Fisac Cgil in Unicredito
accordo

Verbale di confluenza del Fondo ex Cariverona


Il giorno 27 novembre 2009, in Milano,

le Aziende del Gruppo UniCredit S.p.A.,

e la Delegazione Sindacale di Gruppo FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SILCEA, UGL CREDITO e UILCA,

premesso che

  • presso il Gruppo UniCredit è in essere il Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano (di seguito: Fondo Pensione di Gruppo UniCrcdit), quale l'orma pensionistica previdenziale complementare di riferimento del Gruppo medesimo, dotato di due Sezioni gestite in regime, la prima, di capitalizzazione collettiva e la seconda, di capitalizzazione individuale;

  • presso il Gruppo UniCredit è altresì in essere il Fondo Pensione Complementare a Capitalizzazione a Contribuzione Definita per i Lavoratori dell'ex Carivcrona Banca Spa (di seguito: Fondo ex Cariverona);

  • in data 18 giugno 2002 le Parti hanno stipulato il Protocollo per la realizzazione del Progetto "S3" con il quale - richiamati i contenuti del Protocollo per la realizzazione del progetto di integrazione delle risorse umane e per le relazioni industriali di UniCredito Italiano sottoscritto nel settembre 1999 e convenendo sulla necessità di adottare modelli di relazioni industriali finalizzali ad accompagnare in maniera condivisa il processo di riorganizzazione, l'evoluzione organizzativa e strategica del Gruppo UniCredit, coerentemente con le trasformazioni che hanno investito il settore creditizio e le politiche del Gruppo medesimo - sono stati individuati obiettivi generali di razionalizzazione delle forme pensionistiche complementari da realizzarsi tramite l'implementazione e l'allargamento del Fondo Pensione di Gruppo UniCredit, altresì stabilendo che ai dipendenti assunti a partire dal 1° luglio 2002 ovvero confermati a tempo indeterminato successivamente a tale data, come pure per i dipendenti in servizio presso le Aziende destinatarie del Protocollo stesso alla data del 30 giugno 2002 e privi di trattamenti di previdenza complementare, con decorrenza 1° luglio 2002 si sarebbero applicate le previsioni dell'"Accordo sulla previdenza complementare nei riguardi dei dipendenti del Credito Italiano S.p.A.", sottoscritto in data 21 maggio 1997;

  • in data 3 agosto 2007, tra gli allora Gruppi UniCredit e Capitalia, da un lato, e le Organizzazioni Sindacali, dall'altro, è stato stipulato il "Protocollo di gestione del processo di integrazione del nuovo Gruppo UniCredit" con cui le Parti hanno ribadito integralmente la valenza degli obiettivi generali di razionalizzazione delle forme pensionistiche complementari nonché le sopra citale previsioni di cui al Protocollo 18 giugno 2002;

  • in conseguenza di quanto sopra, il tema della previdenza complementare di UniCredit è stato contrassegnato da una profonda e costante evoluzione che, nel segno degli obiettivi in discorso, ha visto le Parti realizzare una serie di operazioni dì confluenza nel Fondo Pensione di Gruppo UniCredit di forme pensionistiche complementari già operanti nel Gruppo allo scopo condiviso e prioritario non solo di efficientare e salvaguardare i diversi progetti di previdenza complementare preesistenti relativi ai Lavoratori\Lavoratrici, ma altresì di favorire, ottimizzandone il percorso, la costituzione di un sistema di Gruppo realmente rispondente ai criteri del cosiddetto "2° Pilastro";

  • in coerenza con tali presupposti, in data 16 ottobre 2006 e 18 dicembre 2006, le Parti hanno tra l'altro stipulato il "Verbale di accordo sul contributo di solidarietà iscritti post assunti dal 19 dicembre 1994" e il "Protocollo di Gruppo per l'applicazione della riforma previdenziale e il conferimento del TFR maturando", prevedendosi in entrambe le intese la possibilità dei dipendenti delle Aziende del Gruppo, aderenti a forme pensionistiche diverse dal Fondo Pensione di Gruppo UniCredit, di trasferirvi la propria posizione a capitalizzazione individuale mantenendo la misura del contributo aziendale già in essere nel fondo pensione di provenienza ovvero di consentire agli iscritti "post" la fruizione della maggior aliquota di contributo aziendale definita col citalo Verbale 16 ottobre 2006 (i cui effetti sono stato eslesi con Verbale di Accordo sulla Previdenza Complementare del 27 settembre 2007);

 

atteso che

 

