Il giorno 14 dicembre 2010 in Milano,
UniCredit S.p.A. nelle persone dei Sigg. Angelo Cadetta, Marco Berini, Gianluigi Robaldo, Silvio Lops, Fabrizio Rinella, Fabrizio Ferretti, Andrea Ceglie, Patrizia Nelva, Miriam Travaglia, Renato De Mattia, Massimo Giovannelli, Giancarla Zemiti, Bettina Corsini
UniCredit Global Information Services S.c.pA. nelle persone dei Sigg. Gianluca Totaro, Paolo Giannoccoli, Carlo Biella
UniCredit Business Partner S.c.pA. nelle persone dei Sigg. Cesarina Budetta, Antonio Beraldi
Quercia Software S.p.A., nelle persone del Sig. Giorgio Pagnotta
e le Delegazioni ad hoc delle Organizzazioni Sindacali FABI, FIBA/CISL, FIM/CILS, FISAC/CGIL, FIOM/CGIL, SILCEA, SINFUB, UGL CREDITO e UILCA
nelle persone dei Sigg.:
FABI: Angelo Di Cristo, Carmelo Raffa, Franco Ottobre, Marco Muratore, Massimo Giavarini, Marco Turati, Claudio Voghera, Francesco Colasuonno, Massimo Longoni
FIBA/CISL: Patrizia Amico, Marco Berselli, Eugenio Lera, Marino Pasquale, Maurizio Nandesi, Ezio Massoglio
FIM/CISL: Luca Mori, Oscar Cacciatori, Vincenzo Caruso
FISAC/CGIL: Andrea Bonansea, Gaetana Sicolo, Pierantonio Framba, Danilo Maghini, Carlo Gilardi, Giorgio Andreucci, Cristina Russo, Roberto Ballini, Guido Comazio
FIOM/CGIL: Paolo Seghi, Pietro Berlingeri
SILCEA: Vincenzo Fusciardi, Luigi Canadelli, Ermes Danesini, Corrado Medetti, Elio Laganà, Maurizio Licandro, Francesco Franceschini, Nicola Cavadi
SINFUB: Domenico Errico, Vincenzo Marco Petruzzi
UGL CREDITO: Pietro Agrillo, Roberto Benedetti, Maurizio Careggio, Andrea Cavagna, Sergio Isella, Franco Pigola, Antonio Toto, Davide Zecca
UILCA: Guido Diecidue, Stefano Straccioni, Flavio Vespasiani, Luca Bagolin, Mario Dadda, Elena Beltrame, Felice Borsa, Valerio Crisari, Giacomo Di Marco
premesso che
→ attualmente nel Gruppo UniCredit i processi a supporto del business monetica relativi all'emissione di carte di credito e di debito, alla gestione dei servizi per i negozianti convenzionati, alla gestione delle transazioni effettuate con carte di pagamento che avvengono per il tramite di terminali POS e ATM, alla gestione dei pagamenti elettronici a servizio del mondo Corporate e Pubblica Amministrazione ed alla biglietteria elettronica - pur strettamente interconnessi tra loro, sono svolti in maniera frazionata all'interno di diverse Aziende del Gruppo medesimo; in particolare da:
Quercia Software (di seguito QS);
UniCredit (di seguito anche Capogruppo): "Card Payment Solutions";
UniCredit Business Partner (di seguito UCBP): "Global Operations Line Cards" e "Country Operations Line Cards";
UniCredit Global Information Services (di seguito UGIS): "Monetica"
→ da parte aziendale (in primis con le deliberazioni del CdA di UniCredit del 3 agosto 2010 relative al Piano di Riorganizzazione generale del Gruppo perimetro Italia) si è deciso di avviare un progetto che assume un rilevante valore strategico volto ad attribuire a QS il ruolo di polo unico dei servizi a supporto del business monetica dell'intero Gruppo (mentre la Capogruppo continuerà a mantenere il ruolo di emittente delle carte e di garante della loro accettazione nei confronti dei circuiti internazionali, conservando quindi la titolarità dei relativi rischi);
→ nello specifico, il descritto accentramento delle attività a supporto del business monetica si realizzerà mediante il trasferimento a QS dei seguenti rami d'azienda:
a) il ramo di azienda di UniCredit "Card Payment Solutions" (15 risorse circa) è costituito dalle attività di:
- Client Relationship Management" di supporto alla crescita del business e di svolgere il ruolo di "demand management";
- governance delle strutture di riferimento operanti nell'ambito delle Operations e delle piattaforme tecnologiche, attraverso il supporto offerto alle funzioni competenti delle strutture, con riguardo alle tematiche di efficienza ed efficacia dei processi e delle soluzioni IT;
- analisi dei trend di mercato, di definizione dei business case dei progetti e delle iniziative da implementare, di supporto nella formulazione delle ipotesi di pricing da adottare in relazione ai servizi offerti al business;
