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Il giorno 29 febbraio 2008, in Roma. UniCredit, Capitalia Informatica, Upa, Ugis, e le Delegazioni delle Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO-FD, FABI, FALCRI, FIBA/Cisl, FISAC/Cgil, SINFUB, SILCEA, UGL Credito e UILCA premesso che:
considerato che:
tutto quanto sopra premesso e considerato, Art. 1 La premessa costituisce parte integrante della presente intesa. Art. 2 Fermo quanto stabilito nel Protocollo sottoscritto il 3 agosto 2007 e nell’Accordo del 28 settembre 2007 (fusione di Capitalia Holding in UniCredit) e salvo quanto disposto nel presente verbale, nei confronti del personale di Capitalia Informatica il cui rapporto di lavoro viene trasferito ad UGIS/UPA, dal momento del trasferimento cesserà di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso la Società trasferente e verrà applicata - in termini globalmente sostitutivi, anche di trattamenti e provvidenze frutto di delibere aziendali - la normativa nazionale e aziendale applicata al personale della rispettiva Azienda acquisente. Nei confronti di ciascun dipendente che all'atto del trasferimento del rapporto di lavoro ad UGIS ed UPA sia destinatario di un trattamento economico complessivamente inteso (vale a dire comprensivo di tutte le voci mensili/annuali non legate ad aspetti indennitari e/o di disagio, ivi compreso l'importo corrispondente all'eventuale quota dell'ex premio di rendimento eccedente lo standard di settore, cd "surplus") superiore al trattamento economico come sopra definito applicato ad un dipendente della società acquisente di pari inquadramento ed anzianità di servizio, si conviene di mantenere la differenza di importo, nella misura in essere alla data del trasferimento, sotto forma di "assegno ad personam ex intesa 29 febbraio 2008", suddiviso in tredici mensilità, assorbibile a seguito di promozioni non di merito. Norma transitoria Ai fini di cui sopra:
Art. 4 Relativamente al premio aziendale da corrispondere nell’anno 2008, con riferimento all’esercizio 2007, le Parti convengono che ai lavoratori di Capitalia Informatica il cui rapporto di lavoro viene trasferito in UPA ed UGIS venga corrisposto (ove ne ricorrano i presupposti) un importo medio annuo a stralcio pari a 2.250,00 Euro (sulla base dei criteri e modalità stabiliti nell’Accordo del 28 settembre 2007). Con riferimento all’esercizio 2008 (erogazione 2009) al predetto personale Capitalia Informatica si procederà a corrispondere (ove ne ricorrano i presupposti) un premio aziendale così calcolato:
Art. 5 A far tempo dalla data di trasferimento, ai dipendenti di Capitalia Informatica verrà riconosciuto il buono pasto nelle misure in essere per il personale di UPA ed UGIS, secondo quanto disposto dall’art. 5 dell’Accordo 28 settembre 2007. Art. 6 Il sistema inquadramentale e la struttura organizzativa di riferimento saranno quelle in essere presso UGIS ed UPA. Sulla tematica inquadramentale verrà costituita un'apposita Commissione Tecnica – i cui lavori verranno avviati nel corso del prossimo trimestre ed avranno termine entro la fine dell’anno 2008 - con l'intento di valutare le effettive omogeneità tra le figure professionali. Alla luce delle valutazioni della Commissione Tecnica, le Parti definiranno se ed in quale misura possano essere considerati utili ai fini dell'inquadramento le anzianità professionali pregresse. Norma transitoria Art. 7 Con decorrenza 1° gennaio 2009 i dipendenti di Capitalia Informatica oggetto della presente operazione saranno destinatari delle copertura assicurative previste per il personale della rispettiva Azienda acquisente. Norma transitoria Art. 8 Nel quadro delle compensazioni economiche generali intervenute, in deroga a quanto applicato presso Capitalia Informatica, le Parti convengono che a favore dei dipendenti oggetto della presente operazione si terrà conto, ai fini della maturazione dei requisiti previsti per l'erogazione dei cd "premi di fedeltà" (25° e 35° anno di servizio), anche delle anzianità di effettivo servizio maturate nella società trasferente, fermo restando che i relativi importi verranno riconosciuti pro-quota secondo il seguente criterio:
