Il giorno 28 maggio 2009, in Milano
UniCredit e le Aziende del Gruppo
e le Delegazioni delle Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO-FD, FABI, FIBA/Cisl, FISAC/Cgil, SINFUB, SILCEA, UGL Credito e UILCA,
premesso che
- l’Accordo Nazionale ABI del 13 dicembre 2003 ha definito il sistema delle agibilità sindacali nel settore del credito, con l’obiettivo del pieno ritorno alle regole, adeguando i precedenti accordi in materia allo sviluppo strutturale/organizzativo che ha interessato il sistema bancario;
- in data 1° dicembre 2005 è stato firmato l’Accordo di Gruppo (in allegato facente parte integrante del presente verbale) nel quale, in relazione alla complessità dei processi di cui al Piano Industriale UniCredit 2004/2007 e di integrazione con HVB, nonché alle specificità correlate ai processi di specializzazione realizzati con il cd. Progetto S3, è stata definito in via sperimentale un modello condiviso di relazioni industriali nel Gruppo;
- con l’Accordo 29 dicembre 2007, le Parti – stante il fatto che il nuovo Gruppo UniCredit conseguente all’integrazione con Capitalia presenta specificità rispetto agli altri competitors del settore nazionale – hanno definito di prorogare sino al 31 dicembre 2010 il predetto modello UniCredit di relazioni industriali di cui all’Accordo del 1° dicembre 2005, integrando quest’ultimo transitoriamente con specifiche previsioni relativamente alla composizione delle Delegazioni Sindacali a livello di Gruppo e ai distacchi per piano di integrazione UniCredit/Capitalia, nonché alle assemblee cross, ai Coordinamenti Territoriali e ai Rls;
- in virtù del citato Accordo 29 dicembre 2007 le modalità/prassi in essere presso le Aziende del ex Gruppo Capitalia, mantenute in vigore in via assolutamente eccezionale sino al 31 dicembre 2007, hanno da quella data cessato definitivamente di produrre i loro effetti, applicandosi dal 1° gennaio 2008 in tutte le Aziende del nuovo Gruppo esclusivamente il modello in vigore in UniCredit in materia di relazioni ed agibilità sindacali;
- con l’Accordo di armonizzazione generale del 31 maggio 2008 (art. 17) le Parti hanno previsto che, fermo quanto al tema definito nelle normative vigenti e nell’intesa del 29 dicembre 2007, nelle more degli approfondimenti sui livelli di interlocuzione sindacale nel Gruppo, sarebbero rimaste di fatto in vigore le rappresentanze, i livelli di confronto/interlocuzione e le modalità in essere presso le relative aziende per un trimestre dalla data della relativa operazione societaria (per le cinque banche commerciali detta ultrattività è stata inizialmente prevista sino al 30 aprile 2009);
- le Parti si sono ripetutamente incontrate al fine di definire le tematiche predette e con il Verbale di riunione del 29 aprile 2009 hanno concordato che il termine del venir meno della ultrattività per le banche retail, nonché per la banca corporate e la banca private si considererà esaurito improrogabilmente il 29 maggio 2009;
tutto quanto sopra premesso e considerato
le Parti,
nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contratto,
si danno atto dell’opportunità di sostenere
la realizzazione del piano di integrazione in corso
con un adeguato livello di relazioni industriali
e hanno convenuto
quanto segue:
Art. 1
La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.
Art. 2 (Dirigenti RSA)
Con riferimento a quanto previsto all’art. 17 dell’Accordo di armonizzazione del 31 maggio 2008, accedendo ad una specifica richiesta delle Organizzazioni Sindacali, le Parti firmatarie del presente accordo hanno individuato, in via transitoria e fino alla data inderogabile del 30 giugno 2009 le specifiche regolamentazioni di seguito riportate:
-
nei confronti dei Dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali in carica alla data del 31 ottobre 2008 (momento del cd “carve out”) vengono mantenute, sino allo scadere del periodo transitorio suddetto le agibilità sindacali spettanti;
-
le Organizzazioni Sindacali firmatarie si impegnano a curare che, entro il 30 giugno 2009, presso le unità produttive delle banche commerciali che, per effetto dell’operazione di integrazione delle reti detta “carve out”, vedano la eventuale coesistenza all’interno della stessa sigla di Dirigenti di RSA provenienti da banche diverse, si provveda alla nomina del/i nuovo/i Dirigente/i, nel rispetto delle previsioni dell’Accordo Nazionale ABI del 13 dicembre 2003.
