Fisac Cgil in Unicredito


Verbale di Accordo trasferimento all'attività di controllo e revisione interna



VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 23 giugno 2003,  in  Milano

tra

UniCredito Italiano S.p.A., 
UniCredit Banca S.p.A.,
UniCredit Audit S.p.A.,

e

le OO.SS. FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL e UIL C.A.

premesso che

  • da parte aziendale si è deciso di procedere al trasferimento,  ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 Cod. Civ. , del ramo d'azienda di UniCredit Banca S.p.A. relativo all'attività di  controllo e revisione interna,  cd. di "terzo livello“ - vale a dire le attività volte a individuare andamenti anomali,  violazioni delle procedure e della regolamentazione nonchè a valutare la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni – nella società specializzata a livello di Gruppo denominata UniCredit Audit S.p.A.
  • il relativo progetto è stato deliberato  dai Consigli di Amministrazione di UniCredito Italiano S.p.A. in data 28 febbraio 2003, di UniCredit Banca in data 25 marzo 2003 e di UniCredit Audit in data 2 aprile 2003;
  • nell’ambito del Protocollo del 18 giugno 2002 si è previsto (art. 4), in relazione alla realizzazione del Progetto S3, che, pur in presenza di rilevanti processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività e strutture coinvolte, ci si sarebbe adoperati da parte aziendale per il contenimento degli effetti conseguenti alla mobilità territoriale anche attraverso l’allocazione periferica di attività, la creazione di servizi di governo e supporto allo sviluppo delle tre banche, nonché ricercando, ove possibile, soluzioni di decentramento di attività;
  • nella Nota a verbale posta in calce all’art. 2 dell’Accordo del 13 dicembre 2002 si è previsto che a far tempo dal 1° gennaio 2003 il personale in carico alla "Direzione Audit" di UniCredit Banca sarebbe stato distaccato ad UniCredit Audit S.p.A., in attesa di espletare gli adempimenti necessari per procedere alla scissione del relativo ramo d'azienda  a favore della neocostituita Società di Audit e che in occasione del trasferimento dei rapporti di lavoro di detto personale da UniCredit Banca a UniCredit Audit S.p.A. sarebbe stata  attivata apposita procedura sindacale, secondo le normative di legge e di contratto.

considerato che

  • in virtù di quanto sopra il personale operante nel settore audit di UniCredit Banca  oggetto di conferimento sarà trasferito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 Cod. Civ.  ad UniCredit Audit

  • pur in presenza di rilevanti  processi di  riorganizzazione e razionalizzazione delle attività coinvolte, con l'obiettivo di non far insorgere fenomeni di mobilità territoriale, si è provveduto  alla creazione di specifici poli e distaccamenti operativi;
  • dalla realizzazione dell’operazione non discendono ricadute in termini di mobilità  territoriale per il personale interessato;

le Parti
- esperite e concluse le procedure
previste dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto -
hanno convenuto quanto segue:

Art. 1
La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.

Art. 2
Per i dipendenti di UniCredit Banca conferiti a UniCredit Audit S.p.A. il  rapporto di lavoro continuerà senza soluzione di continuità in capo alla medesima alle condizioni definite nell'Accordo del 18 giugno 2002.
I trasferimenti dei rapporti di lavoro verranno  portati ad effetto a decorrere dal 1° luglio 2003.

Art. 3
Il rapporto di lavoro del personale che passerà alle dipendenze di UniCredit Audit S.p.A. continuerà ad essere disciplinato, senza soluzione di continuità, dalla normativa nazionale ed aziendale, comprese le provvidenze, attualmente in essere per i dipendenti di UniCredit Banca S.p.A.

Art. 4
Relativamente al premio aziendale da corrispondere nell’anno 2003, con riferimento all’esercizio 2002, in applicazione di quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 5 del Contratto Integrativo Aziendale per il personale delle Aree Professionali e per i Quadri Direttivi di UniCredit Banca, le parti convengono che ai lavoratori venga corrisposto, ove ne ricorrano i presupposti di cui al sopracitato articolo, un premio aziendale di importo pari a quello percepito dal restante personale dell’ex banca di originaria provenienza per l'esercizio 2002 (nei termini di cui all’art. 8 dell’Intesa del 18.6.2002). Relativamente al premio aziendale da corrispondere nell'anno 2004, con riferimento all'esercizio 2003, le parti convengono che ai lavoratori venga corrisposto, ove ne ricorrano i predetti presupposti, un premio aziendale di importo pari a quello erogato presso Credito Italiano nell'anno 2002, con riferimento all'esercizio 2001 (nei termini di cui all’art. 8 dell’Intesa del 18.6.2002).

Art. 5
A favore del personale interessato dal trasferimento a UniCredit Audit S.p.A. ai sensi della presente intesa verrà confermata, per tutto l’anno 2003, l’applicazione delle forme di assistenza sanitaria integrativa in essere presso le rispettive ex banche di originaria provenienza; parimenti verranno garantite per tutto l’anno 2003,  le prestazioni infortuni professionali/extraprofessionali e kasko realizzate all’interno del perimetro S3.

Art. 6
Per quanto concerne la previdenza integrativa aziendale, le parti si richiamano a quanto definito nell'Accordo del 18 giugno 2002,  nonché nell’allegato “Accordo sulla previdenza complementare nei riguardi dei dipendenti di UniCredit Audit”, che costituisce, ad ogni effetto, parte integrante del presente verbale.