  • ad eccezione del Fondo Pensione di Gruppo UniCredit, fondo pensione complementare di riferimento nel Gruppo, luttc le forme pensionistiche complementari tuttora operanti nel Gruppo, per quanlo stabilito col Protocollo 18 giugno 2002 e successive modifiche e integrazioni, sono da considerarsi quali forme "chiuse" con le inevitabili conseguenze di contrazione sull'ammontare delle cosiddette "masse critiche" anche in correlazione alla possibilità da parte dei singoli iscritti di richiedere il trasferimento sul Fondo Pensione di Gruppo UniCredit;

  • le vicende organizzative connesse all'evoluzione del Gruppo UniCredit e da ultimo relative all'integrazione dell'ex Gruppo Capitalia nel Gruppo UniCredit, culminate con l'attivazione del Fondo di Solidarietà di settore, hanno determinato la fuoriuscita dalle citate forme pensionistiche, in particolare quelle a capitalizzazione individuale, di un consistente numero di aderenti accelerando i conseguenti richiamati effetti sulle risorse finanziarie gestite;

Le Parti
hanno convenuto quanto segue

il Fondo Pensione di Gruppo UniCredit presenta migliori e più efficienti opportunità di gestione delle risorse in riferimento anche alla riduzione dei costi gestionali connessi alla maggiore dimensione del Fondo stesso;


Art. 1
Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2
Le Parti, nel ritenere prioritaria la salvaguardia e Fefficientamento del risparmio previdenziale degli iscritti al Fondo ex Cariverona, hanno individuato, quale idoneo strumento ad attuarla, il trasferimento, secondo le modalità di cui al presente accordo, di tutte le posizioni a capitalizzazione individuale (di Lavoratori/Lavoratrici in servizio e in quiescenza ovvero esodati, indipendentemente dalle aziende di appartenenza) in essere alla data del presente Accordo presso il citato Fondo - trasferimento da realizzarsi previa liquidazione di dette posizioni al fine di consentire agli iscritti le scelte di investimento previste nella "Gestione Multicomparto" del Fondo Pensione di Gruppo UniCredit - nella Sezione II del Fondo Pensione di Gruppo UniCredit con l'applicazione, salvo quanto previsto al successivo articolo, delle previsioni sulla contribuzione aziendale di cui alle intese 16 ottobre 2006, 18 dicembre 2006 e successive integrazioni.

Art. 3
Ferma l'applicazione delle vigenti disposizioni di legge in materia, in virtù dell'accordo raggiunto in data odierna, a far tempo dal 1° gennaio 2010, in favore degli iscritti al Fondo ex Cariverona alla stessa data, vengono accese correlate posizioni individuali nella Sez. II a capitalizzazione individuale del Fondo Pensione di Gruppo UniCredit.
In conseguenza di quanto previsto dal comma precedente, la contribuzione già in essere presso il Fondo ex Cariverona affluisce, con la decorrenza sopra citata, esclusivamente nelle nuove posizioni individuali accese presso il Fondo Pensione di Gruppo UniCredit, con i seguenti criteri:

  • quanto alla contribuzione sia a carico dell'azienda che dell'iscritto, nelle slesse misure e modalità rispettivamente in essere (ovvero optate per il 2010) presso il Fondo ex Cariverona, con l'applicazione a favore degli iscritti "post" delle previsioni di cui all'Accordo 16 ottobre 2006 (in tema di elevazione alla misura del 3%) e successive modifiche e integrazioni (Verbale di Accordo sulla Previdenza Complementare del 27 settembre 2007), fermo quant'altro previsto dallo Statuto del Fondo Pensione di Gruppo UniCredit;
  • quanto al Trattamento di Fine Rapporto maturando (TFR), nella stessa misura eventualmente conferita presso il Fondo ex Cariverona ferma, per coloro che ai sensi del D. Lgs. 252/05 e successive integrazioni non abbiano conferito, anche parzialmente, il TFR a previdenza complementare, l'applicazione delle previsioni di cui al Protocollo di Gruppo 18 dicembre 2006 e delle vigenti disposizioni di legge.

Chiarimento a verbale
In relazione a quanto previsto al 1° comma del presente articolo, le Parli chiariscono che gli iscritti aventi la ed qualifica "ante" conlinueranno a beneficiare - anche dopo l'accensione della posizione presso il Fondo Pensione di Gruppo UniCredit - del trattamento di premorienza/invalidità già in essere a loro favore presso il Fondo ex Cariverona.

Art. 4
Per quanto attiene le posizioni individuali in essere presso il Fondo ex Cariverona, le Parli, nel prevederne il trasferimento nel Fondo Pensione di Gruppo UniCredit (fermi i tempi tecnici e le norme di legge in materia) in stretta correlazione temporale con l'accensione di cui all'art. 2 primo comma del presente accordo - tenuto conto della situazione fatta registrare dai mercati finanziari nel biennio 2008/2009 e dei correlati riflessi sulle posizioni individuali relative a diversi iscritti al predetto Fondo che hanno a suo tempo optato per linee di investimento a più alto contenuto di rischio - convengono in via di assoluta eccezione che tutti gli iscritti potranno operare detto trasferimento di massima nel corso dell'anno 2010 e comunque non oltre il 30 giugno 2011.