Norma Transitoria
La nomina del/i Dirigenti RSA di cui sopra nelle piazze di compresenza, in via assolutamente eccezionale e limitatamente alla situazione contingente, verrà riconosciuta - oltre che in presenza del verbale con le otto firme – anche, in alternativa, a fronte di lettera della Segreteria Provinciale sottoscritta per accettazione da parte dei dirigenti uscenti.
Dichiarazione aziendale
Da parte aziendale viene dichiarato che le garanzie di cui all’art. 22 Statuto dei Lavoratori saranno riconosciute alle rsa interessate dalla ultrattività (cioè quelle tali, all’atto del cd carve out), a quelle regolarmente costituite dal carve out alla data odierna, nonchè a quelle interessate dalla regolarizzazione di cui al presente articolo.
Art. 3 (Segreterie OdC)
Per il periodo transitorio individuato sino al 31 dicembre 2010, ciascuna Segreteria Nazionale delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo potrà segnalare fino ad un massimo di nominativi (vedasi Tabella 1) quali Segretari temporanei dell’Organo di Coordinamento, facenti parte del personale della rispettiva banca e aventi la qualifica di Dirigente RSA ai sensi della vigente normativa di settore.
Tabella 1
|
Segr OdC
con diritto a permessi
ex Acc. ABI 13.12.2003 |
Segr OdC
senza diritto a permessi |
UCB |
3 |
4 |
UBdR |
3 |
3 (+ 1 sino al 31 dic. 2010) |
BdS |
3 |
1 (+ 1 sino al 31 dic. 2010) |
UCCB
|
3 |
1 (+ 1 sino al 31 dic. 2010) |
UCI |
3 |
1 |
UPB |
2 |
1 |
Art. 4 (Coordinamenti Territoriali)
Le Parti firmatarie del presente accordo – incontratesi, secondo quanto previsto dall’Accordo 29 dicembre 2007, per valutare le modifiche da apportare all’Accordo di Gruppo del 1° dicembre 2005 in relazione al nuovo contesto in tema di Coordinamenti Territoriali delle Direzioni Commerciali dopo l’integrazione delle banche commerciali ex Capitalia – hanno convenuto quanto segue:
a) i Coordinamenti Territoriali delle Direzioni Commerciali sono così composti:
-
3 Dirigenti RSA che ricoprono la carica di Segretari del Coordinamento Territoriale nelle Direzioni Commerciali nel cui territorio siano costituite almeno 9 RSA appartenenti alla medesima Organizzazione Sindacale;
-
2 Dirigenti RSA che ricoprono la carica di Segretari del Coordinamento Territoriale nelle Direzioni Commerciali nel cui territorio siano costituite da 6 a 8 RSA appartenenti alla medesima Organizzazione Sindacale;
-
1 Dirigente RSA che ricopre la carica di Segretario del Coordinamento Territoriale nelle Direzioni Commerciali nel cui territorio siano costituite da 2 a 5 RSA appartenenti alla medesima Organizzazione Sindacale.
Ai suddetti Segretari dei Coordinamenti Territoriali, per l’espletamento del relativo mandato (in sostituzione dei permessi RSA di cui all’art. 14 dell’Accordo Nazionale ABI 13 dicembre 2003), vengono riconosciuti permessi retribuiti – con possibilità di compensazione quadrimestrale - nella misura di:
- ore 25 mensili presso UCB, UBdR e BdS
- ore 19 mensili presso UCCB (25 ore sino al 31 dicembre 2010).
I Segretari del Coordinamento Territoriale sono nominati con lettera della Segreteria dell’Organo di Coordinamento indirizzata alla Direzione Generale della rispettiva Banca: le nuove nomine avranno decorrenza dal 1° luglio 2009.
Secondo quanto già previsto nell’Accordo del 1° dicembre 2005, il suddetto Coordinamento Territoriale continua ad avere la piena rappresentatività per le informative articolate inerenti al territorio di riferimento sulle tematiche di seguito indicate:
- andamento organici;
- revisione dei processi organizzativi;
- gestione domande di part-time;
- monitoraggio andamento lavoro straordinario;
- andamento piani formativi;
- altre tematiche che le Parti di volta in volta convengano di affrontare in quanto ritenute di interesse relativamente alla dimensione territoriale di riferimento.