b) il ramo d'azienda di UCBP "Global Operations Line Cards" e "Country Operations Line Cards" (90 risorse circa) comprende le attività di back office a supporto del business dell'emissione delle carte di debito e di credito, nonché di quelle attività di tipo amministrativo-contabile a servizio dei processi di garanzia di accettazione di dette carte presso i circuiti nazionali e internazionali; nello specifico riguarda i seguenti ambiti:
- promozione e introduzione di best practice e approcci standardizzati su scala globale nei paesi nei quali sono presenti processi di back office issuing e/o acquiring;
- esecuzione dei processi di back office (issuing e acquiring), in particolare con riguardo alle fasi di emissione delle carte, di contabilità e settlement, disput management, e supporto alle filiali;
c) il ramo di azienda ed "Monetica" di UGIS (70 risorse circa), comprende le attività e le piattaforme informatiche relativi alla monetica, ai POS ed agli ATM di proprietà di UGIS; in particolare:
- attività di sviluppo e manutenzione delle applicazioni;
- attività relative all'emissione di carte di credito e di debito;
- attività relative alla gestione dei servizi per i negozianti convenzionati, alla gestione delle transazioni effettuate con carte di pagamento che avvengono per il tramite di terminali POS e ATM;
- attività relative alla gestione dei pagamenti elettronici a servizio del mondo Corporate e Pubblica Amministrazione ed alla biglietteria elettronica;
→ il processo di accentramento delle attività di card payment in una unica entità del Gruppo (che si realizzerà secondo le linee indicate nel documento illustrato dall'azienda in data 3 dicembre scorso, che costituisce parte integrante della presente intesa) riflette la necessità di rispondere con la massima efficacia ed efficienza alle specifiche esigenze peculiari del business monetica che richiedono, da un lato una significativa sofisticazione dei processi di riferimento e, dall'altro flessibilità e prontezza ad adeguarsi alle dinamiche del mercato dei prodotti bancari, realizzando altresì economie di scala e di scopo. Inoltre la confluenza delle componenti oggi operanti in diverse Legai Entities del Gruppo in un'unica realtà consentirà di intraprendere un miglioramento dei processi di lavoro con impatti positivi anche sotto il profilo professionale per i dipendenti coinvolti. Inoltre gli investimenti e le specifiche competenze tecnologiche necessarie per seguire con successo l'evoluzione e le esigenze del mercato nel core business delle Carte non sarebbero sostenibili separatamente da parte delle singole aziende oggetto di integrazione;
→ in relazione al fatto che la nuova realtà che si verrà a consolidare per effetto del progetto di accentramento del business relativo alla monetica svolgerà attività rivolte di massima al mercato di tipo captive, Q.S. si trasformerà - al pari delle altre società strumentali del Gruppo - in società consortile per azioni: la partecipazione di maggioranza di Q.S. resterà ad UGIS, con quota partecipativa acquista dalla Capogruppo;
→ gli atti traslativi relativi ai trasferimenti dianzi citati - espletati i necessari adempimenti ed ottenute le necessarie autorizzazioni - verranno effettuati entro il 31 dicembre 2010 ed avranno effetto dal 1° gennaio 2011;
→ con tale decorrenza le attività correlate alla monetica e i rapporti di lavoro del relativo personale saranno trasferiti senza soluzione di continuità, ai sensi e per gli effetti delle vigenti normative di legge, in capo a QS;
considerato inoltre che
- in relazione a quanto sopra, il progetto di cui al presente Accordo consentirà di integrare a livello nazionale le attività di monetica, nell'ambito del più ampio processo di razionalizzazione e semplificazione avviato nel Gruppo UniCredit con il Piano di Riorganizzazione generale approvato dal CdA del 3 agosto 2010;
