicata al personale dell’azienda trasferitaria. Art.4 Le Parti convengono che, ove ne ricorrano i presupposti, relativamente all’esercizio 2006 venga corrisposto ai lavoratori interessati dalla presente intesa un premio aziendale: a) a favore del personale trasferito ad URE di importo pari per nove dodicesimi a quello percepito dal dipendente di medesimo inquadramento in servizio presso UCI; e per gli altri tre dodicesimi pari a quello percepito dagli altri dipendenti di medesimo inquadramento in servizio presso URE. b) a favore del personale trasferito ad UCB: di imposto pari a quello percepito dal dipendente di medesimo inquadramento in servizio presso UCI. Art. 5 Per quanto concerne la previdenza integrativa aziendale, le parti si richiamano a quanto definito nell'Accordo del 18 giugno 2002, nonché nell’“Accordo sulla previdenza complementare nei riguardi dei dipendenti di UniCredit Real Estate S.p.A. ” del 25 marzo 2003, che costituisce, ad ogni effetto, parte integrante del presente verbale. Art. 6 URE provvederà, anche al fine di assicurare la migliore omogeneità operativa e di agevolare lo sviluppo professionale del personale di cui al presente accordo, ad organizzare adeguati percorsi di formazione ed addestramento, anche avvalendosi delle forme finanziabili previste dalle vigenti normative. Sul punto in sede aziendale si provvederà ad effettuare una verifica circa lo stato di avanzamento di quanto disposto nel presente articolo. Art. 7 Le parti si danno reciprocamente atto che per tutto quanto non disciplinato nel presente accordo si applicheranno le previsioni contenute e le applicazioni derivanti dalle intese del 25 marzo 2003 di originaria costituzione dell’azienda, che si intendono estese negli stessi termini e limiti - anche ai lavoratori trasferiti a URE per effetto dell’accordo odierno. |