La convocazione da parte della Direzione Commerciale avviene con cadenza almeno semestrale.
Nel caso in cui nel territorio della Direzione Commerciale sia costituita un’unica RSA appartenente ad una Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo, un segretario della medesima può partecipare agli incontri tra la Direzione Commerciale ed i Coordinatori Territoriali.
Chiarimento a verbale
Per la Sardegna, in relazione alle specificità di UBdR, si applicano i sopraccitati criteri nell’ambito della regione geografica.
Tenuto conto dell’assoluta specificità della piazza di Roma (compresenza di due Direzioni Commerciali di UBdR), per l’applicazione della previsione di cui al presente articolo si procederà come segue:
-
per la Direzione Commerciale Roma Sud si utilizzerà il meccanismo di cui al primo comma del presente articolo (nella determinazione del numero dei Coordinatori Territoriali non si tiene conto delle RSA presenti in Sardegna);
-
per la Direzione Commerciale Roma Nord (in deroga alla scalettatura prevista nel presente articolo, in presenza di almeno una RSA e indipendentemente dal numero di RSA costituite nella Direzione Commerciale stessa), sarà nominato un Segretario di Coordinamento Territoriale.
Art. 5 (Tavolo congiunto delle banche retail)
Le Parti firmatarie del presente accordo convengono in merito all’attivazione di un tavolo congiunto sperimentale, fino al 31 dicembre 2009, degli OdC delle tre Banche commerciali Retail (UCB, UBdR e BdS), su materie di volta in volta definite di interesse comune.
Tale tavolo sarà composto complessivamente da sei Segretari degli OdC; eventuali intese che dovessero seguire ai lavori del tavolo medesimo saranno stipulate congiuntamente dalle Segreterie degli OdC.
Art. 6 (Assemblee cross)
Le Parti - secondo quanto definito nell’Accordo 1° dicembre 2005 - convengono che si continui a consentire alle strutture competenti – a fronte di specifica richiesta del Referente della Delegazione di Gruppo – la facoltà di indire assemblee per le banche commerciali del Gruppo, purché nelle unità produttive presenti in uno stesso comune si raggiunga cumulativamente il numero minimo di otto dipendenti. Tale deroga resta consentita esclusivamente per le assemblee indette per le seguenti tematiche trasversali alle banche di segmento:
- rinnovo CCNL;
- previdenza complementare;
- assistenza sanitaria.
Art. 7 (RLS)
Le Parti firmatarie della presente intesa concordano di applicare l’Accordo UCB del 26 aprile 2007 alla nuova UCB, UBdR e BdS sulla base della seguente tabella:
Per tutto il resto si rimanda quindi al predetto Accordo 26 aprile 2007 (in allegato) che è da intendersi esteso alle tre nuove realtà venute a determinarsi post “carve out”: le operazioni di nuove elezioni si terranno al più presto e comunque entro il secondo semestre 2009. Sino ad allora i RLS di provenienza UCB in carica al momento del carve out manterranno le loro funzioni relativamente alle strutture di originaria pertinenza.
Norme transitorie
In relazione alla specifica situazione di UCCB, fermo restando l’accordo aziendale in materia, gli RLS in carica restano tali sino al termine dell’attuale mandato ed espletano le loro funzioni su tutte le strutture aziendali. In sede aziendale le Parti si incontreranno al fine di valutare gli impatti dell’ingresso dei dipendenti provenienti dalle aziende ex Capitalia post carve out.
In relazione alla specifica situazione di UCI, fermo restando le intese del 3 agosto 2007, in sede aziendale le Parti si incontreranno al fine di valutare gli impatti dell’ingresso dei dipendenti provenienti dalle aziende ex Capitalia (in base ai nuovi numeri il totale dei RLS di Capogruppo salirà a nove) e provvederanno affinché si pervenga alle nuove elezioni al più presto e comunque entro il secondo semestre 2009.
Le Parti convengono infine che i principi dell’accordo di settore e della presente intesa saranno utilizzati presso tutte le aziende del Gruppo.
