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Verbale di accordo sul trasferimento del ramo d’azienda “sistema informativo” |
Il giorno 24 gennaio 2006, in Milano, UniCredito Italiano S.p.A., UniCredit Banca Mobiliare SpA, UniCredit Global Information Services SpA
premesso che:
tutto quanto sopra premesso, le Parti - in coerenza con quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto, allo scopo di realizzare la piena integrazione delle risorse umane oltre che delle funzioni e dei processi - hanno convenuto quanto segue: Art. 1 La premessa costituisce parte integrante della presente intesa. Art. 2 I dipendenti di UBM addetti al ramo d’azienda “sistema informativo” i cui rapporti di lavoro per effetto del progetto di cui al presente accordo vengono trasferiti - senza soluzione di continuità - ad UGIS, acquisiscono la normativa nazionale ed aziendale, comprese le provvidenze, in essere per il personale di UGIS. Raccomandazione delle OO.SS. Le OO.SS. firmatarie raccomandano che l’azienda acquisente tenga in opportuna considerazione, ai fini dello sviluppo professionale, le professionalità acquisite presso l’azienda di provenienza. Art. 3 Nei confronti di ciascun dipendente che all'atto del trasferimento di cui all’art. 2 risulti destinatario di un trattamento economico complessivamente inteso superiore al trattamento economico applicato ad un dipendente della società acquisente di pari inquadramento ed anzianità di servizio, si conviene di mantenere la differenza di importo, nella misura in essere alla data del conferimento, sotto forma di "assegno ad personam ex intesa ….”, suddiviso in tredici mensilità, assorbibile a seguito di promozioni non di merito. Art. 4 Relativamente al premio aziendale da corrispondere nell’anno 2007 con riferimento all’esercizio 2006, le Parti si danno atto che ai lavoratori interessati dal progetto di cui al presente Verbale trasferiti in UGIS venga corrisposto, ove ne ricorrano i presupposti, un premio aziendale di importo pari a quello che verrà definito per i dipendenti dell’azienda di origine. Relativamente al premio aziendale da corrispondere nell'anno 2008, con riferimento all'esercizio 2007, le Parti convengono che ai lavoratori venga corrisposto, ove ne ricorrano i predetti presupposti, un premio aziendale:
Art. 5 Per quanto concerne la previdenza integrativa aziendale, i lavoratori/lavoratrici interessati dal Verbale mantengono la loro iscrizione al Fondo complementare cui risultano aderenti alla data odierna, nonché l’attuale livello di contribuzione; per tutto quanto concerne la materia in parola le Parti, comunque, richiamano le disposizioni di legge e quanto definito negli Accordi di Gruppo. Art. 6 In riferimento alla tematica della formazione, da parte aziendale viene assunto l’impegno a prevedere corsi rivolti ai lavoratori/lavoratrici che, a seguito della presente operazione, dovessero essere interessati da processi di riconversione e riqualificazione. Art. 7 Le Parti si danno reciprocamente atto che le clausole del presente accordo sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili. Per quanto non disciplinato nel presente Verbale si applicheranno le previsioni contenute nel Verbale del 13 gennaio 2001, nel Protocollo S3 del 18 giugno 2002 e nell’Accordo relativo al Piano Industriale di UniCredito Italiano 2004/2007 del 11 febbraio 2005, che si intendono estese negli stessi termini e limiti anche ai lavoratori trasferiti ad UGIS per effetto dell’accordo odierno. |