- l'esistenza di differenti trattamenti normativi e retributivi applicati al personale delle aziende interessate (attualmente appartenenti a due diversi settori merceologici: UniCredit, UCBP e UGIS al bancario, QS al metalmeccanico) comporta l'esigenza, allo scopo di realizzare la piena integrazione delle risorse umane oltre che delle funzioni e dei processi attinenti al business monetica, di pervenire ad una armonizzazione dei trattamenti medesimi;
- nel corso del confronto che ha condotto al presente accordo, da parte delle Organizzazioni Sindacali si è richiesto di addivenire ad una soluzione condivisa che sia in grado di consentire da un lato di mantenere la normativa del settore creditizio per il personale che ne è già destinatario interessato dal processo di accentramento in QS, dall'altro lato di estendere - mediante un processo concordato - tale medesima normativa anche a favore del personale di QS, tenuto anche conto di quanto previsto dal "Protocollo d'intesa per disciplinare i passaggi da normative collettive diverse a quella nazionale e complementare del credito" (Appendice n. 1, posta in calce al CCNL ABI 8 dicembre 2007);
- da parte aziendale si è manifestata disponibilità in tal senso in un quadro di compatibilità economiche (gradualità dell'approdo alla contrattualistica bancaria delle risorse operanti in QS) ed operative (coperture delle attuali articolazioni orarie da parte delle strutture di QS);
- da parte aziendale si e' altresì dichiarato che dalla realizzazione dell'operazione non discendono ricadute in termini di mobilità territoriale per il personale interessato;
le Parti
- esperite e concluse le procedure
previste dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto - hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.
Art. 2
In via del tutto eccezionale rispetto alle applicazioni dell'art. 2112 C.C., il rapporto di lavoro dei dipendenti di UniCredit, UGIS e UCBP trasferiti a QS nell'ambito dell'operazione di accentramento delle attività di monetica, continuerà ad essere disciplinato, senza soluzione di continuità, dalla normativa contrattuale del settore creditizio, secondo quanto previsto dal contratto nazionale relativo: conseguentemente QS aderirà all'Associazione Bancaria Italiana. Per quanto concerne le normative di secondo livello e le provvidenze continueranno ad essere applicate a detto personale quelle in essere per i dipendenti del Gruppo UniCredit e quelle aziendali di UGIS (in qualità di azienda controllante di QS).
Fermo quanto stabilito su specifiche tematiche nel presente accordo, nei confronti del personale di QS - in virtù del presente accordo e per gli equilibri di costo da esso consentiti - dal 1° gennaio 2011 cesserà di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso detta azienda e verrà applicata - in termini globalmente sostitutivi, anche di trattamenti e provvidenze frutto di delibere aziendali - la normativa nazionale e aziendale applicata al personale di UGIS, fatto salvo quanto previsto dalle Norme Transitorie 2 e 3 poste in calce all'articolo 3 della presente intesa.
Nei confronti di tutto il personale di cui sopra, dal momento dell'integrazione, per quanto non espressamente previsto nell'ambito del presente Accordo, varranno le prassi in vigore presso UniCredit.
Art. 3
Tenuto conto di quanto disposto all'articolo 2 del presente accordo, le Parti convengono che nei confronti di ciascun Lavoratore dipendente proveniente da QS - cui sino all'atto dell'integrazione si applica la normativa contrattuale del settore metalmeccanico - che a tale data risulti destinatario di un trattamento economico omnicomprensivo (vale a dire comprensivo di tutte le voci mensili/annuali, con la sola eccezione di quelle legate ad aspetti di disagio) superiore al trattamento economico come definito dal vigente CCNL ABI ed applicato ad un dipendente di UGIS di pari inquadramento ed anzianità di servizio, si conviene di mantenere al passaggio alla normativa del settore creditizio la differenza di importo, nella misura in essere alla data del trasferimento, sotto forma di "assegno ad personam ex intesa " suddiviso in tredici mensilità, assorbibile per effetto degli scatti di anzianità nonché da qualsiasi avanzamento di carriera non di "merito".