Art. 8 (Conclusioni)
Il sistema di regole individuato nel presente verbale realizza l’obiettivo di rendere compatibili le esigenze legate all’esercizio dell’attività sindacale nel nuovo Gruppo con i principi di certezza delle regole e le previsioni di cui all’Accordo Nazionale ABI del 13 dicembre 2003 citato in premessa.
A tal fine le Parti si danno atto che, all’interno del Gruppo UniCredit, la gestione delle modalità di richiesta di permesso avviene attraverso il portale (fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia). In via trimestrale verrà consegnata al Referente di Gruppo la situazione dettagliata delle ore di permesso sindacale usufruite dalla sua sigla nel Gruppo; il dettaglio delle assenze verrà altresì reso disponibile su base periodica al singolo dirigente sindacale.
Da parte aziendale si provvederà ad inviare alle OO.SS. apposita lettera nella quale verranno precisati gli esatti ambiti di utilizzo della posta elettronica.
Le Parti, in relazione alle previsioni di cui all’art. 25 della Legge 300/1970, valuteranno con un’apposita Commissione le implicazioni connesse ad un eventuale utilizzo della bacheca informatica.
Per quanto non disciplinato nel presente Verbale, si rimanda alle previsioni contenute negli Accordi 1° dicembre 2005 e 29 dicembre 2007. Le clausole del presente accordo e quelle delle intese dianzi richiamate sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili.
Allegato 1
Verbale di Accordo sulle Relazioni Sindacali del Gruppo UniCredit
Il giorno 29 dicembre 2007, in Milano,
UniCredit,
e la Delegazione Sindacale di Gruppo di Dircredito-FD, Fabi, Falcri, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Silcea, Sinfub, Ugl Credito e UilCA
premesso che
-
l’Accordo Nazionale del 13 dicembre 2003 ha definito il sistema delle agibilità sindacali nel settore, con l’obiettivo del pieno ritorno alle regole, adeguando i precedenti accordi in materia allo sviluppo strutturale/organizzativo che ha interessato il sistema bancario;
-
in data 1° dicembre 2005 è stato firmato l’Accordo di Gruppo (in allegato facente parte integrante del presente verbale) nel quale, in relazione alla complessità dei processi di cui al Piano Industriale UniCredit 2004/2007 e di integrazione con HVB, nonché alle specificità correlate ai processi di specializzazione realizzati nel Gruppo (cd Progetto S3), è stata definito in via sperimentale un modello condiviso di relazioni industriali nel Gruppo;
-
con il 1° ottobre 2007 si è proceduto alla fusione per incorporazione di Capitalia in UniCredit, primo atto del percorso di
-
integrazione del nuovo Gruppo;
dalla predetta data ogni previsione/prassi di qualsiasi natura esistente presso le aziende del perimetro Capitalia in materia di relazioni ed agibilità sindacali è venuta meno ed è sostituita da quelle già in essere in UniCredit;
-
il nuovo Gruppo UniCredit presenta ora specificità rispetto agli altri competitors del settore nazionale in relazione alla complessità del processo di integrazione in corso;
tutto quanto sopra premesso e considerato
le Parti,
nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contratto,
si danno atto dell’opportunità di sostenere le diverse fasi di realizzazione del processo di integrazione con un adeguato livello di relazioni industriali
e convengono di:
- prorogare sino al 31 dicembre 2010 il modello di relazioni industriali di cui all’Accordo UniCredit del 1° dicembre 2005;
- integrare transitoriamente quanto disposto dal predetto Accordo con le seguenti previsioni:
1) COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI SINDACALI A LIVELLO DI GRUPPO
In considerazione della complessità gestionale del Piano di integrazione UniCredit/Capitalia, la Delegazione di Gruppo per ciascuna Organizzazione Sindacale viene sino al 31.12.2010 così definita: 8 componenti, affiancati da un esponente della Segreteria Nazionale.
All’interno della Delegazione di Gruppo la Segreteria Nazionale di ciascuna Organizzazione Sindacale segnala il Referente di Gruppo.
Norma Transitoria
In riferimento alla prima fase realizzativa del Piano di integrazione UniCredit/Capitalia (sino al 30 giugno 2009), l’azienda dichiara la propria disponibilità a che nel caso degli incontri con i Referenti questi possano farsi affiancare da un ulteriore componente la Delegazione di Gruppo.