Norma Transitoria n. 1
In virtù della sottoscrizione in data odierna del presente accordo, le Parti concordano che il riconoscimento del contributo del 3% a carico azienda di cui ai già citati Verbale 16 ottobre 2006 e 27 settembre 2007 da effettuarsi sulla posizione individuale accesa nel Fondo Pensione dì Gruppo UniCredit ai sensi degli arlt. 2 e 3 della presente intesa, avviene, in via eccezionale in favore dei Lavoratori/Lavoratrici iscritti con la cosiddetta qualifica "post" al Fondo ex Cariverona, con decorrenza 1° gennaio del corrente anno, a condizione che gli interessati operino il trasferimento di cui al presente articolo entro il 31 marzo 2010.

Norma Transitoria n. 2
In favore delle Lavoratrici iscritte al Fondo ex Cariverona, che alla data del 31 dicembre 2009 si trovino nelle condizioni per fruire dello specifico trattamento previsto nello Statuto del Fondo citalo in ordine al versamento del contributo aziendale durante i periodi di assenza dal lavoro correlati alla maternità, si continua, in via di eccezione rispetto a quanto previsto in materia nell'art. 2 del Verbale di Accordo sulla Previdenza Complementare del 27 settembre 2007, ad applicare il trattamento anche successivamente al 31 dicembre 2009 per l'intera durata dello stato in essere a detta data.

Norma Transitoria n. 3
Al fine di agevolare i processi connessi all'operazione di cui al presente accordo, le Parti convengono, ove compatibile, che la scadenza degli organismi istituzionali in essere presso il Fondo ex Cariverona venga prorogata al più tardi al 30 giugno 2011.

 

Alla Delegazione di Gruppo

Milano, 27 novembre 2009


In relazione a quanto stabilito nel Protocollo di Gruppo UniCredit per l'applicazione della riforma previdenziale e il conferimento del TFR maturando sottoscritto in data 18 dicembre 2006, alla luce delle richieste effettuale dalla Delegazione di Gruppo nel corso della trattativa inerente il trasferimento collettivo delle posizioni individuali in essere a favore degli iscritti al Fondo ex Cariverona che ha condotto all'accordo siglato il 27 novembre 2009, UniCredit manifesta la propria disponibilità a dedicare nel corso del 2010 sessioni della Commissione Tecnica di Gruppo per approfondire e verificare le condizioni di fattibilità e sostenibilità della mensilizzazione del conferimento del TFR nel Fondo Pensione di Gruppo UniCredit, da introdursi comunque non prima del 1° gennaio 2011.

Verbale di riunione

Il giorno 27 novembre 2009, in Milano,


le Aziende del Gruppo UniCredit S.p.A.,

e la Delegazione Sindacale di Gruppo FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SILCEA, UGL CREDITO e UILCA, nelle persone dei Sigg.:
FABI: Angelo Di Cristo, Massimo Giavarini, Maria Cristina Gobbi, Marco Muratore, Raimondo Salvagno, Marco Turati, Giovanni Randazzo
FIBA/CISL: Ezio Massoglio, Roberto Muzzi, Luca Ruggeri, Sandra Paltrinieri, Patrizia Amico, Marco Berselli, Paolo Dirienzo, Chiara Rossi
FISAC/CGIL: Andrea Bonansea, Picrantonio Framba, Michele Bertucco, Danilo Maghini
SILCEA: Vincenzo Fusciardi, Luigi Canadelli, Maurizio Licandro, Silvana Menolli, Alberto De Gennaro, Corrado Medetti, Alessandro Crosa, Nicola Cavadi
UGL CREDITO: Sergio Romano, Maria Teresa Arganetto, Sergio Isella, Franco Pigola, Massimo Longoni
UILCA: Guido Diecidue, Rosanna Berton


Considerato che in data odierna è stato sottoscritta l'intesa inerente il trasferimento collettivo nel Fondo Pensione di Gruppo UniCredit delle posizioni individuali in essere a favore degli iscritti al Fondo ex Cariverona;


nei confronti dell'ormai residuale popolazione attiva destinataria della previsione di cui al punto 5 dell'Accordo 30 maggio 1996 dell'allora Cariverona Banca, le Parti concordano di procedere alla valorizzazione forfetaria, sulla base delle quote in essere al 27 dicembre 2009, di quanto colà definito. L'importo risultante - previa sottoscrizione di apposite transazioni individuali - viene versato sulla posizione individuale in essere presso il Fondo ex Cariverona prima del trasferimento della stessa al Fondo Pensione di Gruppo UniCredit.

 

 

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