Norma transitoria n. 1
Al personale QS si stabilisce di riconoscere ai fini del calcolo degli scatti di anzianità, il numero di scatti conseguente all'applicazione del vigente CCNL ABI (considerando l'intero periodo che decorre dalla data di assunzione in QS); tale anzianità viene altresì riconosciuta ai fini del comporto e delle ferie.
Norma transitoria n. 2
Qualora a favore dei dipendenti di QS per effetto della definizione dei nuovi trattamenti economici, rivenienti dall'applicazione del presente accordo, dovessero derivare trattamenti economici omnicomprensivi superiori a quelli in essere presso QS, tale importo sarà riconosciuto come segue:
- fino a Euro 2.000 dal 1° gennaio 2011;
- il 50% del valore complessivo eccedente Euro 2.000 dal 1° gennaio 2012;
- il restante 50% dal 1° gennaio 2013.
Norma Transitoria n. 3
Il processo di approdo alla normativa del settore creditizio - tenuto conto delle necessarie compatibilità economiche indicate dall'azienda, di cui in premessa - riguarderà altresì 1 risorse operanti con rapporto di somministrazione alla data dell'integrazione societaria di cui al presente accordo, per le quali dopo l'integrazione delle attività (1° gennaio 2011) si farà riferimento alla figura corrispondente del settore bancario (2A Area Prof. 3° Livello retr. CCNL Abi) ed entro il 31 dicembre 2012 vedranno l'applicazione di quanto stabilito dal Protocollo 18 ottobre 2010 e relativi intese/dichiarazioni accessorie in chiave di nuova occupazione, fermo che l'eventuale assunzione avverrà di massima con rapporto di apprendistato. Per quanto concerne i trattamenti economici, si procederà con la seguente gradualità applicativa:
- dal 1° gennaio 2011 mantenimento transitorio degli attuali livelli tabellari già fruiti a dicembre 2010;
- dal 1° novembre 2011 applicazione dei livelli tabellari della figura di riferimento del contratto credito.
Norma Transitoria n. 4
Le Parti convengono che a favore dei dipendenti di QS, nel quadro delle compensazioni economiche generali intervenute, in deroga alla previsione esistenti - fermo quanto indicato al tema nell'ambito delle intese del 18 ottobre 2010 per gli assunti successivamente a tale data - si terrà conto, ai fini della maturazione dei requisiti previsti per l'erogazione dei ed "premi di fedeltà" (25° e 35° anno di servizio), anche delle anzianità di effettivo servizio maturate nell'azienda di provenienza del Gruppo, fermo restando che i relativi importi (esclusi dalla computabilità ai fini dell'accantonamento del TFR) verranno riconosciuti pro-quota secondo il seguente criterio:
- misure previste da QS per le anzianità maturate presso la medesima dalla data di assunzione e sino alla data del 31 dicembre 2010;
- misure previste da UniCredit per il periodo successivo al 1° gennaio 2011.
Art. 4
Nei confronti del personale QS, ai soli fini dell'inquadramento e allo scopo per quanto possibile di coniugare le esperienze professionali maturate dagli interessati con il livello economico complessivo in essere al momento del trasferimento, si convengono - in via assolutamente eccezionale in considerazione dei fattori di specifica contiguità riscontrati - le seguenti conversioni avendo tenuto a riferimento i rispettivi valori tabellari su base annuale:
3° livello CCNL Metalmeccanico: 2A Area Prof. 3° Livello retr. CCNL Credito;
4° livello CCNL Metalmeccanico: 3A Area Prof. 1 ° Livello retr. CCNL Credito;
5° livello CCNL Metalmeccanico: 3A Area Prof. 2° Livello retr. CCNL Credito;
5 livello Super CCNL Metalmeccanico: 3A Area Prof. 3° Livello retr. CCNL Credito;
6° livello CCNL Metalmeccanico: 3A Area Prof. 4° Livello retr. CCNL Credito;
7° livello CCNL Metalmeccanico: QD 1 ° livello CCNL Credito;
Quadro CCNL Metalmeccanico senza responsabilità manageriale: QD 2° livello CCNL Credito;
Quadro CCNL Metalmeccanico con responsabilità manageriale: QD 3° livello CCN Credito;
Quadro CCNL Metalmeccanico a diretto riporto del CEO: QD 4° livello CCNL Credito.