2) DISTACCHI PER PIANO DI INTEGRAZIONE UNICREDIT/CAPITALIA
In considerazione della complessità gestionale del Piano di integrazione UniCredit/Capitalia, con particolare attenzione alla sua prima fase realizzativa, a ciascuna organizzazione sindacale è riconosciuta la possibilità di distaccare a tempo pieno - in temporanea deroga a quanto definito dall’art. 15 dell’Accordo di settore del 13 dicembre 2003 – un numero complessivo di Segretari degli Organi di Coordinamento (segnalati tempestivamente dalla Segreteria Nazionale) come da tabella di seguito riportata:
Norma transitoria
In riferimento alla prima fase realizzativa del Piano di integrazione UniCredit/Capitalia (sino al 30 giugno 2009), il numero dei Segretari a tempo pieno delle OO.SS. Falcri ed Ugl Credito viene individuato rispettivamente in 8 e 6.
3) ASSEMBLEE CROSS
Le Parti convengono sin da ora di incontrarsi nel corso del secondo semestre del 2008 per valutare le eventuali modifiche da apportare all’Accordo di Gruppo del 1° dicembre 2005 in tema di c.d. Assemblee cross per i temi trasversali alle banche di segmento.
4) COORDINAMENTI TERRITORIALI ED RLS
Le Parti convengono sin da ora di incontrarsi nel corso del secondo semestre del 2008 per valutare le eventuali modifiche da apportare all’Accordo di Gruppo del 1° dicembre 2005 in tema di Coordinamenti Territoriali delle Direzioni Regionali/Commerciali. Eventuali modifiche alle normative di cui al citato Accordo di Gruppo avranno effetto non prima del 1° gennaio 2009.
Nell’ambito delle procedure sindacali concernenti aziende nel cui ambito operino i Rappresentanti dei Lavoratori della Sicurezza (RLS), le Parti valuteranno gli effetti dell’integrazione in corso.
Norma transitoria
In relazione agli RLS della ex Capitalia Holding, la cui scadenza - per effetto del Protocollo 3 agosto 2007 - è prevista per il 31 dicembre 2007, le parti convengono di procrastinare la scadenza in parola sino al 31 marzo 2008.
5) COMMISSIONE BILATERALE PER LA FORMAZIONE FINANZIATA DAI FONDI PARITETICI INTERPROFESSIONALI
Le Parti, in considerazione della complessità gestionale del Piano di integrazione UniCredit/Capitalia, convengono di ridefinire in via temporanea la composizione della Commissione Bilaterale per la Formazione finanziata dai Fondi Paritetici Interprofessionali, assegnando due delegati per ogni sigla sindacale.
***
Dichiarazione delle Parti
Stante la specificità del modello organizzativo e societario della Divisione Retail Italia – che prevede allo stato banche compresenti sul medesimo territorio e successivamente un’articolazione di tre entità su base geografica con omogeneità di indirizzo commerciale e gestionale –, nell’ambito della Divisione in parola le Parti (UCB, BdR, BdS, Bipop ed i relativi OdC) si incontreranno per valutare possibili modalità di interlocuzione sindacale su materie di interesse comune tra le banche di segmento.
***
Le Parti si danno atto che la disciplina di cui al citato Accordo Nazionale non contempla previsioni riferite a fasi ad elevata complessità, quale ad es. la fusione tra Gruppi bancari.
Pertanto, richiamati gli impegni reciproci di cui al punto 6 dell’Accordo 1° dicembre 2005, le Parti convengono che il sistema di regole individuato nel presente verbale realizza l’obiettivo di rendere compatibili le esigenze legate all’esercizio dell’attività sindacale nel nuovo Gruppo nel contesto di particolare complessità gestionale del Piano di integrazione UniCredit/Capitalia, con particolare attenzione alla sua prima fase realizzativa, con i principi e le previsioni di cui all’Accordo Nazionale del 13 dicembre 2003.
Il presente accordo avrà valore sino al 31 dicembre 2010; le Parti, nel corso dell’ultimo trimestre del 2010 si incontreranno per dare luogo ad una verifica in relazione al nuovo assetto complessivo del Gruppo nel perimetro nazionale.