Per quanto non disciplinato in materia nel presente articolo, si rimanda alle previsioni contenute nell’Accordo del 28 settembre 2007 (art. 9 e relativa Norma Transitoria). Art. 9 Secondo quanto previsto dall’art. 9 dell’Accordo UPA/UGIS del 13 gennaio 2001, qualora dovessero generarsi tensioni occupazionali connesse a crisi aziendali, ridimensionamento/ridistribuzione territoriale dei poli e/o distaccamenti, perdita del controllo – diretto o indiretto – da parte della Capogruppo, vendita o cessazione dell’azienda, UniCredit assicura al personale che dovesse risultare in eccesso la riallocazione, ove possibile nell’ambito della provincia/area metropolitana, presso l’Azienda di origine ovvero altra Azienda del Gruppo. Nel caso di cessione di UPA/UGIS a soggetti non bancari esterni al Gruppo, ove le tensioni occupazionali dovessero emergere successivamente entro il limite massimo di sei anni dalla data dell’evento, la Capogruppo e le aziende trasferenti si renderanno disponibili a riallocare – ove possibile nell’ambito della provincia/area metropolitana, presso l’Azienda di origine ovvero presso altra azienda del Gruppo – il personale che dovesse risultare in eccesso a seguito di insourcing di attività, di esternalizzazione delle medesime ad altro soggetto ovvero di fallimento comunque connesso ai due eventi sopracitati. Tali previsioni saranno estese – dal 1° gennaio 2011 - al personale di Capitalia Informatica in servizio al 1° gennaio 2005 (vale a dire quello a suo tempo interessato dall’Accordo 30 dicembre 2004). Le previsioni di cui al primo e secondo comma che precedono vengono estese, negli stessi termini e limiti, a tutti i dipendenti di UPA/UGIS in servizio alla data del presente accordo, se provenienti da aziende del settore bancario del Gruppo UniCredit, nonché a quelli che verranno trasferiti alle due anzidette aziende per effetto di mobilità infragruppo da aziende del settore bancario sino al 31 dicembre 2010 (termine del presente piano di integrazione/industriale). Analoga previsione viene applicata anche nei riguardi dei dipendenti di Capitalia Informatica provenienti da aziende del settore bancario dell’ex Gruppo Capitalia non rientranti nella previsione di cui al 3° comma del presente articolo. Per effetto dell’accordo odierno, nei confronti del personale che attualmente non risulta essere in possesso di garanzie di natura occupazionale operante nelle tre aziende interessate dal progetto di cui all’odierno accordo (assunti in UPA/UGIS dopo l’11 febbraio 2005 e in Capitalia Informatica dopo il 1° gennaio 2005), le Parti convengono di applicare le previsioni di cui al presente articolo per gli eventi che dovessero verificarsi entro il 31 dicembre 2013. L'impegno espresso nel presente articolo riguarda il predetto personale trasferito in UPA ed UGIS – in virtù dell’Accordo 13 gennaio 2001 e successive intese, sino a quella odierna – il quale risultasse, al momento dell'evento, privo a qualsiasi titolo di requisiti pensionistici ovvero di accesso al "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito" od eventuali altre misure equivalenti di sostegno al reddito tempo per tempo vigenti nel settore, esperite le necessarie procedure di legge e di contratto. Da parte aziendale viene manifestata la disponibilità, in presenza di particolari e gravi necessità di carattere personale e/o familiare - debitamente documentate -, a consentire, compatibilmente con le esigenze aziendali, il rientro di lavoratori nell'organico dell'azienda di origine ovvero presso altra azienda del Gruppo. Inoltre, in relazione alla presente operazione di integrazione, UPA/UGIS - d'intesa con le aziende di origine - manifestano la disponibilità a venire incontro, compatibilmente con le esigenze di servizio, ad eventuali istanze di natura professionale, mano a mano che si creeranno le condizioni organizzative idonee a riallocare i dipendenti che dovessero farne richiesta, reinserendoli nell'organico dell'azienda di origine ovvero presso altra azienda del Gruppo nelle seguenti misure: del 4% per il 2008, 4% per il 2009 e 4% per il 2010, rispetto alla popolazione proveniente da Capitalia Informatica destinataria della previsione della lett. f) dell’Accordo 30 dicembre 2004. Qualora le richieste dovessero essere superiori alle percentuali dianzi indicate, le Parti firmatarie della presente intesa si incontreranno per definirne i criteri di priorità/accettazione. Alla luce di quanto previsto dagli artt. 9 e 10 del presente Accordo, nell’ambito del confronto sindacale, le Parti hanno conclusivamente convenuto che le clausole di cui alla lett. c) dell’Accordo Capitalia Informatica del 30 dicembre 2004 manterranno nei fatti efficacia, anche in presenza del mutato contesto, sino al 31 dicembre 2010, nell’assunto che le operazioni infragruppo non costituiscono ragione di loro attivazione. In relazione a quanto sopra, le Parti convengono che i dipendenti di Capitalia Informatica destinatari delle clausole di cui al comma che precede potranno eventualmente manifestare la loro volontà di attivarle nel corso dell’ultimo trimestre del 2010 (anno di chiusura del piano di integrazione). A fronte di dette manifestazioni di volontà, da parte aziendale si opererà per realizzare il passaggio