Raccomandazione delle OO.SS.
Le OO.SS. raccomandano che da parte aziendale si tenga in opportuna considerazione, ai fini dello sviluppo professionale, le professionalità acquisite presso le rispettive aziende di origine.
Dichiarazione Aziendale.
Prendendo atto della raccomandazione delle OO.SS. l'azienda dichiara la propria disponibilità ad operare in coerenza con Ja medesima (tenuto anche conto dei percorsi eventualmente in corso di maturazione alla data di integrazione in base alle normative delle aziende di origine, in particolare UCBP).
Art. 5
Relativamente al premio aziendale da corrispondere nell'anno 2011 con riferimento all'esercizio 2010, tenuto anche conto di quanto allo stesso titolo definito già con l'Accordo 18 ottobre 2010, le Parti convengono che ai Lavoratori/Lavoratrici di provenienza UniCredit/UCBP/UGIS venga corrisposto, ove ne ricorrano i presupposti, un premio aziendale secondo quanto definito nello specifico accordo appena citato. Le Parti convengono inoltre che a favore dei Lavoratori/Lavoratrici di QS - tenuto conto delle necessarie compatibilità economiche di cui in premessa - si procederà a corrispondere (ove ne ricorrano i presupposti) un premio aziendale per l'esercizio 2010 (erogazione 2011), applicando le intese originariamente definite in detta azienda con l'accordo 4 novembre 2006, nell'importo di Euro lordi 750,00 per il 5° livello CCNL Metalmeccanico (facendo riferimento all'inquadramento in essere al 31 dicembre 2010).
Art. 6
Anche a seguito del realizzarsi dell'operazione di cui al presente accordo e del passaggio alla normativa del settore creditizio dei dipendenti di QS, le strutture del Customer Care di detta azienda che già attualmente operano 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 manterranno tali coperture complessive (secondo le articolazioni che verranno illustrate in azienda e rese applicative dal 1° gennaio 2011), peraltro - dal mese del passaggio alla normativa bancaria - con applicazione a tutti gli effetti del CCNL ABI nonché della specifica normativa di secondo livello di UGIS relativa alla reperibilità e gli interventi programmati del 24 maggio 2010.
Norma transitoria
La normativa che regolerà l'istituto del part-time in QS dopo l'integrazione di cui al presente accordo sarà quella operante nel Gruppo UniCredit. Il personale part-time UniCredit/UCBP/UGIS interessato dal trasferimento in QS per effetto dell'operazione di cui al presente accordo manterrà il contratto alle medesime condizioni già in essere presso la rispettiva azienda di provenienza alla data dell'operazione. Per quanto concerne l'attuale personale QS a part-time si procederà al mantenimento del relativo orari settimanale o alla proporzionale riduzione dello stesso, tenendo conto della diversa impostazione degli orari del settore creditizio e delle esigenze organizzative e produttive.
Art. 7
Ferma la continuità delle previsioni ai Lavoratori/Lavoratrici di provenienza UniCredit/UCBP/UGIS, le Parti convengono che a favore dei dipendenti di QS dal 1° gennaio 2011 verranno applicate le forme di assistenza sanitaria integrativa in essere presso le aziende bancarie del Gruppo e le regolamentazioni tempo per tempo connesse.