Allegato 2
Verbale di Accordo
Il giorno 1° dicembre 2005, in Milano,
UniCredito Italiano S.p.A.,
e la Delegazione Sindacale di Gruppo
premesso che
-
con l’Accordo del 13 dicembre 2003, le Parti Nazionali hanno ridefinito il sistema delle agibilità sindacali nel settore, con l’obiettivo del pieno ritorno alle regole, adeguando gli accordi in materia allo sviluppo strutturale/organizzativo che ha interessato il sistema bancario;
-
con detto Accordo Nazionale le Parti, nel condiviso intento di razionalizzare e riordinare il sistema delle agibilità sindacali del settore del credito, hanno, tra l’altro, convenuto espressamente che “presso le aziende con oltre 5000 dipendenti caratterizzate da una struttura particolarmente complessa e diffusamente distribuita sul territorio, viene demandata alle Parti aziendali che ne ravvisino la necessità la possibilità di costruire un coordinamento (per esempio a livello di complesso, area, regione ecc a seconda del modello organizzativo prescelto) che accorpi funzioni in capo alle rappresentanze sindacali aziendali del territorio di competenza, con riguardo al personale del territorio medesimo, fermi restando gli oneri per le aziende in tema di agibilità sindacali”;
-
in data 11 febbraio 2005 è stato firmato l’Accordo di Gruppo sul “Piano Industriale UniCredito Italiano 2004-2007” all’interno del quale si stabiliva, tra l’altro, che le Parti, in relazione alla complessità dei processi di cui al Piano Industriale, convenivano sull’opportunità, anche allo scopo di prevenire e superare possibili motivi di conflitto, di sostenere le diverse fasi ivi connesse con un adeguato livello di relazioni industriali caratterizzato, da momenti di verifica, sia a livello di Capogruppo sia a livello di singola Azienda e/o territoriale;
-
UniCredit Group presenta specificità rispetto agli altri Gruppi del settore, in particolare a seguito della riarticolazione societaria ed organizzativa realizzata con la nascita delle tre banche nazionali di segmento (Progetto S3);
-
UniCredit Group, con il recente avvio del progetto di integrazione internazionale tra le entità HVB ed UniCredit, acquisisce una nuova ed ulteriore prospettiva di interlocuzione sindacale rispetto a quelle sinora svolte;
considerato inoltre che
-
fermi restando i distinti ruoli dell’Azienda, delle OO.SS. e le prerogative di legge e di contratto in capo a già esistenti Organismi Sindacali Aziendali, le Parti convengono di accompagnare l’evoluzione nazionale ed internazionale del Gruppo con un insieme articolato di regole certe e condivise;
-
le dimensioni e la complessità organizzativa del Gruppo e in particolare di UniCredit Banca e UniCredit Banca d’Impresa sono tali da richiedere l’adozione di un modello specifico di relazioni sindacali articolato in momenti di informazione e consultazione sia in sede nazionale che territoriale;
tutto quanto sopra premesso e considerato
le Parti,
nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contratto,
convengono di adottare in via sperimentale, sino al 31 dicembre 2007,
il seguente modello di relazioni industriali:
1) Costituzione in UniCredit Banca e UniCredit Banca d’Impresa dei COORDINAMENTI TERRITORIALI DELLE DIREZIONI REGIONALI/COMMERCIALI, così composti:
-
3 Dirigenti RSA che ricoprono la carica di Segretari del Coordinamento Territoriale nelle Direzioni Regionali/Commerciali nel cui territorio siano costituite almeno 9 RSA appartenenti alla medesima Organizzazione Sindacale;
-
2 Dirigenti RSA che ricoprono la carica di Segretari del Coordinamento Territoriale nelle Direzioni Regionali/Commerciali nel cui territorio siano costituite da 4 a 8 RSA appartenenti alla medesima Organizzazione Sindacale;
-
1 Dirigente RSA che ricopre la carica di Segretario del Coordinamento Territoriale nelle Direzioni Regionali/Commerciali nel cui territorio siano costituite sino a 3 RSA appartenenti alla medesima Organizzazione Sindacale;
-
per la Sicilia e la Sardegna, in relazione alle specificità di UniCredit Banca, si applicano i sopraccitati criteri nell’ambito della regione geografica. In ragione di ciò, per le DR “LAS” e “SUD” nel computo per la determinazione del numero dei Coordinatori Regionali non vengono conteggiate le RSA, rispettivamente, della Sardegna e della Sicilia.