del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità in capo alla Holding, all’Azienda di origine ovvero ad altra Azienda del Gruppo, entro i 18 mesi successivi al 1° gennaio 2011 (salva la facoltà di distaccare anche oltre il predetto periodo), ove possibile nell’ambito della provincia/area metropolitana. Le Parti si incontreranno in allora per effettuare una verifica concernente l’attuazione di quanto previsto dal presente comma. Dichiarazione aziendale Dichiarazione delle Parti Art. 11 In relazione alla previdenza complementare le Parti richiamano le previsioni di cui all’Accordo 28 settembre 2007. Ferma la contribuzione in essere al 31 dicembre 2007, per quanto concerne i profili relativi all’assistenza sanitaria, nei confronti del personale interessato dalla presente operazione continueranno a valere sino al 31 dicembre 2008 le forme di assistenza sanitaria integrativa esistenti presso Capitalia Informatica secondo quanto definito nel Protocollo del 3 agosto 2007 e nell’Accordo del 28 settembre 2007, con le attuali modalità, misure e criteri di contribuzione. Art. 13 Le Parti, nell’intento di favorire lo sviluppo delle competenze e affrontare i processi di riconversione e riqualificazione del personale attraverso un ampio utilizzo delle iniziative formative, attribuiscono alla formazione ed alla riqualificazione professionale un ruolo strategico per la piena realizzazione della riorganizzazione prevista dal progetto di integrazione in corso. Da parte aziendale verranno assicurati alle risorse coinvolte in processi di riconversione e riqualificazione professionale, ove necessario, adeguati percorsi di formazione e addestramento, anche mediante affiancamento, previa verifica - anche attraverso colloqui individuali - delle competenze e delle attitudini. A tale scopo le parti si danno atto che i programmi di formazione professionale e addestramento operativo sono conseguenti a processi di ristrutturazione e riorganizzazione e, come tali, rientrano tra quelli finanziabili con gli appositi strumenti previsti dalle vigenti normative di settore, nazionali e/o comunitarie, anche avvalendosi delle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, lett. a), punto 1, del DM 158/2000. In materia, fermo quanto disposto dal Protocollo del 3 agosto 2007, le Parti aziendali si incontreranno per sviluppare i previsti confronti. Le Parti si danno atto che quanto previsto al presente articolo troverà applicazione nei confronti dei dipendenti il cui rapporto di lavoro resterà in UPA mentre le attività di securities services sono destinate ad essere trasferite ad SGSS. Nel contesto di quanto sopra da parte aziendale viene riconfermata la disponibilità ad attivare nella provincia di Roma un polo formativo quale centro di orientamento alla riconversione. Con decorrenza 1° maggio 2008 – compatibilmente con i tempi tecnici - i dipendenti di Capitalia Informatica oggetto della presente operazione saranno destinatari delle agevolazioni creditizie applicate al personale delle Società acquisenti (per quanto riguarda l’allestimento delle pratiche di mutuo, i dipendenti interessati potranno richiedere l’avvio dell’istruttoria sin dal 1° aprile, fermo il rispetto delle modalità applicative UniCredit per la concessione dei finanziamenti e la decorrenza dell’erogazione come sopra indicata). Art. 15 Le Parti provvederanno ad effettuare momenti di verifica aventi natura tecnica nel corso del corrente anno e di massima in via semestrale, nel cui ambito le due società trasferitarie forniranno informative sull'applicazione della presente intesa nonchè di quanto realizzato nell'ambito delle strategie aziendali e dei progetti di integrazione/industriale, anche in termini di multipolarità. Art. 16 Per quanto non disciplinato nel presente Verbale, si rimanda alle previsioni contenute nell’Accordo del 13 gennaio 2001, nel Protocollo del 3 agosto 2007, nell’Accordo del 28 settembre 2007, nell’Accordo del 29 dicembre 2007 e successive intese concernenti l’integrazione. Le clausole del presente accordo e quelle delle intese dianzi richiamate sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili. Norma transitoria
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Nota esplicativa concernente le questioni definite a latere Diritti in corso di maturazione Le vicende dell’assegno ad personam ex intesa (art 3) Voci indennitarie Trattamento economico del IV livello III area Provvidenze di studio Festività soppresse Surplus del premio di rendimento: erogazione quote voci annue relative al 2007 e dodicesimi del 2008 Premi di anzianità Esempi Lavoratore/lavoratrice Capitalia Informatica con 27 anni di anzianità Bonus di fine rapporto Roma, 29 febbraio 2008 |