Art. 8
Per quanto concerne le tematiche di previdenza complementare, ferma la continuità delle previsioni ai Lavoratori/Lavoratrici di provenienza UniCredit/UCBP/UGIS, le Parti convengono che a favore dei dipendenti di QS iscritti a forme di previdenza complementare alla data del presente accordo - tenuto conto del fatto che la forma pensionistica complementare di riferimento per il Personale del Gruppo inquadrato nel settore credito è il Fondo Pensione di Gruppo - a far tempo dal 1° gennaio 2011 (data di prima applicazione della normativa bancaria) si procederà alla loro confluenza nel Fondo Pensione di Gruppo citato, compatibilmente con le vigenti disposizioni di legge nonché gli accordi aziendali in essere. Per quanto attiene il conferimento del TFR (ai sensi del DLgs 252/05) restano confermate le opzioni già effettuate a suo tempo da ciascun dipendente di QS iscritto a forme di previdenza complementare alla data del presente accordo. Il maggior onere contributivo a carico dell'azienda sarà posto in diminuzione degli eventuali ad personam individuali e/o dell'eventuale "assegno ad personam ex intesa" che dovesse derivare a favore di ciascun interessato dalla differenza del trattamento economico complessivamente inteso così come definito all'art. 3 della presente intesa. Per quanto non previsto nel già presente articolo, si darà comunque luogo in materia all'applicazione delle vigenti norme di legge e degli accordi aziendali in vigore nel gruppo a favore del Personale inquadrato nel settore credito.
I dipendenti di QS in servizio alla data di integrazione - 1° gennaio 2011 - non iscritti ad alcuna forma di previdenza complementare operante nel Gruppo, a far tempo da tale decorrenza potranno richiedere di aderire al Fondo Pensione di Gruppo, ferme le previsioni dell'Accordo sulla previdenza complementare nei riguardi dei dipendenti del Credito Italiano S.p.A.", sottoscritto in data 21 maggio 1997, e successivi accordi di Gruppo in materia (da considerarsi ad ogni effetto parte integrante del presente Protocollo).
Art. 9
Con decorrenza 1° gennaio 2011 e compatibilmente con i tempi tecnici necessari, i dipendenti di QS oggetto della presente operazione saranno destinatari delle agevolazioni creditizie applicate al personale del Gruppo con contratto bancario.
Art. 10
Per effetto dell'accordo odierno, nei confronti del personale proveniente da UCBP/UGIS, le Parti convengono di mantenere le previsioni di cui agli artt. 9 e 10 (1° comma) dell'Accordo 29 febbraio 2008 - concernente l'integrazione di Capitalia Informatica in UGIS/UCBP - con le relative tempistiche, le vicende e per gli eventi ivi indicati. Dette previsioni (con le stesse tempistiche e causali) vengono estese - in via eccezionale e ricorrendone le medesime motivazioni originanti - anche a favore del personale proveniente dalla Capogruppo.
A favore del personale di provenienza QS, le Parti convengono di estendere in via assolutamente eccezionale le previsioni di cui all'art. 9 dell'Accordo 29 febbraio 2008 sino al 31 dicembre 2011.
Art. 11
In relazione alla tematica della formazione, da parte aziendale viene assunto l'impegno a prevedere corsi rivolti ai Lavoratori/Lavoratrici che, a seguito della presente operazione, dovessero essere interessati da processi di riconversione e riqualificazione.
Art. 12
Le Parti firmatarie della presente intesa si incontreranno per verificare l'applicazione della stessa entro tre mesi dalla decorrenza della presente operazione.
Art. 13
Per quanto concerne la tematiche oggetto del Protocollo 18 ottobre 2010, per quanto compatibili, si rimanda allo stesso.
Le Parti si danno reciprocamente atto che le clausole del presente accordo e quelle di cui al Protocollo sottoscritto in data 18 ottobre 2010 sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili.
La definizione del trattamento economico e normativo riguardante i dipendenti provenienti da QS secondo quanto definito nel presente accordo formerà oggetto di transazione individuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 410 C.P.C, nonché dell'articolo 9 e dell'Appendice 1 del CCNL ABI 8 dicembre 2007. Tale transazione verrà effettuata a gennaio 2011; una volta intervenuta, dal mese stesso si procederà a dar corso a quanto previsto dal presente articolo nei confronti del singolo lavoratore QS interessato.
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