Ai suddetti Segretari dei Coordinamenti Territoriali vengono riconosciute per l’espletamento del relativo mandato (in sostituzione dei permessi RSA di cui all’art. 14 del Testo Coordinato 13 dicembre 2003) permessi retribuiti – con possibilità di compensazione quadrimestrale - nella misura di
- ore 25 mensili, presso UniCredit Banca;
- ore 19 mensili , presso UniCredit Banca d’Impresa.
Il suddetto Coordinamento Territoriale assume la piena rappresentatività per le informative articolate inerenti al territorio di riferimento sulle tematiche di seguito indicate:
- andamento organici;
- revisione dei processi organizzativi;
- gestione domande di part-time;
- monitoraggio andamento lavoro straordinario;
- andamento piani formativi;
- altre tematiche che le Parti di volta in volta convengano di affrontare in quanto ritenute di interesse relativamente alla dimensione territoriale di riferimento.
La convocazione da parte della Direzione Territoriale/Commerciale avverrà con cadenza almeno semestrale.
2) DISTACCHI PER PIANO INDUSTRIALE 2004/2007
Fermo quanto disposto dall’art. 15 dell’Accordo 13 dicembre 2003, in considerazione della complessità gestionale del Piano Industriale 2004-2007, viene inoltre riconosciuto sino a tutto il 2007:
- il distacco, a livello di Gruppo, di un Segretario a tempo pieno per ciascuna Organizzazione Sindacale che abbia un livello di rappresentatività fino al 5%;
- il distacco, a livello di Gruppo, di due Segretari a tempo pieno per ciascuna Organizzazione Sindacale che abbia un livello di rappresentatività superiore al 5%.
3) AGIBILITA’ RELATIVE ALLA COSTITUZIONE DEL CAE UNICREDIT GROUP
Fermo quanto previsto dalle vigenti normative in materia, vengono riconosciute - per un periodo transitorio da novembre 2005 a giugno 2006 - ad un esponente per Organizzazione Sindacale ulteriori specifiche agibilità (30 ore mensili). Detto monte ore potrà essere usufruito indipendentemente dalla relazione con lo specifico mese di appartenenza.
4) ASSEMBLEE
Da parte aziendale viene manifestata la disponibilità a valutare positivamente volta a volta le richieste delle c.d. Assemblee cross esclusivamente per i temi trasversali alle 3 banche di segmento (CCNL, assistenza sanitaria, Previdenza, Piano industriale di Gruppo), purchè la richiesta risulti avanzata da un componente della Delegazione Sindacale di Gruppo
Viene inoltre riconosciuta la possibilità di indire Assemblee in orario antimeridiano per le strutture che non abbiano attività di sportello/cassa (ad es. Uffici interni di Direzione Regionale). L’inizio dell’assemblea deve coincidere con l’inizio dell’orario di lavoro.
5) COMMISSIONE BILATERALE PER LA FORMAZIONE FINANZIATA DAI FONDI PARITETICI INTEPROFESSIONALI
Le Parti convengono di procedere alla costituzione a livello di Gruppo di una Commissione Bilaterale per la Formazione finanziata dai Fondi Paritetici Interprofessionali, con un delegato per ogni sigla sindacale.
6) IMPEGNO DELLE PARTI
Le Parti convengono che il sistema di regole individuato nel presente verbale realizza l’obiettivo di rendere compatibili le esigenze legate all’esercizio dell’attività sindacale nel Gruppo con i principi e le previsioni di cui all’Accordo Nazionale del 13 dicembre 2003 citato in Premessa.
A tal fine le Parti si danno atto che, all’interno di UniCredit Group, la gestione delle modalità di richiesta di permesso e copertura delle relative assenze avviene sulla base dell’apposito modulo riportato in allegato, che le OO.SS. firmatarie si impegnano ad utilizzare.
In via quadrimestrale verrà consegnata al Referente di Gruppo la situazione dettagliata delle ore di permesso sindacale usufruite da ciascun dirigente della sua sigla operanti nel Gruppo.
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