Art. 7
Le parti si danno reciprocamente atto che le clausole del presente accordo e quelle di cui alle intese sottoscritte il 18 giugno 2002 sono da intendersi, ad ogni effetto,  tra di loro collegate ed inscindibili.

Pertanto, per tutto quanto non disciplinato nella presente intesa si applicheranno le previsioni contenute nelle intese del 18 giugno 2002, che si intendono estese – negli stessi termini e limiti - anche ai lavoratori trasferiti ad UniCredit Audit per effetto dell’accordo odierno.

DICHIARAZIONI AZIENDALI

  • Nei confronti del personale che passerà alle dipendenze di UniCredit Audit S.p.A. in base all’operazione di cui al presente Verbale di Accordo, in caso di rilevanti ristrutturazioni generanti tensioni occupazionali, UniCredito Italiano S.p.A. dichiara la propria disponibilità a ricercare, d’intesa con le OO.SS.,  prioritariamente ad altre e diverse ipotesi, soluzioni idonee a mantenere le eventuali eccedenze nell’ambito del Gruppo.
  • UniCredito Italiano, di concerto con UniCredit Banca e UniCredit Audit S.p.A., manifesta la propria disponibilità, in presenza di particolari e gravi  necessità di carattere personale  e/o familiare – debitamente documentate -,  a consentire, compatibilmente con le esigenze aziendali, al rientro di lavoratori nell’organico dell’azienda di origine.

ACCORDO SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DI UNICREDIT AUDIT S.P.A.

Il giorno ...........,  in  Milano
con riferimento al Verbale di Accordo - sottoscritto in data odierna - in merito al progetto concernente UniCredit Audit S.p.A.;

premesso che:

  • nell’ambito del Gruppo UniCredito Italiano è operante il Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano (nel seguito del presente documento denominato “Fondo”),  a cui possono aderire tutte le Società con Sede legale in Italia controllate da UniCredito Italiano S.p.A. ai sensi dell’art. 2359 C.C., 1° comma, nn. 1 e 3 che non abbiano costituito per i propri dipendenti altro Fondo previdenziale interno;

  • in forza della delega attribuita al Governo con la legge 23 ottobre 1992 n. 421, entrata in vigore il 15 novembre 1992, è stato emanato il Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di disciplina delle forme pensionistiche complementari, entrato in vigore il 28 aprile 1993;

  • tale Decreto Legislativo, per quanto concerne i Fondi Pensione preesistenti, solo nei riguardi dei destinatari già iscritti alla data della sua entrata in vigore ha disposto il sostanziale mantenimento delle disposizioni di legge previgenti in materia di prestazioni, finanziamento e trattamento fiscale dei contributi (art. 18, comma 7), mentre per i destinatari iscritti successivamente, pur ammettendone l’accesso, prevede l’integrale applicazione delle disposizioni nel Decreto stesso stabilite (art. 18, comma 8);
  • il Fondo, con delibera assembleare del 2 dicembre 1998, approvata anche dagli Organi deliberanti delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano, ha modificato il proprio Statuto adeguandolo alle prescrizioni di cui al punto precedente, consentendo così l’iscrizione anche dei lavoratori assunti dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo sopra menzionato;

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 1, 
del già citato Decreto Legislativo n. 124/1993
si conviene quanto segue

 

Art. 1
UniCredit Audit S.p.A., in quanto azienda del Gruppo UniCredito Italiano, aderisce al Fondo con le modalità previste dall’art. 5 dello Statuto del Fondo medesimo.

Art. 2
Ai lavoratori provenienti da UniCredito Italiano S.p.A. ovvero da altra azienda del Gruppo UniCredito Italiano, già iscritti al Fondo, continua ad essere mantenuta l’anzidetta iscrizione anche dalla data di assunzione/trasferimento ex art. 2112 Cod. Civ.  presso UniCredit Audit S.p.A., alle stesse condizioni e con le modalità applicate dall’azienda di provenienza, in conformità alle previsioni dello Statuto del Fondo stesso.

Per i citati lavoratori assunti nel Gruppo dal 28 aprile 1993 privi del requisito della partecipazione ad una forma pensionistica complementare da una data anteriore a quella predetta, continua inoltre  ad applicarsi l’Accordo stipulato il 21 maggio 1997 fra il Credito Italiano S.p.A. e le OO.SS. aziendali.

L’accordo e lo statuto in precedenza menzionati, da intendersi qui integralmente ritrascritti, costituiscono ad ogni effetto parte integrante del presente documento.

Del mantenimento dell’iscrizione al Fondo come sopra specificato UniCredit Audit S.p.A., daranno conferma per iscritto ai singoli lavoratori interessati.

Art. 3

Ai lavoratori non provenienti da aziende del Gruppo UniCredito Italiano assunti dalle due società consortili, in relazione alla rispettiva posizione previdenziale complementare viene data la facoltà di aderire al Fondo in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto del Fondo medesimo e, se del caso, nell’Accordo Sindacale  del 21 maggio 1997 di cui al 2° comma del precedente art. 2.

Art. 4

Circa le ulteriori disposizioni applicabili in materia di iscrizioni contestuali o tardive, di partecipazione, di contribuzione e di prestazioni si farà riferimento, oltre che ai già menzionati statuto del Fondo e Accordo Sindacale 21 maggio 1997, copia dei quali è già stata consegnata ad ogni effetto alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del Verbale di Accordo sottoscritto in data odierna, al Decreto Legislativo 124/93 (e successive modificazioni) di disciplina delle forme pensionistiche complementari.



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